§ 41.9.78 - Legge 5 luglio 1982, n. 441.
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:05/07/1982
Numero:441


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della presente legge si applicano
Art. 2.      Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza
Art. 3.      Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 2 sono [...]
Art. 4.      Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui [...]
Art. 5.      Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei [...]
Art. 6.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 [...]
Art. 7.      Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni
Art. 8.      Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'art. 2, secondo le modalità stabilite [...]
Art. 9.      Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di [...]
Art. 10.      Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'art. 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della [...]
Art. 11.      Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'art. 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli
Art. 12.      Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli
Art. 13.      Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 12, alla Presidenza del [...]
Art. 14.      La diffida di cui all'art. 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'art. 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente [...]
Art. 15.      Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del [...]
Art. 16.      All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le provincie ed i comuni [...]


§ 41.9.78 - Legge 5 luglio 1982, n. 441.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

(G.U. 16 luglio 1982, n. 194)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della presente legge si applicano:

     1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato [1];

     3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale [2];

     4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale [3];

     5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [4];

     5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia [5].

 

          Art. 2.

     Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

     1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

     2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

     3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con la apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

     Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonchè dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono [6].

     I senatori di diritto, ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

 

          Art. 3.

     Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'art. 2.

 

          Art. 4.

     Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

     Si applica il secondo comma dell'art. 2.

     Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

 

          Art. 5.

     Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

 

          Art. 6.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 2.

 

          Art. 7.

     Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

     Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

 

          Art. 8.

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'art. 2, secondo le modalità stabilite nell'art. 9.

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

 

          Art. 9.

     Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 2.

     Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'art. 8.

 

          Art. 10.

     Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell'art. 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica [7].

     Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 e dal primo comma dell'art. 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-bis) dell'art. 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli [8].

     La pubblicazione prevista nell'art. 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

     1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

     2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

     3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

     4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

     5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

 

          Art. 13.

     Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel n. 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente della amministrazione locale interessata.

 

          Art. 14.

     La diffida di cui all'art. 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'art. 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

     Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

 

          Art. 15.

     Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei princìpi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

 

          Art. 16.

     All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le provincie ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.


[1] Numero così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[2] Numero così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[3] Numero così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[4] Numero sostituito dall'art. 26 della L. 27 dicembre 1985, n. 816 e così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[5] Numero aggiunto dall'art. 14 della L. 6 luglio 2012, n. 96.

[6] Comma così modificato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 6 luglio 2012, n. 96.

[8] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 6 luglio 2012, n. 96.