§ 39.2.45 - Legge 7 giugno 1991, n. 182.
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:07/06/1991
Numero:182


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 39.2.45 - Legge 7 giugno 1991, n. 182.

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

(G.U. 18 giugno 1991, n. 141)

 

Art. 1. [1]

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre [2].

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

 

     Art. 2. [3]

1. Le elezioni dei consigli comunali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data [4].

 

     Art. 3. [5]

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

 

     Art. 4.

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'art. 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto art. 13.

 

     Art. 5.

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

 

     Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 e ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 2 del D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 e ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 25 marzo 1993, n. 81.