§ 39.2.48 - D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 .
Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:25/02/1993
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (Omissis
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 39.2.48 - D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 [1] .

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

(G.U. 25 febbraio 1993, n. 46)

 

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (Omissis)

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto [3] .

     2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 aprile 1993, n. 120.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.