§ 1.1.517 – Regolamento 13 gennaio 2005, n. 46.
Regolamento (CE) n. 46/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda il termine di presentazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/01/2005
Numero:46


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.517 – Regolamento 13 gennaio 2005, n. 46.

Regolamento (CE) n. 46/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda il termine di presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2004/2005.

(G.U.U.E. 14 gennaio 2005, n. L 11).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 73,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione  prevede che entro il 10 dicembre i produttori presentino le dichiarazioni di raccolto e di produzione, in modo che sia possibile conoscere la produzione comunitaria di vino in tempo utile.

     (2) Un problema tecnico del sistema informatico centrale si è verificato in uno degli Stati membri alcuni giorni prima del termine summenzionato. I produttori non sono in grado di accedere a detto sistema e pertanto non possono presentare le dichiarazioni entro il termine stabilito.

     (3) Per rimediare a tale situazione, di cui i produttori non sono responsabili, e in attesa del ritorno alla normalità del sistema informatico centrale, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2004/2005 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 di detto regolamento possono essere presentate fino al 15 gennaio 2005.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2004.