§ 1.1.226 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1829.
Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/10/2002
Numero:1829


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.226 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1829.

Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta». (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 15 ottobre 2002, n. L 277).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 17,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 21 gennaio 1994 le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Feta» relativa ad un formaggio, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

     (2) Con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2002, la denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta.

     (3) Successivamente, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno proposto un ricorso per l'annullamento della suddetta registrazione a norma dell'articolo 230 del trattato.

     (4) Nella sentenza resa il 16 marzo 1999 in merito alle cause congiunte C-289/96, C-293/96 e C-299/96, la Corte di giustizia ha pronunciato l'annullamento parziale del succitato regolamento nella misura in cui registra la denominazione «Feta» come denominazione di origine protetta. La Corte considerava che la Commissione non avesse «preso correttamente in considerazione il complesso dei fattori di cui l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento base le imponeva di tener conto» e metteva in evidenza in particolare l'analisi insufficiente compiuta dalla Commissione del fattore attinente alla situazione concreta esistente negli Stati membri.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1070/1999 della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ha pertanto soppresso la denominazione «Feta» dall'allegato suddetto e dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

     (6) Successivamente, in data 15 ottobre 1999 la Commissione ha trasmesso a tutti gli stati membri un questionario particolareggiato destinato ad acquisire una valutazione completa e aggiornata della situazione esistente in ciascuno Stato membro con riguardo alla produzione e al consumo del formaggio «Feta» e, in generale, al grado di effettiva conoscenza di tale denominazione da parte del consumatore comunitario.

     (7) Per quanto riguarda la produzione di formaggio «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: l'esistenza di una normativa nazionale o usi codificati specifici; le condizioni di attuazione della produzione di questo formaggio, in particolare gli obiettivi perseguiti, la natura privata o pubblica di tale iniziativa, i mercati e il profilo dei consumatori a cui essa è destinata; la ripartizione dei quantitativi prodotti all'anno; la destinazione finale della produzione e le denominazioni concrete delle marche commerciali utilizzate.

     (8) Per quanto riguarda il consumo di formaggio «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: l'esistenza di una normativa nazionale che disciplini la commercializzazione di tale formaggio, la ripartizione annua dei quantitativi consumati, la provenienza geografica del formaggio consumato e le etichette concrete presenti sul loro mercato.

     (9) Per quanto riguarda la conoscenza della denominazione «Feta», gli stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: le definizioni di tale termine, in particolare nelle opere a carattere generale quali dizionari o enciclopedie; gli studi o le indagini demoscopiche o qualsiasi altra informazione complementare.

     (10) La Commissione ha raccolto in una sintesi globale le informazioni ricevute, per Stato membro, sintesi successivamente corretta o modificata dagli Stati membri stessi.

     (11) Ne è risultato che in dodici Stati membri la produzione di formaggio «Feta» non è disciplinata da una normativa specifica che ne definisca le caratteristiche qualitative, le modalità di produzione ed eventualmente la zona geografica delimitata di produzione. In Grecia, gli usi in materia di produzione del formaggio «Feta» sono stati progressivamente precisati e codificati dal 1935 e la zona geografica di produzione, basata tradizionalmente su pratiche leali e costanti, è stata definita nel 1988. Dal 1963 vige in Danimarca una legislazione relativa ai requisiti qualitativi da rispettare per la produzione di formaggio «Feta» e un'analoga normativa è esistita nei Paesi Bassi dal 1981 al 1998. Va segnalato, peraltro, che il termine «Feta» figura nella regolamentazione comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e nella nomenclatura combinata. Tali normative rispondono a finalità di carattere esclusivamente doganale e non si preoccupano in alcun modo di tener conto della percezione che il consumatore ha di questo prodotto, né di disciplinare i diritti di proprietà industriale; esse non pregiudicano la scelta della denominazione con cui tale formaggio viene effettivamente commercializzato, che dipende esclusivamente da considerazioni connesse con le aspettative dei consumatori dei vari paesi di destinazione.

     (12) È emerso che la produzione di formaggio «Feta» ai sensi della nomenclatura doganale, è inesistente nel Lussemburgo e in Portogallo. Essa è o è stata marginale sotto il profilo statistico ed economico o episodica in nove Stati membri, ossia in Italia, Belgio, Finlandia, Austria, Irlanda, Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna tale produzione.

     (13) In quattro Stati membri invece la produzione di formaggio «Feta» è considerevole. La Grecia produce tale formaggio fin dall'antichità ed esso è destinato quasi esclusivamente al mercato greco. Le statistiche ufficiali risalgono al 1931 ed indicano in tale anno una produzione di 25 000 tonnellate, mentre attualmente la produzione sfiora le 115 000 tonnellate annue. Il formaggio che reca la denominazione «Feta» in Grecia è ottenuto esclusivamente da latte di pecora oppure da una mescolanza di latte di pecora e di capra.

     (14) La Danimarca produce il formaggio «Feta» dal 1930 circa, essenzialmente per l'esportazione. Disponiamo di statistiche soltanto dal 1967, anno in cui la produzione ammontava a 133 tonnellate. Nel 1971 la produzione ha superato le 1 000 tonnellate e a partire dal 1975, in seguito alla concessione di restituzioni all'esportazione di formaggio «Feta» da parte della Comunità, la sua produzione ha registrato una crescita esponenziale, passando da 9 868 tonnellate nel 1975 ad un picco di 110 932 tonnellate nel 1989. Dal 1995 si assiste a un calo nella produzione che è scesa nel 1998 a 27 640 tonnellate, soprattutto a motivo di una flessione della domanda dei paesi terzi e della progressiva diminuzione delle restituzioni all'esportazione per tale formaggio. La produzione danese si basa quasi esclusivamente sull'impiego di latte vaccino.

     (15) La Francia ha iniziato a produrre formaggio «Feta» nel 1931. Le statistiche sono disponibili solo a partire dal 1980, anno in cui la produzione era di 875 tonnellate. Tra il 1988 e il 1998 la produzione oscilla tra 7 960 e 19 964 tonnellate. Destinata inizialmente a soddisfare la domanda delle comunità ellenica e armena della Francia, la produzione è oggi destinata all'esportazione, sia negli altri Stati membri sia in paesi terzi, mediamente per il 77,5 % della produzione. Il formaggio prodotto in Francia è ottenuto principalmente da latte di pecora e in misura minore da latte vaccino.

     (16) La Germania produce «Feta» dal 1972, anno in cui le statistiche indicano una produzione di 78 tonnellate. Nel 1977 la quantità prodotta è arrivata a 5 000 tonnellate, per sfiorare le 15 000 tonnellate nel 1980 e raggiungere le 24 000 tonnellate nel 1985. Da allora essa oscilla tra un minimo di 19 757 tonnellate e un massimo di 39 201 tonnellate. Inizialmente la produzione era destinata esclusivamente alle comunità di immigrati originari dei Balcani e progressivamente si è rivolta anche ai paesi del Medio Oriente e dei Balcani a motivo, in particolare, del beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché verso gli altri Stati membri. Il formaggio prodotto in Germania è ottenuto quasi esclusivamente da latte vaccino.

     (17) È opportuno segnalare che le statistiche sopra riportate rispecchiano i dati trasmessi da ogni Stato membro relativamente alla propria produzione e hanno pertanto soltanto un valore indicativo, in quanto l'assenza di una disciplina regolamentare specifica nella quasi totalità degli Stati membri e la definizione molto generica del termine «Feta» figurante nella nomenclatura combinata danno luogo a stime del tutto approssimative e a dati statistici fortemente divergenti nell'ambito di un'analisi incrociata delle risposte trasmesse. È peraltro difficile distinguere, per vari Stati membri, tra produzione e riesportazione, il che può sfociare in statistiche del tutto inattendibili.

     (18) Per quanto riguarda le normative degli Stati membri in materia di consumo del formaggio «Feta», in linea di massima si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercializzazione, presentazione o etichettatura relative ai formaggi in generale. Soltanto la Grecia e la Danimarca dispongono di una normativa dettagliata specifica in materia, mentre l'Austria riserva l'indicazione «Feta» esclusivamente ai prodotti ellenici in virtù di una convenzione bilaterale greco-austriaca che risale al 1971.

     (19) Per quanto riguarda l'entità del consumo di «Feta» della Comunità, l'analisi delle risposte degli Stati membri ha permesso di constatare, da un lato, che la valutazione lorda basata sul totale dei quantitativi di formaggio «Feta» prodotti e importati diminuito dei quantitativi esportati, si è rivelata talora inadeguata e ha prodotto risultati aberranti, rendendo impossibile il conteggio delle scorte esistenti, delle quantità riesportate o di altri elementi, da cui risulterebbe addirittura un consumo teoricamente negativo per certi Stati membri. D'altro canto, l'immissione sul mercato di formaggio «Feta» ai sensi della nomenclatura doganale non è avvenuta sistematicamente con tale denominazione, e questo per motivi di ordine giuridico che riservano tale termine ai prodotti conformi a certi requisiti più specifici, oppure per ragioni di ordine commerciale che inducono a privilegiare altre denominazioni che godono del favore dei consumatori destinatari di tale formaggio. Ferma restando la relativa incertezza che ne deriva, le risposte trasmesse dagli Stati membri hanno consentito di constatare, in via indicativa, che al momento dell'adesione della Grecia alla Comunità il 92 % circa del formaggio «Feta» consumato sul territorio comunitario era consumato in Grecia. Successivamente si è registrato un graduale aumento dei consumi negli altri Stati membri per cui attualmente circa il 73 % del consumo comunitario di «Feta» si registra in territorio ellenico. Analizzando il consumo annuo pro capite in ciascuno Stato membro si constata che in Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Italia e nei Paesi Bassi il consumo annuo pro capite di formaggio «Feta» è inferiore o uguale a 0,010 kg, il che corrisponde allo 0,08 % del consumo comunitario; in Irlanda, Regno Unito, Austria, Francia, Svezia, Belgio e Finlandia, il consumo annuo pro capite di formaggio «Feta» varia tra 0,040 kg e 0,150 kg, ossia dallo 0,32 % all'1,22 % del consumo comunitario; in Germania, il consumo annuo pro capite è di 0,290 kg, vale a dire il 2,36 % del consumo comunitario; in Danimarca è di 0,700 kg pro capite all'anno, ossia il 5,0 % del consumo comunitario, e infine in Grecia è di 10,500 kg pro capite all'anno, il che rappresenta l'85,64 % del consumo comunitario.

     (20) In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri i formaggi che sull'etichetta recano la denominazione «Feta» sul territorio comunitario in genere contengono nell'etichetta un riferimento implicito o esplicito al territorio, alle tradizioni culturali o alla civiltà greca, attraverso diciture o disegni a forte connotazioni ellenica, benché siano prodotti in Stati membri diversi dalla Grecia. Ne deriva che il legame tra la denominazione «Feta» e il territorio ellenico è volontariamente suggerito e ricercato in quanto costituisce un argomento di vendita inerente alla rinomanza del prodotto di origine, ma ciò comporta il rischio reale di indurre il consumatore in confusione. Le etichette apposte sul formaggio «Feta» non originario della Grecia, commercializzato effettivamente nel territorio comunitario con tale denominazione senza fare allusione diretta o indiretta alla Grecia, oltre ad essere numericamente minoritarie, costituiscono una porzione estremamente ridotta del mercato comunitario della «Feta» in termini di quantitativi di formaggio effettivamente commercializzato in questo modo.

     (21) Dalle opere di carattere generale, come dizionari o enciclopedie, e da quelle più specializzate trasmesse dagli Stati membri, si desume che il termine «Feta» non figura in opere di lingua italiana e portoghese. Nelle pubblicazioni in lingua greca, spagnola e olandese si fa riferimento esclusivamente ad un formaggio greco a base di latte di pecora e di capra. Le pubblicazioni in lingua svedese si riferiscono ad un formaggio di origine greca a base di latte di pecora e di capra, prodotto ormai anche in altri paesi a base di latte vaccino, con la citazione esplicita della Danimarca e della Svezia. Le pubblicazioni in lingua danese fanno riferimento principalmente ad un formaggio greco ottenuto da latte di pecora e di capra, ma anche ad un formaggio prodotto in Danimarca e nei Balcani, oppure non contengono alcun riferimento geografico preciso. Le pubblicazioni in finlandese parlano esclusivamente di un formaggio greco o di origine greca a base di latte di pecora o di latte di pecora e di capra, ad eccezione di un'opera che non riporta alcuna provenienza geografica. Le opere in lingua tedesca fanno riferimento ad un prodotto elaborato in Grecia e nella maggior parte dei paesi dell'Europa sudorientale, nonché in alcuni paesi d'oltremare. Quattordici delle 17 opere in lingua francese trasmesse fanno riferimento ad un formaggio greco a base di latte di pecora e/ o di capra, mentre un'opera si riferisce ad un formaggio prodotto in Grecia e nei Balcani, un'altra ad un formaggio di origine greca del quale esistono molte imitazioni in Europa e un'altra ancora ad un formaggio greco a base di latte di pecora e di capra la cui fabbricazione si è diffusa ad altri paesi, diversi dal paese di origine, e più recentemente in Europa e nel Nord America, utilizzando latte di vacca. In lingua inglese quattro opere fanno riferimento ad un formaggio a base di latte di pecora prodotto soprattutto in Grecia; quattro parlano di un formaggio greco a base di latte di pecora o di capra; un'opera fa riferimento ad un formaggio originario della Grecia e del Medio Oriente, tradizionalmente ottenuto a partire da latte di pecora o di capra e al giorno d'oggi talvolta con latte vaccino; due opere fanno riferimento ad un formaggio originario della Grecia a base di latte di pecora o di capra, prodotto anche in altri paesi, generalmente come ingrediente di piatti della cucina greca; un'opera indica l'esistenza di una produzione di «Feta» in Nuova Zelanda, Bulgaria, Iugoslavia, Cipro, Danimarca e Grecia, quest'ultima indicata come il paese di origine; un'opera si riferisce ad un formaggio prodotto in Grecia e nei Balcani; un'altra ad un formaggio greco a base di latte di pecora o di capra prodotto negli Stati Uniti a base di latte vaccino; quattro opere indicano che il formaggio «Feta» prodotto attualmente in Grecia discende direttamente da un formaggio prodotto nella Grecia antica. L'evoluzione cronologica delle definizioni del termine «Feta» non allenta la correlazione o l'identificazione tra la Grecia e il formaggio «Feta» e ciò vale complessivamente per tutte le lingue.

     (22) Tutte le informazioni che gli Stati membri hanno trasmesso sono state inoltrate al comitato scientifico in appresso «il comitato», che il 24 aprile 2001 ha adottato un parere all'unanimità.

     (23) Il comitato precisa anzitutto che: «[…] una denominazione di origine o indicazione geografica può considerarsi come diventata comune per un tipo di prodotto soltanto se, sul relativo territorio, una parte significativa del pubblico interessato non è più convinto che l'indicazione resti una indicazione geografica (…); per quanto riguarda il territorio su cui è avvenuta la trasformazione, occorre prendere in considerazione la situazione dell'intera Comunità europea, data la portata comunitaria del regolamento e il fatto che la Comunità europea vuole essere un mercato unico. Ne deriva che non è possibile considerare esclusivamente o principalmente la situazione in un solo Stato membro, considerato a parte. L'articolo 3 del regolamento prescrive che occorre tener conto della situazione dello Stato membro in cui il nome ha origine e negli Stati membri di consumo, nonché negli altri Stati membri, alla luce della normativa comunitaria e nazionale pertinente. […] Per stabilire quale sia il pubblico rilevante, tutto dipende dal tipo di prodotto e dal pubblico a cui il prodotto si rivolge. Nella fattispecie, poiché si tratta di un formaggio destinato ad essere consumato dal consumatore finale (ma anche acquistato per attività commerciali come ristoranti e industrie alimentari) il destinatario rilevante è il grande pubblico. Di conseguenza, occorre stabilire se la denominazione o indicazione di cui trattasi abbia perso o meno il suo significato geografico di origine agli occhi del grande pubblico. Per valutare in che modo il pubblico la percepisca si può procedere a constatazioni “dirette”, come sondaggi di opinione o altre indagini, e a constatazioni “indirette” come il livello della produzione e del consumo, il tipo e la natura dell'etichettatura utilizzata, il tipo e la natura della pubblicità che accompagna tali prodotti, l'indicazione nei dizionari ecc.»

     (24) Per quanto riguarda la produzione di formaggio «Feta», il comitato constata che la produzione greca rappresenta il 60 % della produzione comunitaria totale di tale formaggio e il 90 % della produzione comunitaria di formaggi a base di latte di pecora e di capra. Il formaggio «Feta» ottenuto a base di latte vaccino rappresenta il 34 % della produzione totale comunitaria ed è in ampia misura destinato ai paesi terzi.

     (25) Per quanto riguarda il consumo, il comitato sottolinea che attualmente il 73 % dei consumi di formaggio «Feta» avvengono in Grecia, con una media di 10,5 kg all'anno per abitante, contro 1,76 kg all'anno per abitante per l'insieme dei cittadini del resto dell'Unione. In Danimarca e in Germania il consumo di «Feta», secondo il comitato, è sicuramente più elevato, ma resta pur sempre inferiore a quello della Grecia, rispettivamente di 15 e 36 volte. Secondo il comitato è anche significativo il consumo di «Feta» riferito al consumo totale di formaggio per abitante: in Grecia si consumano, in particolare, 10,5 kg di «Feta» all'anno per abitante su un consumo annuo complessivo di 14 kg di formaggio; in Danimarca si consumano 0,7 kg all'anno per abitante rispetto ad un consumo annuo di 15 kg di formaggio; in Francia 0,13 kg di «Feta» all'anno per abitante su un consumo annuo di 20 kg di formaggio; in Germania 0,29 kg di «Feta» all'anno per abitante su un consumo annuo di 19 kg di formaggio.

     (26) Il comitato constata per inciso che «una frazione significativa della produzione fuori del territorio greco è esportata in paesi terzi, il che non ha alcuna incidenza sulla situazione della denominazione “Feta” all'interno del mercato unico» e che «l'assenza di produzione e di consumo in numerosi Stati membri non ha alcun effetto sulla genericità della denominazione.»

     (27) Per quanto riguarda l'analisi delle normative nazionali o comunitarie pertinenti, il comitato considera che dodici Stati membri non dispongono di alcuna normativa specifica e applicano alla «Feta» le norme generali, sia comunitarie che nazionali, relative ai formaggi. Il comitato constata inoltre che la Grecia possiede fin dal 1935 una normativa specifica per il formaggio «Feta», la Danimarca dal 1963, e che l'Austria riserva la denominazione «Feta» esclusivamente ai prodotti originari della Grecia in virtù dell'accordo bilaterale del 1971.

     (28) Per quanto riguarda le modalità di commercializzazione del formaggio «Feta» all'interno della Comunità, il comitato constata che al consumatore vengono proposti «due prodotti di composizione diversa e con diverse caratteristiche organolettiche, sotto la stessa denominazione». Il comitato sottolinea che le etichette del formaggio «Feta» non originario della Grecia contengono riferimenti diretti o indiretti alla Grecia, il che implica che la denominazione «Feta» non è utilizzata come «un nome comune, senza alcuna connotazione geografica, sinonimo di formaggio bianco di pecora o di vacca, in salamoia» […]. Secondo il comitato si tratta di un «prodotto generalmente presentato come di origine greca […]».

     (29) Il comitato «conclude all'unanimità che la denominazione “Feta” non è generica, in particolare per i seguenti motivi:

     (30) La produzione e il consumo di “Feta” sono concentrati in massima parte nella Repubblica ellenica. I prodotti elaborati in altri Stati membri (Germania, Danimarca e Francia), eventualmente denominati “Feta”, sono essenzialmente prodotti a base di latte vaccino, con una tecnologia diversa e vengono in ampia misura esportati in paesi terzi. Non si può pertanto affermare che la denominazione “Feta” rivesta carattere generico, in quanto sul mercato unico predomina il prodotto greco originale. Va notato anche che negli Stati membri che non sono grandi produttori o consumatori la denominazione “Feta” non è potuta diventare generica in quanto l'uso della stessa come nome comune è inesistente. Agli occhi del consumatore il nome “Feta” evoca sempre l'origine greca e pertanto non si tratta di un nome diventato comune, e quindi generico, sul territorio comunitario.

     (31) Sul piano delle normative nazionali o comunitarie pertinenti, il comitato scientifico nota che nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcuna legislazione o regolamentazione specifica per tale prodotto. soltanto in Grecia e in Danimarca esiste una normativa specifica. La normativa danese che autorizza l'elaborazione di un prodotto denominato “Danish Feta” si distingue nettamente dalla normativa greca sul piano tecnico (utilizzazione di latte vaccino ultrafiltrato e non di latte di pecora e di capra, con additivi fino al 1994). D'altro canto, la Danimarca non adduce la prova che la denominazione “Feta” fosse diventata un nome comune, utilizzabile con l'aggiunga del nome del paese produttore (“Danish Feta”), nel momento in cui l'uso di tale denominazione fu autorizzato da tale Stato membro (1963), così come non ha fornito la prova che si tratta di un nome generico per il periodo posteriore.

     (32) Il fatto che la denominazione “Feta” sia utilizzata nella nomenclatura doganale comune o nella normativa comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione non ha alcuna incidenza sulla percezione, la conoscenza e la protezione della denominazione in esame all'interno del mercato unico, in quanto si tratta di una legislazione comunitaria non pertinente nel contesto considerato.»

     (33) La Commissione ha preso atto del parere, di natura consultiva, del comitato scientifico. Essa considera che l'analisi globale esaustiva dell'insieme dei dati di ordine giuridico, storico, culturale, politico, sociale, economico, scientifico e tecnico comunicati dagli Stati membri o desunti dalle indagini avviate o commissionate dalla Commissione, permette di considerare in particolare che non è soddisfatto alcuno dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 che consentono di stabilire se una denominazione sia divenuta generica e che di conseguenza la denominazione «Feta» non è diventata «il nome di un prodotto agricolo o alimentare, che pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare».

     (34) Poiché la denominazione «Feta» non è risultata generica, la Commissione ha proceduto, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla verifica della conformità con gli articoli 2 e 4 dello stesso regolamento della domanda presentata dalle autorità elleniche ai fini della registrazione della denominazione «Feta» come denominazione di origine protetta.

     (35) La denominazione «Feta» costituisce una denominazione tradizionale non geografica, conforme all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. I termini «regione» e «luogo» a cui è fatto riferimento in tale paragrafo devono essere interpretati in un'ottica non tanto amministrativa, quanto geomorfologica, nella misura in cui i fattori naturali e umani inerenti a un dato prodotto sono tali da trascendere i confini amministrativi. È tuttavia escluso, in virtù del paragrafo suddetto, che la zona geografica relativa ad una denominazione possa coprire un intero paese. Nel caso della denominazione «Feta» si è constatato quindi che la zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato copre esclusivamente il territorio della Grecia continentale e il dipartimento dell'Isola di Lesbo. Tutte le altre isole e gli altri arcipelaghi ne sono esclusi in quanto non vi ricorrono i fattori naturali ed umani richiesti. La delimitazione amministrativa della zona geografica viene inoltre ulteriormente precisata dal fatto che il disciplinare di produzione presentato dalle autorità elleniche menziona requisiti imprescindibili e cumulativi: in particolare, la zona di origine della materia prima è sostanzialmente ristretta poiché il latte che serve alla produzione di formaggio «Feta» deve obbligatoriamente essere ottenuto da pecore e capre di razze locali, allevate con sistemi tradizionali, la cui alimentazione deve imperativamente basarsi sulla vegetazione dei pascoli delle regioni ammesse.

     (36) Si è constatato che la zona geografica risultante dalla delimitazione amministrativa e i requisiti del disciplinare di produzione presentano un'adeguata omogeneità che permette soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2081/92. Il pascolo estensivo e la transumanza, che costituiscono i capisaldi dell'allevamento dei capi ovini e caprini destinati a fornire la materia prima del formaggio «Feta», sono l'espressione di una tradizione ancestrale che ha permesso l'adattamento alle variazioni climatiche e alle loro conseguenze sulla vegetazione disponibile. Quest'adattamento ha condotto allo sviluppo di razze ovine e caprine autoctone di piccola taglia, molto sobrie e resistenti, capaci di sopravvivere in un ambiente poco generoso dal punto di vista quantitativo, ma qualitativamente ricco perché dotato di una flora specifica estremamente diversificata, che conferisce al prodotto finito un aroma e un sapore particolari. L'osmosi tra i fattori naturali succitati e fattori umani specifici, in particolare il metodo tradizionale di elaborazione che richiede imperativamente lo sgocciolamento senza pressione, ha conferito così al formaggio «Feta» una meritata rinomanza internazionale.

     (37) Dato che il disciplinare di produzione presentato dalle autorità elleniche comprende tutti gli elementi prescritti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e che l'analisi formale di tale disciplinare non ha messo in luce errori palesi di valutazione, è opportuno registrare la denominazione «Feta» quale denominazione di origine protetta.

     (38) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1170/96.

     (39) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente. Conformemente all'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Commissione ha sottoposto una proposta al Consiglio. Poiché quest'ultimo non ha deliberato entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 15, quinto comma, dello stesso regolamento (CEE) n. 2081/92, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. La denominazione «Φέτα» (Feta) è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

     2. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96, alla voce «Formaggi» «Grecia» della parte A, è aggiunta la denominazione «Φέτα » (Feta).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.