§ 1.1.591 - Regolamento 22 dicembre 1995, n. 3072.
Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/12/1995
Numero:3072


Sommario
Art. 1.      1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:
Art. 2.      Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
Art. 3.      1. Per il risone è fissato un prezzo d'intervento pari a:
Art. 4.      1. Durante il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio, gli organismi d'intervento acquistano i quantitativi di risone ad essi conferiti, purché le offerte rispondano a dei requisiti, in [...]
Art. 5.      Possono essere decise misure particolari al fine di:
Art. 6.      1. I produttori comunitari di riso hanno diritto ad un pagamento compensativo alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo modalità da determinarsi.
Art. 7.      1. A condizioni da determinarsi, può essere concessa una restituzione alla produzione per l'amido e per taluni prodotti derivati, ottenuti dal riso e dalle rotture di riso e utilizzati per la [...]
Art. 8.      Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 le modalità di applicazione del presente titolo e in particolare:
Art. 9.      1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.
Art. 10.      1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo in loco, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC [...]
Art. 11.      1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
Art. 12.      1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, per evitare o reprimere effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione, [...]
Art. 13.      1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi [...]
Art. 14.      1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura [...]
Art. 15.      1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità [...]
Art. 16.      1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e tale situazione dovesse [...]
Art. 17.      1. Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da [...]
Art. 18.      Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, né [...]
Art. 19.      Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.
Art. 20. 
Art. 21.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono [...]
Art. 22. 
Art. 23.      Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 24.      Nell'applicazione del presente regolamento si deve tenere conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.
Art. 25.      1. L'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dall'allegato B del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Art. 26.      Le misure definite nel titolo I del presente regolamento sono considerate interventi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 27.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.591 - Regolamento 22 dicembre 1995, n. 3072. [1]

Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

(G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 329).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 42 e 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     (1) considerando che il nuovo orientamento della politica agricola comune deve portare a un migliore equilibrio dei mercati e favorire la competitività dell'agricoltura comunitaria;

     (2) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso deve comprendere un sistema comune di prezzi per la Comunità; che detto sistema può essere realizzato fissando un prezzo d'intervento per il risone, valido per tutta la Comunità, che gli organismi competenti sono tenuti a rispettare all'atto dell'acquisto;

     (3) considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a ridurre progressivamente i dazi doganali derivanti dalla tariffazione del preesistente regime di prelievi; che la riduzione dei dazi doganali dev'essere accompagnata da una diminuzione dei prezzi comunitari che salvaguardi la competitività del prodotto comunitario; che, per evitare un'erosione del reddito dei produttori conseguente alla suddetta diminuzione dei prezzi istituzionali, risulta opportuno istituire un regime di pagamenti compensativi alla produzione, concessi all'ettaro, intesi a mantenere gli attuali livelli di redditività della coltura e il cui importo sia fissato in funzione del calo previsto dei prezzi e delle rese agronomiche registrate nei vari Stati membri durante un periodo considerato rappresentativo; che a tal fine è opportuno scegliere il risultato più elevato tra:

     - la media dei tre anni ottenuta, eliminando quella in cui il rendimento è più elevato e quella in cui il rendimento è più basso, nel corso del periodo 1990/1991-1994/1995;

     - la media dei tre anni 1992/1993, 1993/1994 e 1994/1995;

     (4) considerando che è necessario fissare alcune condizioni relative alla domanda di pagamenti compensativi e precisare la data di versamento ai produttori;

     (5) considerando che l'istituzione del predetto regime di pagamenti compensativi all'ettaro rende opportuna la determinazione di una superficie di base per Stato membro produttore; che tale determinazione dovrebbe rispecchiare la superficie coltivata durante l'ultimo anno di produzione disponibile in termini statistici; che tuttavia per tener conto della siccità, nel caso della Spagna e del Portogallo è opportuno tener conto dell'ultimo anno disponibile per regione, ad eccezione delle zone interessate dalla siccità, in cui si prende in considerazione l'ultimo anno prima della siccità; che per quanto concerne la Guiana francese è opportuno fissare la superficie di base conformemente a quella oggetto del regime previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare; che una tale determinazione consente di mantenere gli obiettivi di produzione compatibili con le esigenze del mercato e di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in materia di esportazioni commerciali; che, in caso di superamento, l'osservanza della superficie massima può essere garantita mediante la riduzione dell'aiuto in misura sufficiente ad esercitare un effetto dissuasivo sui produttori;

     (6) considerando che occorre instaurare un regime d'intervento al fine di equilibrare il mercato; che il periodo di intervento deve essere limitato a quattro mesi al fine di mantenere all'intervento la sua funzione originaria e di evitare che esso divenga di per sé uno sbocco;

     (7) considerando che è opportuno che il prezzo d'intervento continui ad essere soggetto a maggiorazioni mensili, onde tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e finanziarie per il magazzinaggio del riso nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le scorte in funzione della domanda;

     (8) considerando che risulta necessaria una restituzione alla produzione per l'amido di riso e i prodotti derivati, analogamente a quanto previsto per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, con cui essi sono in concorrenza;

     (9) considerando che la realizzazione del mercato unico comunitario per il settore del riso implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, in aggiunta al regime d'intervento, tale regime di scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, può contribuire, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario; che un simile regime si fonda sugli impegni contratti nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che i tipi di riso nelle varie fasi di lavorazione, segnatamente il riso Indica e il riso Japonica, sono esattamente identificati dai codici NC; che la possibilità per gli operatori di conoscere prima dell'arrivo delle spedizioni in questione l'onere da applicare potrebbe facilitare l'attuazione degli accordi internazionali;

     (10) considerando che, per tenere permanentemente sotto controllo l'andamento degli scambi, occorre provvedere al rilascio di titoli d'importazione o di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni oggetto di tali titoli;

     (11) considerando che, onde evitare o attenuare effetti negativi sul mercato comunitario imputabili alle importazioni di taluni prodotti, può essere utile subordinare l'importazione di uno o più prodotti in questione al pagamento di dazi doganali addizionali, se sono soddisfatte determinate condizioni; che è quindi necessario introdurre una disposizione in merito;

     (12) considerando che è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e a gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali;

     (13) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti previsti dagli impegni presi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso; che questa possibilità è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore;

     (14) considerando che il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito sia in sede di fissazione delle restituzioni che in sede di controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato mediante l'obbligo di fissazione anticipata delle restituzioni, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione prefissata nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota di restituzione unica; che, in caso di modifica della destinazione, deve essere pagata la restituzione applicabile alla destinazione reale, limitatamente all'importo applicabile alla destinazione prefissata;

     (15) considerando che il controllo dei vincoli quantitativi presuppone un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace; che, a questo scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni alla presentazione di un titolo di esportazione; che le restituzioni devono essere concesse, entro i limiti delle disponibilità, secondo la particolare situazione di ciascun prodotto; che possono essere ammesse deroghe a tale disciplina soltanto per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in termini di volume, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da ogni restrizione; che è opportuno autorizzare deroghe alle norme tassative di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non rischiano di superare i limiti di volume; che il controllo dei quantitativi esportati con restituzione nel corso delle campagne contemplate dai suddetti impegni internazionali sarà effettuato in base ai titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

     (16) considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, occorre prevedere, nella misura necessaria al buon funzionamento dello stesso, la possibilità di disciplinare il ricorso al cosiddetto regime di perfezionamento attivo e passivo ed eventualmente vietarlo qualora lo richieda la situazione del mercato;

     (17) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo dei prezzi e dei dazi doganali può incepparsi; che, in una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che probabilmente ne conseguirebbero, è necessario autorizzare la Comunità a prendere tutte le misure del caso; che tali misure devono essere compatibili con gli impegni presi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

     (18) considerando che occorre prevedere la possibilità di adottare provvedimenti in caso di perturbazione o rischio di perturbazione del mercato comunitario, tale da poter compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, imputabile alle importazioni o alle esportazioni;

     (19) considerando che la diminuzione dei prezzi comuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento rischia di provocare perturbazioni sul mercato interno; che occorre quindi autorizzare la Commissione a prendere tutte le misure eventualmente necessarie per evitare simili perturbazioni;

     (20) considerando che l'evoluzione del mercato comunitario nel settore del riso esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento; che questa comunicazione è particolarmente necessaria in caso di impegni internazionali;

     (21) considerando che la realizzazione di un mercato unico fondato su un sistema di prezzi comuni risulterebbe compromessa dalla concessione di taluni aiuti; che è pertanto necessario rendere applicabili al settore del riso le disposizioni del trattato che permettono di vagliare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli che sono incompatibili con il mercato unico;

     (22) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura basata su una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato di gestione per i cereali;

     (23) considerando che l'organizzazione comune del mercato del riso deve tenere conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato;

     (24) considerando che le spese impegnate dagli Stati membri in base agli obblighi a loro carico a norma del presente regolamento saranno finanziate dalla Comunità a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

     (25) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76, è stata più volta modificata; che i rispettivi testi, a causa del loro numero, della loro complessità e della loro dispersione in diverse gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano dell'organicità indispensabile a qualsiasi normativa; che, per questo motivo, è opportuno procedere alla loro codificazione nel quadro di un nuovo regolamento e abrogare il precitato regolamento (CEE) n. 1418/76; che è opportuno abrogare i numerosi regolamenti del Consiglio derivati dal regolamento di base, i quali non hanno più alcun fondamento giuridico;

     (26) considerando che il regime dei pagamenti compensativi deve essere oggetto di sorveglianza; che, per garantire un effettivo controllo, giova prevedere l'introduzione di questo regime di aiuto nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

 

Codice NC

Designazione

a) 1006 10

Risone (riso "paddy")

1006 20

Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno"º)

1006 30

Riso semilavorato, o lavorato anche lucidato o brillato

b) 1006 40 00

Rotture di riso

c) 1102 30 00

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Agglomerati in forma di pellets di riso

1104 19 91

Fiocchi di riso

1108 19 10

Amido di riso [2]

 

     2. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi e rotture di riso si intendono i prodotti di cui all'allegato A.

     3. Il presente regolamento si applica al risone (riso "paddy") destinato alla semina del codice NC 1006 10 10 solamente per quanto concerne il regime del pagamento compensativo di cui all'articolo 6. [3]

 

TITOLO I

REGIME DEI PREZZI

 

     Art. 2.

     Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

 

     Art. 3.

     1. Per il risone è fissato un prezzo d'intervento pari a:

     - 351,00 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1996/1997;

     - 333,45 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1997/1998;

     - 315,90 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1998/1999;

     - 298,35 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e seguenti.

     Il prezzo d'intervento è fissato per una qualità tipo definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante ciascuno dei quattro mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il prezzo così ottenuto per il mese di luglio resta valido fino al 31 agosto.

     A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/01, l'importo di ciascuna maggiorazione mensile è pari a 2 EUR/t. [4]

     3. Il prezzo d'intervento è fissato nella fase del commercio all'ingrosso, per merce resa al magazzino, non scaricata. Esso è valido per tutti i centri d'intervento designati a norma dell'articolo 8.

 

     Art. 4.

     1. Durante il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio, gli organismi d'intervento acquistano i quantitativi di risone ad essi conferiti, purché le offerte rispondano a dei requisiti, in particolare quantitativi e qualitativi, da determinarsi.

     2. Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo viene rettificato mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni. Possono essere fissate maggiorazioni o detrazioni da applicarsi al prezzo d'intervento al fine di determinare un orientamento varietale della produzione.

     3. Alle condizioni da determinarsi, gli organismi d'intervento mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato in base al paragrafo 1.

 

     Art. 5.

     Possono essere decise misure particolari al fine di:

     - evitare il ricorso massiccio all'applicazione dell'articolo 4 in talune regioni della Comunità;

     - sopperire alla penuria di risone conseguente a calamità naturali.

 

     Art. 6.

     1. I produttori comunitari di riso hanno diritto ad un pagamento compensativo alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo modalità da determinarsi.

     2. Il pagamento compensativo è fissato all'ettaro di superficie risocola seminata ed è differenziato per Stato membro.

     3. Gli importi dei pagamenti compensativi sono fissati come segue:

 

 

(EUR/ha)

 

1999/2000 e successive

Spagna

334,33

Ungheria

163,215

Francia

 

— territorio metropolitano

289,05

— Guiana francese

395,40

Grecia

 

— dipartimenti di Salonicco, Serre, Kavala, Etolia-Acarnania e Ftiotide

393,82

— altri dipartimenti

393,82

Italia

318,01

Portogallo

318,53

 

     Al fine di ottenere un migliore orientamento della produzione, gli importi del pagamento compensativo possono essere differenziati secondo la varietà, mediante l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni.

     I pagamenti compensativi sono versati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre successivo all'inizio della campagna in corso. [5]

     4. È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia e la Grecia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

     Spagna: 104 973 ha

     Ungheria: 3 222 ha

     Francia:

     — territorio metropolitano 24 500 ha

     — Guiana francese 5 500 ha

     Grecia:

     — dipartimenti di Salonicco, Serre, Kavala-Etolia, Acarnania e Ftiotide 22 330 ha

     — altri dipartimenti 2 561 ha

     Italia: 239 259 ha

     Portogallo: 34 000 ha [6]

     5. Se le superfici destinate alla risicoltura nel corso di un anno superano una delle superfici di base indicate al paragrafo 4, si applica per lo stesso anno a tutti produttori della superficie di base in questione una riduzione del pagamento compensativo pari a:

     - tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo è inferiore all'1 %;

     - quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore all'1 % ma inferiore al 3 %;

     - cinque volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 3 % ma inferiore al 5 %;

     - sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 5 %.

     Nei casi in cui si applica il comma precedente, lo Stato membro interessato stabilisce la riduzione da applicare al pagamento compensativo entro una data fissata secondo la procedura di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Esso ne informa tempestivamente la Commissione.

     Lo Stato membro deve fornire alla Commissione i dati analitici, suddivisi per varietà, relativi alle superfici, alle rese, alla produzione e alle scorte giacenti presso i produttori e presso le riserie. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro. [7]

 

     Art. 7.

     1. A condizioni da determinarsi, può essere concessa una restituzione alla produzione per l'amido e per taluni prodotti derivati, ottenuti dal riso e dalle rotture di riso e utilizzati per la fabbricazione di determinati prodotti.

     2. La restituzione di cui al paragrafo 1 viene fissata periodicamente.

 

     Art. 8.

     Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22 le modalità di applicazione del presente titolo e in particolare:

     a) l'elenco dei centri d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Questo elenco, adottato previa consultazione degli Stati membri interessati, comprende in particolare i centri d'intervento situati in zone eccedentarie, i quali sono dotati di infrastrutture e impianti tecnici adeguati e godono di una situazione favorevole in materia di trasporti;

     b) le modalità di applicazione dell'articolo 4. Queste riguardano in particolare:

     - la qualità e la quantità minime esigibili all'intervento;

     - le maggiorazioni e le detrazioni applicabili all'intervento;

     - le procedure e le condizioni per la presa in consegna da parte degli organismi d'intervento, nonché ogni altra modalità relativa all'intervento;

     - le procedure e le condizioni per la messa in vendita da parte degli organismi d'intervento;

     c) la natura e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 5;

     d) le modalità di applicazione dell'articolo 6, nonché le maggiorazioni e detrazioni applicabili al pagamento compensativo;

     e) le modalità di applicazione dell'articolo 7, nonché la fissazione delle restituzioni e l'elenco dei prodotti contemplati da tale articolo.

 

TITOLO II

REGIME DI SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

     Art. 9.

     1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

     Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 13 e 14.

     I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in casi di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata nel termine o lo è soltanto parzialmente.

     2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22.

 

     Art. 10.

     1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo in loco, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.

     L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra il corso o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

     La sovvenzione è accordata a richiesta dell'interessato e può essere fissata, se del caso, mediante gara. La gara riguarda l'importo della sovvenzione.

     La fissazione della sovvenzione avviene periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tuttavia, in caso di necessità, la Comunità può nell'intervallo modificare, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la sovvenzione.

     2. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano alla sovvenzione prevista al paragrafo 1.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

 

     Art. 11.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

     2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:

     a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato:

     - dell'80 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

     - dell'88 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC diversi dal 1006 20 17 e 1006 20 98,

     e previa deduzione del prezzo all'importazione;

     b) del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato di una percentuale da calcolare e previa deduzione del prezzo all'importazione.

     Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

     La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.

     3. In deroga al paragrafo 1:

     a) non viene riscosso alcun dazio per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 10 e ai codici NC 1006 20 e 1006 40 00, destinati ad essere consumati sul posto;

     b) al dazio da riscuotere per l'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006 30 destinati ad essere consumati sul posto è applicato il coefficiente di 0,30.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tali modalità includono segnatamente:

     - la fissazione dei tassi di conversione dei riso nelle varie fasi della lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti di cui al paragrafo 2;

     - la fissazione dell'importo di protezione dell'industria e le disposizioni necessarie per stabilire e calcolare i prezzi all'importazione e per verificarne l'autenticità;

     - la possibilità, se si rivela opportuno, in casi determinati di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell'arrivo delle spedizioni in questione, l'onere che sarebbe applicato.

 

     Art. 12.

     1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, per evitare o reprimere effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione, all'aliquota del dazio prevista all'articolo 11, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso a norma dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a meno che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

     I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

     3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

     A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

     4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tali modalità riguardano in particolare:

     a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, nonché le disposizioni specifiche da applicare ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, segnatamente per quanto concerne la determinazione dei prezzi all'importazione da considerare in vista dell'applicazione di un dazio all'importazione addizionale;

     b) la fissazione dei prezzi rappresentativi e gli altri criteri previsti per garantire l'applicazione del paragrafo 1, a norma dell'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 13.

     1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

     La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

     2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

     a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;

     b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;

     c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale, ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.

     Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

     a) periodicamente;

     b) mediante gara, per i prodotti per cui era prevista in passato tale procedura.

     Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

     Le restituzioni fissate periodicamente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) sono stabilite almeno una volta al mese.

     4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) situazione e prospettive di evoluzione,

     - sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità,

     - sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;

     b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

     c) limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

     d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

     e) aspetti economici delle esportazioni considerate.

     Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto «di perfezionamento».

     5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le restituzioni vengono fissate in base ai seguenti criteri specifici:

     a) prezzi praticati per questi prodotti sui vari mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione;

     b) corsi più favorevoli constatati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori;

     c) spese di commercializzazione e di trasporto più favorevoli dai mercati comunitari di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono detti mercati, nonché le spese di inoltre sul mercato mondiale.

     6. Qualora la restituzione sia fissata mediante gara, la gara riguarda l'importo della restituzione.

     7. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente.

     8. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,

     a) alla destinazione indicata nel titolo

     ovvero

     b) alla destinazione effettiva, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non potrà superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

     Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

     9. Le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

     10. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 7 e 8 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 22.

     11. Salvo deroga adottata secondo la procedura di cui all'articolo 22, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma del paragrafo 4 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento e, se del caso, delle variazioni di tale prezzo, secondo la fase di trasformazioni ai tassi di conversione applicabili.

     Può essere fissato un importo correttivo secondo la procedura di cui all'articolo 22. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.

     Le disposizioni dei commi precedenti possono essere applicate in tutto o in parte a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.

     12. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) è pagato allorché è fornita la prova che i prodotti:

     - sono stati interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92, salvo in caso d'applicazione del paragrafo 13, [8]

     - sono stati esportati fuori della Comunità,

     e

     - nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 8, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 22, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

     Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 22.

     13. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo qualora l'esportatore provi:

     - l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,

     - l'avvenuta riscossione di tutti i dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica di questo prodotto.

     In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile; qualora i dazi riscossi al momento dell'importazione risultino, invece, superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è pari a quest'ultima. [9]

     14. Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

     15. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportati non assegnati o non utilizzati, in particolare quelli relativi all'adattamento di cui al paragrafo 11, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 22. Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione del paragrafo 7, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

 

     Art. 14.

     1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui al paragrafo 1 si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi, e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 

     Art. 15.

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni riportate nell'allegato A, è inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in base ad una delle sue disposizioni, sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 16.

     1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) dovessero raggiungere il livello dei prezzi comunitari e tale situazione dovesse persistere o aggravarsi, per cui il mercato della Comunità ne fosse o rischiasse di essere perturbato, possono essere adottate le misure opportune.

     2. I corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando essi si avvicinano o superano il prezzo d'intervento, maggiorato:

     - dell'80 % nel caso del riso semigreggio dei codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,

     e

     - dell'88 % nel caso del riso semigreggio dei codici NC diversi dai codici 1006 20 17 e 1006 20 98.

     3. La situazione di cui al paragrafo 1 può persistere o aggravarsi quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e quando tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

     4. Il mercato della Comunità è perturbato o rischia di esserlo per la situazione di cui ai paragrafi precedenti quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 o da provocare l'uscita di tali prodotti fuori della Comunità, in modo tale da mettere in causa la stabilità del mercato o la sicurezza degli approvvigionamenti.

     5. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, possono essere adottate le seguenti misure:

     - applicazione di un prelievo all'esportazione; inoltre un prelievo all'esportazione specifico può essere oggetto di una procedura di gara concernente un determinato quantitativo,

     - fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione,

     - sospensione totale o parziale dei titoli d'esportazione,

     - rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli di esportazione in corso di esame.

     L'abrograzione di tali misure è decisa al più tardi quando si constata che, per tre settimane consecutive, la condizione di cui al paragrafo 2 non è più soddisfatta.

     6. Per la fissazione del prelievo all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), si tiene conto dei seguenti elementi:

     a) situazione e prospettive di evoluzione:

     - sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle disponibilità,

     - sul mercato mondiale, dei prezzi del riso nonché dei prezzi dei prodotti trasformati del settore del riso;

     b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, volti a garantire a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi;

     c) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

     d) aspetto economico delle esportazioni.

     7. Per la fissazione del prelievo all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) si applicano gli elementi di cui al paragrafo 6. Inoltre si tiene conto dei seguenti elementi specifici:

     a) prezzi praticati per le rotture di riso sui vari mercati della Comunità;

     b) quantitativo di rotture di riso necessario per la fabbricazione dei prodotti in questione e, se del caso, valore dei sottoprodotti;

     c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in questione sul mercato mondiale.

     8. Qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, il prelievo all'esportazione può essere differenziato.

     9. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello applicabile alla data dell'esportazione. Tuttavia il prelievo applicabile alla data della presentazione della domanda di titolo è applicato, a richiesta dell'interessato, presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzarsi entro la durata di validità di tale titolo.

     10. Nessun prelievo è applicato alle esportazioni effettuate nell'ambito dell'aiuto alimentare a norma dell'articolo 13, paragrafo 10.

     11. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.

     Secondo la stessa procedura e per ciascun prodotto:

     - si decide l'adozione delle misure di cui al paragrafo 5 e la soppressione delle misure di cui al secondo e terzo trattino dello stesso paragrafo,

     - si procede periodicamente alla fissazione del prelievo all'esportazione.

     In caso di necessità la Commissione può stabilire o modificare il prelievo all'esportazione.

     12. La Commissione può, in casi urgenti, adottare le misure descritte al paragrafo 5, terzo e quarto trattino. Essa notifica la decisione presa agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella sua sede. Tale decisione comporta, per i prodotti in questione, l'applicazione delle misure adottate a decorrere dalla data a tal fine indicata, che è successiva a quella della notifica. La decisione relativa alle misure descritte al paragrafo 5, terzo trattino è applicabile per un periodo massimo di setti giorni.

 

     Art. 17.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi e entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.

     2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 18.

     Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, né dall'articolo 10, paragrafo 1 del trattato.

 

     Art. 19.

     Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 20. [10]

     [L'articolo 40, paragrafo 4 del trattato e le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 40 si applicano, limitatamente alla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ai dipartimenti francesi d'oltremare per i prodotti di cui all'articolo 1.]

 

     Art. 21.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22.

 

     Art. 22. [11]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in seguito denominato 'il comitato'.

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 23.

     Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 24.

     Nell'applicazione del presente regolamento si deve tenere conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 25.

     1. L'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dall'allegato B del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

     2. Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è abrogato a decorrere dalla campagna 1996/1997.

     3. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 2 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

     I visti e i riferimenti relativi agli articoli del suddetto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

     4. I seguenti regolamenti sono abrogati a decorrere dalla campagna 1996/1997:

     - Regolamento (CEE) n. 1422/76

     - Regolamento (CEE) n. 1424/76

     - Regolamento (CEE) n. 1425/76

     - Regolamento (CEE) n. 1426/76

     - Regolamento (CEE) n. 3878/87

     5. Onde facilitare il passaggio dell'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato del riso al regime previsto dal presente regolamento, ovvero il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra nel corso delle campagne 1996/1997 e 1997/1998, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 22, tutte le misure transitorie che giudichi necessarie. [12]

     6. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3508/92 è aggiunto il seguente trattino:

     «- al regime di sostegno a favore dei produttori di riso, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95.».

 

     Art. 26.

     Le misure definite nel titolo I del presente regolamento sono considerate interventi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 27.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna 1996/1997, salvo l'articolo 5 e l'articolo 25, paragrafi 1 e 5, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

 

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

 

     1. a) Risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

     b) Riso semigreggio: il risone dal quale è stata esportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato»;

     c) Riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

     d) Riso lavorato: il risone, dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.

     2. a) Riso a grani tondi: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

     b) Riso a grani medi: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

     c) Riso a grani lunghi:

     A) riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

     B) riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

     d) Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

     i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

     ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a naturazione incompleta;

     iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

     iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

     3. Rotture: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano interno.

 

 

ALLEGATO B [13]

 

Codice NC

Designazione delle merci

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

– Iogurt:

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– – Aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao:

0403 90

– altri:

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– – Aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacaco:

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

da 1704 90 51 a 1704 90 99

– – altri

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci de 0401 a 0404, non contenenti cacao in polevere o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901 10 00

– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

1901 20 00

– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1901 90

– altri:

da 1901 90 11 a 1901 90 19

– – Estratti di malto

 

– – altri:

1901 90 99

– – – altri

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato:

1902 20 91

– – – Cotte

1902 20 99

– – – altre

1902 30

– Altre paste alimentari:

1902 40 90

– – altro

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove ex 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dal prodotti della voce 2006:

 

– Patate:

 

– – altre:

2004 10 91

– – – Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

– Patate:

2005 20 10

– – Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101 12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

2101 12 98

– – – altre

2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

2101 20 98

– – – altri

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

– altre:

2106 90 10

– – Preparazioni dette “fondute”

 

– – altre:

2106 90 92

– – – Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – – altre

ex 3505

Destrine ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole della voce 3505 10 50

ex 3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

– a base di sostanze amilacee»

 

 

ALLEGATO C

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

[2] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 411/2002.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2000.

[5] Paragrafo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2072/98 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2000 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2072/98 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2000 e così ulteriormente sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[7] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98.

[8] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98.

[9] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 192/98.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2000.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2000.

[12] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 30 marzo 1996, n. L 80.

[13] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1528/2000.