§ 1.1.630 - Regolamento 23 novembre 2005, n. 1952.
Regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:23/11/2005
Numero:1952


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     


§ 1.1.630 - Regolamento 23 novembre 2005, n. 1952. [1]

Regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82

(G.U.U.E. 30 novembre 2005, n. L 314).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Per motivi di chiarezza è quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 1696/71.

      (2) Occorre del pari abrogare il regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell’aiuto ai produttori di luppolo, il regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l’elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell’aiuto alla produzione, e il regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo, i quali sono diventati obsoleti in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, poiché la Slovenia prevede di applicare il regime di pagamento unico solo a partire dal 1° gennaio 2007, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 devono continuare ad applicarsi alla Slovenia per il raccolto 2006.

      (3) I succhi e gli estratti vegetali di luppolo e il luppolo stesso sono prodotti ampiamente intercambiabili. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e garantire piena efficacia alla politica agricola comune nel settore del luppolo, è necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione stabilite per il luppolo.

      (4) Al fine di garantire un equo tenore di vita ai produttori, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha stabilito regimi di aiuti a favore di taluni settori, tra cui quello del luppolo.

      (5) È opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti.

      (6) Per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell’offerta e l’adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato.

      (7) A tal fine, l’associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l’obbligo di conformarsi a talune discipline comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

      (8) Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l’unità e l’efficacia dell’azione intrapresa, occorre fissare per l’insieme della Comunità i requisiti che devono soddisfare le associazioni di produttori per essere riconosciute dagli Stati membri. Per conseguire un’efficace concentrazione dell’offerta, è necessario in particolare che le associazioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l’insieme della produzione dei produttori venga immesso sul mercato dall’associazione, direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni.

      (9) Le misure previste dovrebbero permettere di predisporre un regime d’importazione che non implichi altre misure all’infuori dell’applicazione della tariffa doganale comune.

      (10) Tutte queste misure dovrebbero consentire di rinunciare all’applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità. Eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. È opportuno che tali misure siano conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

      (11) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso dalla concessione di aiuti nazionali. È opportuno pertanto che le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato si applichino ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata.

      (12) L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 ha evidenziato la necessità di avere a disposizione strumenti che permettano un intervento preventivo, qualora si presenti il rischio di eccedenze strutturali o di una perturbazione del mercato.

      (13) È utile disporre di informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità. È opportuno pertanto prevedere nella Comunità la registrazione di tutti i contratti per la fornitura del luppolo prodotto.

      (14) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (15) Il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quelle contenute nel presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare disposizioni transitorie,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     1. È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, che disciplina la commercializzazione, le associazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi relativamente ai seguenti prodotti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

     2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

     a) «luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

     b) «luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

     c) «luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

     d) «estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

     e) «prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui alle lettere da a) a d).

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE

 

          Art. 4.

     1. I prodotti di cui all’articolo 1, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

     2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

     3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

     a) il luogo/i luoghi di produzione del luppolo;

     b) l’anno/gli anni di raccolta;

     c) la/le varietà.

 

          Art. 5.

     1. I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati o esportati soltanto previo rilascio del certificato di cui all’articolo 4.

     Nel caso di prodotti importati di cui all’articolo 1, l’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

     2. Possono essere adottate misure derogatorie al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2:

     a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; o

     b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

     Le misure di cui al primo comma:

     a) non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;

     b) devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

 

CAPO III

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

 

          Art. 6.

     Ai fini del presente regolamento, per «associazione di produttori» s’intende un’associazione composta esclusivamente o, se la legislazione nazionale lo consente, essenzialmente da produttori di luppolo, riconosciuta da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 7 e istituita su iniziativa degli stessi produttori, in particolare allo scopo di realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

     a) concentrare l’offerta e contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera a);

     b) adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, in particolare mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, della commercializzazione e della protezione integrata;

     c) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta, al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell’ambiente;

     d) decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e adottare norme comuni di produzione.

 

          Art. 7.

     1. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori è competente lo Stato membro nel cui territorio l’associazione ha la propria sede statutaria.

     2. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:

     a) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale;

     b) applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);

     c) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo:

     i) di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre;

     ii) di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell’associazione;

     d) comprovare un’attività economica sufficiente;

     e) escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

     f) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione;

     g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario;

     h) prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

     i) non occupare una posizione dominante nella Comunità.

     3. L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso.

     4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:

     a) sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con una commercializzazione fondata su norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato;

     b) commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima.

 

CAPO IV

REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

          Art. 8.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

 

          Art. 9.

     1. I prodotti di cui all’articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

     2. I prodotti di cui all’articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all’articolo 4, sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

     L’equivalenza degli attestati è accertata secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

 

          Art. 10.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento o adottata in applicazione del medesimo, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

          Art. 11.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure idonee negli scambi con i paesi terzi non aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio, fintantoché sia scomparsa la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove la Commissione sia adita con una domanda di uno Stato membro, essa decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui è stato adito.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 12.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

          Art. 13.

     Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell’approvvigionamento del mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure idonee per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di interventi:

     a) sul potenziale di produzione;

     b) sul volume dell’offerta;

     c) sulle condizioni di commercializzazione.

 

          Art. 14.

     1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascun Stato membro produttore.

     2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1° agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.

     3. I dati sottoposti a registrazione possono essere impiegati soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 15.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 16.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo (di seguito «comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 17.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

     — le caratteristiche qualitative minime di cui all’articolo 4, paragrafo 2,

     — l’immissione sul mercato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

     — le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g),

     — la registrazione dei contratti per la fornitura di cui all’articolo 14,

     — le modalità di comunicazione dei dati di cui all’articolo 15.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 18.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

     Per la Slovenia, tuttavia, l’articolo 7 continua ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.

     I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1696/71 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.

     2. I regolamenti (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Per la Slovenia, tuttavia, i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 continuano ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.

 

          Art. 19.

     1. Le associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento.

     2. Per agevolare la transizione dal regime del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quello del presente regolamento, possono essere adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

 

          Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 1696/71

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 4

Articolo 2, paragrafo 4 —

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 9

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 14

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafi 1 bis e 2

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), terzo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), d) ed f)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 3, lettere h) ed i)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere h) ed i)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 15 bis, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15 bis, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15 bis, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 16 bis

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 18, primo comma, prima frase

Articolo 15

Articolo 18, primo comma, seconda frase

Articolo 17

Articolo 18, secondo comma

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 23, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 23, secondo comma

Articolo 24

Articolo 20

 


[1] Regolamento così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2005, n. L 317.