§ 14.1.12 - Regolamento 4 marzo 2002, n. 411.
Regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i codici della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:04/03/2002
Numero:411


Sommario
Art. 1.      Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, il testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.12 - Regolamento 4 marzo 2002, n. 411.

Regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi a taluni prodotti derivati dal riso.

(G.U.C.E. 5 marzo 2002, n. L 62).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le semole e i semolini di riso nonché per gli agglomerati in forma di pellets di riso.

     (2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, il testo:

     "1103 14 00 Semole e semolini di riso

     1103 29 50 Agglomerati in forma di pellets di riso"

     è sostituito dal testo seguente:

     «1103 19 50 Semole e semolini di riso

     1103 20 50 Agglomerati in forma di pellets di riso»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.