§ 1.6.C18 - Regolamento 19 luglio 1982, n. 1981.
Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/07/1982
Numero:1981


Sommario
Art. 1.      L'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori beneficiano dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 2.      Il regolamento (CEE) n. 593/79 è abrogato
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 1.6.C18 - Regolamento 19 luglio 1982, n. 1981. [1]

Regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio che stabilisce l'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell'aiuto alla produzione.

(G.U.C.E. 23 luglio 1982, n. L 215).

 

Art. 1.

     L'elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori beneficiano dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 figura nell'allegato. Tale elenco è valido a decorrere dal raccolto 1981 per tutte le regioni indicate, eccettuata l'Inghilterra, per la quale esso è valido a decorrere dal raccolto 1982.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 593/79 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [2]

Elenco delle regioni

 

Bayern

Baden-Wuerttemberg

Rheinland-Pfalz

Alsace

England

Belgio

Oesterreich

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thueringen

Ceská republika

Slovensko

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 1952/2005, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4069/87, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1808/89, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3337/92, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così da ultimo modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.