§ 1.1.644 - Regolamento 12 gennaio 2006, n. 39.
Regolamento (CE) n. 39/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/01/2006
Numero:39


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.644 - Regolamento 12 gennaio 2006, n. 39.

Regolamento (CE) n. 39/2006 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2005/2006

(G.U.U.E. 13 gennaio 2006, n. L 8).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 73,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.

      (2) In uno Stato membro la procedura di comunicazione delle dichiarazioni è stata ora informatizzata. La maggior parte degli agricoltori deve compilare le dichiarazioni presso i centri locali di assistenza agli agricoltori. Dal momento che questi centri devono contemporaneamente provvedere all’apertura dei fascicoli elettronici per le dichiarazioni, all’aggiornamento delle dichiarazioni di superficie e del regime di pagamento unico, applicato per il primo anno, non è possibile esaminare i fascicoli di tutti i produttori entro il termine stabilito.

      (3) Per porre rimedio a tale situazione, che non dipende dai produttori, e per evitare che questi ultimi debbano subire sanzioni ingiuste, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2005/2006 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 25 gennaio 2006.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005.