§ 1.1.397 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1282.
Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/06/2001
Numero:1282


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative, in particolare, alle informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del [...]
Art. 2.      1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve (in prosieguo: "i vendemmiatori") presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati [...]
Art. 3.      La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 2 è quella dei vigneti in produzione, nell'unità amministrativa stabilita dallo Stato membro.
Art. 4.      1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della raccolta della campagna in corso hanno prodotto vino [...]
Art. 5.      In deroga all'articolo 4, gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2392/86, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente od altro analogo strumento [...]
Art. 6.      1. Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli [...]
Art. 7.      1. Gli Stati membri predispongono i modelli di formulario per le varie dichiarazioni e provvedono a che tali formulari rechino almeno le indicazioni di cui alle tabelle A, B, C e D [...]
Art. 8.      Ai fini della redazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4, sono considerati "altri vini": i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti [...]
Art. 9.      I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono espressi in ettolitri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve [...]
Art. 10.      Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un sistema di dichiarazioni di raccolto, di produzione, di trattamento e/o di [...]
Art. 11.      1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate entro il 10 dicembre. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data [...]
Art. 12.      Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle [...]
Art. 13.      1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che abbiano presentato dichiarazioni [...]
Art. 14.      In date tali da consentire le comunicazioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri trasmettono:
Art. 15.      1. Ai fini del rilevamento dei prezzi gli Stati membri, tranne quelli nei quali i capitoli I e II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applicano conformemente all'articolo 21 [...]
Art. 16.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 17.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima della disponibilità e delle utilizzazioni fatte sulla base dei dati [...]
Art. 18.      I dati oggetto delle dichiarazioni sono utilizzati, oltre che a fini statistici, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, i dati relativi alla ripartizione [...]
Art. 19.      La Commissione garantisce un'adeguata diffusione delle informazioni da essa ricevute in virtù del presente regolamento.
Art. 20.      L'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione è sostituito dal seguente testo:
Art. 21.  Abrogazioni
Art. 22.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.397 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1282. [1]

Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000

(G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare gli articoli 23, 33 e 73,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999, i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti.

     (2) Tale articolo prevede inoltre che gli Stati membri possano imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio.

     (3) Per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale le dichiarazioni devono essere presentate. A motivo dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni. È inoltre opportuno imporre l'obbligo di presentare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni.

     (4) Tuttavia non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino. I piccolissimi produttori possono essere esentati, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.

     (5) Onde facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre tabelle contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori. Occorre inoltre fissare le date alle quali le informazioni raccolte devono essere centralizzate a livello nazionale e trasmesse alla Commissione, nonché le modalità di tale trasmissione.

     (6) È opportuno definire la categoria "altri vini" rispetto alla classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità, stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (7) Le informazioni relative alla superficie potrebbero risultare inesatte, senza che il dichiarante abbia avuto la possibilità di verificarle. Per tali casi è dunque opportuno prevedere sanzioni in funzione della gravità delle inesattezze rilevate nelle dichiarazioni.

     (8) Il sistema di sanzioni deve consentire un grado sufficiente di proporzionalità per le dichiarazioni rese dai viticoltori che, in seguito alle operazioni di controllo, si rivelino incomplete o inesatte. Occorre quindi modulare la sanzione in funzione della rettifica apportata alle dichiarazioni.

     (9) Un'adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo può essere acquisita, allo stadio attuale, soltanto sulla base delle dichiarazioni di raccolto e di giacenza presentate dai vari interessati. È pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che le suddette dichiarazioni siano presentate dagli interessati e che siano complete ed esatte, prevedendo le sanzioni da applicare sia in caso di assenza delle dichiarazioni che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete. Per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell'unità amministrativa competente come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro.

     (10) Il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98, ha previsto l'istituzione dello schedario viticolo comunitario. È opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario completo di poter utilizzare alcuni dati ivi contenuti, se non sono previsti nella dichiarazione.

     (11) Per controllare il mercato vitivinicolo, è necessario disporre di alcuni dati relativi a tale mercato. Oltre ai dati forniti dai riepiloghi delle varie dichiarazioni, è indispensabile possedere informazioni sulle disponibilità, le utilizzazioni e i prezzi del vino. Occorre quindi prevedere che gli Stati membri si procurino tali informazioni e le comunichino alla Commissione in date fisse.

     (12) In tale contesto va inoltre rammentato che, per controllare efficacemente il mercato e per essere in grado di effettuare le necessarie previsioni di bilancio nel modo più affidabile e in tempo utile, è indispensabile che le date fissate per la comunicazione delle informazioni siano rispettate.

     (13) Al fine di garantire la necessaria coerenza tra le sanzioni previste dal presente regolamento e quelle previste, per le stesse irregolarità, dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001, occorre modificare quest'ultimo e introdurre un'adeguata modulazione delle sanzioni.

     (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative, in particolare, alle informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

 

CAPO I

Dichiarazioni di raccolto

 

          Art. 2.

     1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve (in prosieguo: "i vendemmiatori") presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di raccolto, nell'unità amministrativa prevista, recante almeno le indicazioni di cui alla tabella A e, se del caso, alla tabella B dell'allegato. Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda.

     2. Sono dispensati dalla dichiarazione di raccolto i vendemmiatori:

     a) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva;

     b) le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non è stato e non sarà, neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi forma;

     c) le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto viene interamente conferito ad una cantina cooperativa o ad un'associazione a cui aderiscono. In tal caso i vendemmiatori rilasciano alla cantina cooperativa o dell'associazione una dichiarazione recante:

     i) il cognome, il nome e l'indirizzo del viticoltore;

     ii) il quantitativo di uva consegnato;

     iii) la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.

     La cantina cooperativa o l'associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.

     3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 4, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di raccolto:

     a) i vendemmiatori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve;

     b) i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione che conferiscono la totalità del loro raccolto, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i vendemmiatori di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

 

          Art. 3.

     La superficie da indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 2 è quella dei vigneti in produzione, nell'unità amministrativa stabilita dallo Stato membro.

 

CAPO II

Dichiarazioni di produzione, di trattamento e/o di commercializzazione

 

          Art. 4.

     1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che nell'ambito della raccolta della campagna in corso hanno prodotto vino e/o detengono, alle date di cui all'articolo 11, paragrafo 1, prodotti diversi dal vino, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui alla tabella C dell'allegato.

     2. Gli Stati membri possono disporre che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, comprese le cantine cooperative, che, anteriormente alle date previste all'articolo 11, paragrafo 1, hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nell'ambito della campagna in corso, presentino alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione recante almeno le indicazioni di cui alla tabella C.

     3. Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione o, eventualmente, dalla dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione, i vendemmiatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è stato né sarà immesso in commercio sotto qualsiasi forma.

     4. Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di produzione i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa soggetta all'obbligo di presentare una dichiarazione, che consegnano a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.

     5. Nel caso di persone fisiche o giuridiche o di associazioni di dette persone che cedono prodotti a monte del vino, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire ai produttori tenuti a presentare le dichiarazioni di poter disporre delle varie informazioni che devono indicare in tali dichiarazioni.

 

          Art. 5.

     In deroga all'articolo 4, gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2392/86, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente od altro analogo strumento amministrativo di controllo, possono dispensare le persone fisiche o giuridiche, le associazioni di tali persone o i vendemmiatori indicati nel suddetto articolo dall'obbligo di dichiarare la superficie.

     In tal caso, le autorità competenti designate dagli Stati membri completano le dichiarazioni previste in tale articolo con l'indicazione della superficie quale risulta dai dati contenuti nello schedario.

 

CAPO III

Dichiarazioni di giacenza

 

          Art. 6.

     1. Le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli comunitari, non figurano in tale dichiarazione i prodotti ottenuti da uva raccolta nella vendemmia del medesimo anno civile.

     Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera i 25000 ettolitri possono esentare i commercianti, che non siano rivenditori al minuto e che detengano quantitativi limitati, dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.

     2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati rivenditori al minuto le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale implicante la vendita diretta di vino al consumatore in piccoli quantitativi, escluse quelle che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il confezionamento di vini in quantità rilevanti. I quantitativi di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri, tenendo conto segnatamente delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione.

     3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 reca almeno le indicazioni di cui alla tabella D dell'allegato.

 

CAPO IV

Disposizioni comuni

 

          Art. 7.

     1. Gli Stati membri predispongono i modelli di formulario per le varie dichiarazioni e provvedono a che tali formulari rechino almeno le indicazioni di cui alle tabelle A, B, C e D dell'allegato. I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale elemento dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare l'indicazione della superficie in produzione e del raccolto totale dell'azienda, o nello schedario viticolo. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al primo comma sono centralizzati a livello nazionale. Gli Stati membri adottano tutte le misure di controllo opportune per garantire che le suddette dichiarazioni siano veritiere. Essi comunicano tali misure alla Commissione e le trasmettono i modelli di formulario predisposti in conformità del primo comma.

     2. Gli Stati membri la cui superficie viticola non supera i 100 ha e che dispongono

     - di alcune delle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui ai capi I e II, a partire da altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle suddette dichiarazioni,

     - di tutte le informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui ai capi I e II, a partire da altri atti amministrativi, possono esonerare gli operatori dalla presentazione di una delle suddette dichiarazioni.

     Gli Stati membri nei quali i capitoli I e II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applicano conformemente all'articolo 21 del regolamento medesimo e che dispongono

     - di alcune delle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui al capo III, a partire da altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle suddette dichiarazioni,

     - di tutte le informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni di cui al capo III, a partire da altri atti amministrativi, possono esonerare gli operatori dalla presentazione delle suddette dichiarazioni.

 

          Art. 8.

     Ai fini della redazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4, sono considerati "altri vini": i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti redatta dagli Stati membri in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uva da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino.

     Tuttavia, per quanto riguarda la dichiarazione di cui all'articolo 4, sono considerati come "altri vini", ai sensi del primo comma, unicamente i vini destinati all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione d'origine o alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

          Art. 9.

     I quantitativi di prodotti da indicare nelle dichiarazioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono espressi in ettolitri di vino. I quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati che figurano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono espressi in ettolitri di tali prodotti. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che nelle dichiarazioni di cui all'articolo 2 i quantitativi siano espressi in centinaia di chilogrammi anziché in ettolitri.

     Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. I coefficienti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione contemporaneamente al riepilogo di cui all'articolo 14.

     Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 4 è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un sistema di dichiarazioni di raccolto, di produzione, di trattamento e/o di commercializzazione o di giacenza che preveda informazioni più complete, in particolare per quanto concerne categorie di soggetti obbligati più ampie di quelle di cui agli articoli 2, 4 e 6.

 

          Art. 11.

     1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono presentate entro il 10 dicembre. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti vengono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni. [2]

     2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 6 sono presentate entro il 10 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 luglio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.

 

CAPO V

Sanzioni

 

          Art. 12.

     Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date di cui all'articolo 11 sono escluse, salvo i casi di forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.

     Tuttavia un superamento dei termini di cui al primo comma comporta solamente una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso se non eccede cinque giorni lavorativi, e del 30% se non eccede dieci giorni lavorativi.

 

          Art. 13.

     1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di raccolto, di produzione, di commercializzazione e/o di trattamento o di giacenza che abbiano presentato dichiarazioni riconosciute incomplete o inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri possono beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999 soltanto se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti non è essenziale ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni suddette.

     2. Quando le dichiarazioni previste dal presente regolamento sono riconosciute incomplete od inesatte dalle autorità competenti degli Stati membri, qualora la conoscenza degli elementi mancanti od inesatti sia essenziale ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia, lo Stato membro applica le sanzioni seguenti, salvo casi di forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali:

     a) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 24, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli aiuti vengono ridotti nella seguente misura:

     - della stessa percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando la rettifica è inferiore o pari al 5%,

     - del doppio della percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando tale rettifica è superiore al 5% e inferiore o pari al 20%.

     Tali aiuti, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono concessi quando la rettifica del volume dichiarato è superiore al 20%.

     Quando l'errore constatato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che non possono essere verificate a priori dal dichiarante, gli aiuti sono diminuiti unicamente di una percentuale corrispondente alla rettifica apportata;

     b) per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, quando il vino conferito alla distillazione non è stato ancora pagato, il prezzo che il distillatore deve versare al produttore dichiarante è ridotto nella seguente misura:

     - della stessa percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando la rettifica è inferiore o pari al 5%,

     - del doppio della percentuale di rettifica del volume dichiarato, quando tale rettifica è superiore al 5% e inferiore o pari al 20%.

     Tali prezzi, nonché quelli decisi per la campagna successiva, non vengono pagati quando la rettifica del volume dichiarato è superiore al 20%.

     Quando l'errore constatato nella dichiarazione è imputabile ad informazioni fornite da altri operatori e/o aderenti i cui nomi figurano nella documentazione prescritta e che a priori non possono essere verificate dal dichiarante, i prezzi sono diminuiti unicamente di una percentuale corrispondente alla rettifica apportata.

     Le autorità competenti adeguano gli importi da versare al distillatore in funzione del prezzo pagato al produttore.

     3. Quando gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono già stati versati, le autorità competenti recuperano l'importo eccedente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolato dalla data del versamento dell'aiuto fino alla data del recupero. Qualora sia stato riscosso un anticipo eccessivo, in applicazione delle norme vigenti in materia, l'importo in eccesso viene restituito all'organismo competente, maggiorato degli interessi correnti nello Stato membro, calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'anticipo fino alla data del recupero.

 

CAPO VI

Obbligo di informazioni a carico degli Stati membri

 

          Art. 14.

     In date tali da consentire le comunicazioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri trasmettono:

     a) un riepilogo, a livello nazionale, delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 4 e gli eventuali coefficienti utilizzati per convertire i quantitativi di prodotti diversi dal vino da centinaia di chilogrammi a ettolitri di vino nelle varie regioni di produzione;

     b) un riepilogo, a livello nazionale, delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 6;

     c) una stima, per la campagna in corso, del volume previsto dei prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio;

     d) una stima, per la campagna in corso, degli elementi che consentono di valutare la disponibilità e l'utilizzo dei prodotti vitivinicoli sul loro territorio;

     e) un bilancio provvisorio della campagna precedente e un bilancio definitivo della penultima campagna.

 

          Art. 15.

     1. Ai fini del rilevamento dei prezzi gli Stati membri, tranne quelli nei quali i capitoli I e II del titolo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applicano conformemente all'articolo 21 del regolamento medesimo, delimitano bacini di produzione che comprendono zone viticole la cui produzione presenta caratteristiche sufficientemente omogenee.

     2. Per ciascun bacino, gli Stati membri stabiliscono alcuni luoghi ai fini del rilevamento dei prezzi.

     3. Nei luoghi scelti vengono rilevati ogni 14 giorni, con i mezzi appropriati, i prezzi dei vini da tavola bianchi e rossi senza indicazione geografica e il volume commercializzato di tali vini.

     4. I suddetti prezzi sono quelli che si applicano ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

 

          Art. 16.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il 15 settembre e il 30 novembre della campagna in corso, le stime del volume previsto dei prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio, di cui all'articolo 14, lettera c);

     b) entro il 30 novembre, un riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 14, lettera b);

     c) entro il 30 novembre, una stima degli elementi che consentono di valutare la disponibilità e l'utilizzo dei prodotti vitivinicoli sul loro territorio, di cui all'articolo 14, lettera d);

     d) entro il 15 novembre, il bilancio provvisorio della campagna precedente ed entro il 15 marzo il bilancio definitivo della penultima campagna, di cui all'articolo 14, lettera e); tali bilanci vanno indirizzati a Eurostat, l'Istituto statistico delle Comunità europee;

     e) entro il 15 febbraio, un riepilogo delle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 14, lettera a), o una stima di tale riepilogo. Qualora si presenti una stima, il risultato definitivo deve essere comunicato entro il 15 aprile.

     Le comunicazioni inviate per posta elettronica sono confermate mediante invio postale (fa fede il timbro postale).

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) anteriormente al 1° agosto 2001:

     - la delimitazione dei bacini di produzione,

     - la stima della produzione delle ultime cinque campagne per le regioni comprese in tali bacini,

     - i luoghi scelti per ciascun bacino ai fini del rilevamento dei prezzi,

     - le disposizioni adottate per la registrazione dei prezzi;

     b) a partire dal 1° agosto 2001, ogni due martedì, i suddetti prezzi e i volumi commercializzati, nonché tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione dell'evoluzione del mercato nei bacini di produzione;

     c) le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera a), primo e terzo trattino.

 

CAPO VII

Disposizioni generali e finali

 

          Art. 17.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima della disponibilità e delle utilizzazioni fatte sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.

 

          Art. 18.

     I dati oggetto delle dichiarazioni sono utilizzati, oltre che a fini statistici, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, i dati relativi alla ripartizione della produzione tra vini da tavola, v.q.p.r.d. e altri vini determinano i diritti e gli obblighi dei produttori derivanti dall'applicazione di tale regolamento.

 

          Art. 19.

     La Commissione garantisce un'adeguata diffusione delle informazioni da essa ricevute in virtù del presente regolamento.

 

          Art. 20.

     L'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione è sostituito dal seguente testo:

     "4. L'organismo d'intervento recupera dal produttore un importo pari a una parte o alla totalità dell'aiuto versato al distillatore, qualora il produttore non soddisfi alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione per uno dei seguenti motivi:

     a) il produttore in causa non ha presentato la dichiarazione di raccolto, di produzione o di giacenza nei termini fissati; l'importo da recuperare è stabilito secondo le regole di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione;

     b) ha presentato una delle dichiarazioni di cui alla lettera a) riconosciuta incompleta o inesatta dall'autorità competente dello Stato membro e i dati mancanti o inesatti sono essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione; l'importo da recuperare è stabilito secondo le regole di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1282/2001;

     c) non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'infrazione è stata constatata o notificata al distillatore dopo che era stato pagato il prezzo minimo sulla base di dichiarazioni precedenti; l'importo da recuperare corrisponde alla totalità dell'aiuto versato al distillatore."

 

          Art. 21. Abrogazioni

     I regolamenti della Commissione (CE) n. 2396/84 e (CE) n. 1294/96 sono abrogati.

 

          Art. 22.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 53 del Regolamento (CE) n. 436/2009.

[2] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2005 e l’art. 1 del regolamento (CE) n. 39/2006.