§ 39.2.21 - L. 10 agosto 1964, n. 663.
Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:10/08/1964
Numero:663


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Le norme previste dall'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (6), sono estese alle elezioni comunali e provinciali.
Art. 4.      Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 39.2.21 - L. 10 agosto 1964, n. 663.

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

(G.U. 14 agosto 1964, n. 199).

 

Art. 1. [1]

     [Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

     La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non più di 75 elettori.]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Le norme previste dall'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (6), sono estese alle elezioni comunali e provinciali.

 

     Art. 4.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 7 giugno 1991, n. 182.