§ 17.5.56 – Regolamento 26 ottobre 2004, n. 2007.
Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:26/10/2004
Numero:2007


Sommario
Art.  1. Istituzione dell'Agenzia
Art.  1 bis. Definizioni
Art.  2. Compiti principali
Art.  2 bis. Codice di condotta
Art.  3. Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne
Art.  3 bis. Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota
Art.  3 ter. Composizione e impiego delle squadre europee di guardie di frontiera
Art.  3 quater. Istruzioni alle squadre europee di guardie di frontiera
Art.  4. Analisi dei rischi
Art.  5. Formazione
Art.  6. Monitoraggio e contributo in materia di ricerca
Art.  7. Attrezzature tecniche
Art.  8. Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne
Art.  8 bis. Interventi rapidi
Art.  8 ter. Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere
Art.  8 quater. Formazione ed esercitazioni
Art.  8 quinquies. Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere
Art.  8 sexies. Piano operativo
Art.  8 septies. Referente nazionale
Art.  8 octies. Agente di coordinamento
Art.  8 nonies. Costi
Art.  9. Cooperazione in materia di rimpatrio
Art.  10. Competenze e compiti degli agenti distaccati
Art.  10 bis. Documento di riconoscimento
Art.  10 ter. Responsabilità civile
Art.  10 quater. Responsabilità penale
Art.  11. Sistemi di scambio delle informazioni
Art.  11 bis. Protezione dei dati
Art.  11 ter. Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio
Art.  11 quater. Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi
Art . 11 quater bis. Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR
Art.  11 quinquies. Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Art.  12. Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito
Art.  13. Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali
Art.  14. Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi
Art.  15. Status giuridico e ubicazione
Art.  15 bis. Accordo di sede
Art.  16. Reparti specializzati
Art.  17. Personale
Art.  18. Privilegi e immunità
Art.  19. Responsabilità
Art.  20. Poteri del consiglio di amministrazione
Art.  21. Composizione del consiglio di amministrazione
Art.  22. Presidenza del consiglio di amministrazione
Art.  23. Riunioni
Art.  24. Votazione
Art.  25. Funzioni e poteri del direttore esecutivo
Art.  26. Nomina di alti funzionari
Art.  26 bis. Strategia in materia di diritti fondamentali
Art.  27. Traduzione
Art.  28. Trasparenza e comunicazione
Art.  29. Bilancio
Art.  30. Esecuzione e controllo del bilancio
Art.  31. Lotta alle frodi
Art.  32. Disposizioni finanziarie
Art.  33. Valutazione
Art.  34. Entrata in vigore


§ 17.5.56 – Regolamento 26 ottobre 2004, n. 2007. [1]

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(G.U.U.E. 25 novembre 2004, n. L 349).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.

     (2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.

     (3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).

     (4) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.

     (5) L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.

     (6) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.

     (7) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

     (8) L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.

     (9) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.

     (10) L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.

     (11) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.

     (12) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

     (13) Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.

     (14) L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

     (15) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.

     (16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

     (17) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

     (18) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, dovrebbe applicarsi all'Agenzia.

     (19) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

     (20) L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.

     (21) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

     (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

     (25) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

     (27) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

     (28) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

     (29) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia, in quanto organismo dell'Unione quale definito all'articolo 15 e in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento, semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen, istituito mediante il regolamento (CE) n. 562/2006. A tal fine garantisce il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

L'Agenzia espleta le proprie funzioni nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta dei diritti fondamentali»), del diritto internazionale pertinente, compresa la convenzione relativa allo status di rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali, nonché tenendo conto delle relazioni del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis del presente regolamento.

3. L'Agenzia fornisce altresì alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare tra quelli che fanno fronte a pressioni specifiche o sproporzionate.

 

     Art. 1 bis. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) «frontiere esterne degli Stati membri»: le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone;

1 bis) «squadre europee di guardie di frontiera»: ai fini degli articoli 3, 3 ter, 3 quater, 8 e 17, squadre da impiegare durante le operazioni congiunte e i progetti pilota; ai fini degli articoli da 8 bis a 8 octies, squadre da impiegare per interventi rapidi alle frontiere («interventi rapidi») ai sensi del regolamento (CE) n. 863/2007 e, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere e bis) e g), e dell'articolo 5, squadre da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi;

2) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta, un progetto pilota o un intervento rapido;

3) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra o l’agente distaccato è guardia di frontiera;

4) «membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre europee di guardie di frontiera e non appartengono allo Stato membro ospitante;

5) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all'Agenzia di inviare le squadre per un intervento rapido nel suo territorio;

6) «agenti distaccati»: gli agenti dei servizi della guardia di frontiera di Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante che partecipano alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

 

CAPO II

COMPITI

 

     Art. 2. Compiti principali

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;

b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

c) effettua analisi dei rischi, compresa la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne;

d) partecipa agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;

d bis) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

e) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, in particolare quelli che fanno fronte a pressioni specifiche o sproporzionate;

e bis) istituisce squadre europee di guardie di frontiera da impiegare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi;

f) offre agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio;

g) invia guardie di frontiera appartenenti alle squadre europee di guardie di frontiera negli Stati membri per operazioni congiunte, progetti pilota o interventi rapidi in conformità del regolamento (CE) n. 863/2007;

h) sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE del Consiglio;

i) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 bis. In conformità del diritto dell'Unione e internazionale, nessuno può essere sbarcato in un paese, o altrimenti consegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. Le speciali esigenze dei bambini, delle vittime della tratta, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale e di altre persone vulnerabili devono essere trattate in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.

2. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito alle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia. Il direttore esecutivo dell'Agenzia («direttore esecutivo») informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia («consiglio di amministrazione») in merito a tali questioni su base regolare e almeno una volta all'anno.

 

     Art. 2 bis. Codice di condotta

L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

L'Agenzia mette a punto il codice di condotta in cooperazione con il forum consultivo di cui all'articolo 26 bis.

 

     Art. 3. Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, comprese le richieste degli Stati membri riguardanti circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, in particolare in caso di pressioni specifiche o sproporzionate.

L'Agenzia stessa può avviare e realizzare operazioni congiunte e progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri interessati e di comune accordo con gli Stati membri ospitanti.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota. Un'attenta analisi dei rischi dovrebbe precedere le operazioni congiunte e i progetti pilota.

1 bis. Dopo averne informato lo Stato membro interessato, l'Agenzia può porre termine alle operazioni congiunte e ai progetti pilota se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento.

Gli Stati membri che partecipano ad un'operazione congiunta o a un progetto pilota possono chiedere all'Agenzia di porre termine a tale operazione congiunta o progetto pilota.

Lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un progetto pilota.

Il direttore esecutivo sospende o conclude, totalmente o parzialmente, operazioni congiunte e progetti pilota se ritiene che tali violazioni siano gravi o destinate a persistere.

1 ter. L'Agenzia istituisce un gruppo di guardie di frontiera denominato «squadre europee di guardie di frontiera» in conformità dell'articolo 3 ter, per il suo eventuale impiego nelle operazioni congiunte e nei progetti pilota di cui al paragrafo 1. L'Agenzia decide l'impiego di risorse umane e attrezzature tecniche a norma degli articoli 3 bis e 7.

2. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16 per l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali di cui all'articolo 26 bis. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni congiunte e dei progetti pilota futuri e la inserisce nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

5. I paragrafi 1 bis e 4 si applicano anche agli interventi rapidi.

 

     Art. 3 bis. Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota

1. Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri che partecipano ad un'operazione congiunta o ad un progetto pilota, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi in tempo utile prima dell'inizio previsto di tale operazione congiunta o progetto pilota.

Il piano operativo copre tutti gli aspetti considerati necessari per la realizzazione dell'operazione congiunta e del progetto pilota, fra cui i seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'operazione, scopo operativo compreso;

b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta o del progetto pilota;

c) l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta o il progetto pilota;

d) una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per gli agenti distaccati, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

e) la composizione delle squadre di agenti distaccati e l'impiego di altro personale pertinente;

f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con gli agenti distaccati e con l'Agenzia, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica degli agenti distaccati;

g) le attrezzature tecniche da utilizzare durante l'operazione congiunta o il progetto pilota, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

h) disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità pubbliche nazionali da parte dell'Agenzia;

i) un sistema di rapporti e di valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

j) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta o il progetto pilota, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;

k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali.

2. Le eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

3. L'Agenzia, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento, garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi durante le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al presente articolo, compresa la presenza di un membro del suo personale.

 

     Art. 3 ter. Composizione e impiego delle squadre europee di guardie di frontiera

1. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto dei profili e del numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre europee di guardie di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

2. Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte e a progetti pilota specifici per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno quarantacinque giorni prima del loro impiego. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata del suo impiego.

3. L'Agenzia contribuisce altresì alle squadre europee di guardie di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali a norma dell'articolo 17, paragrafo 5. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri.

Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.

La durata massima del distacco non è superiore a sei mesi su un periodo di dodici mesi. Ai fini del presente regolamento, le guardie di frontiera distaccate sono considerate agenti distaccati con le competenze e i compiti di cui all'articolo 10. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 quater, 10 e 10 ter, lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera in questione è considerato «Stato membro di origine», come definito all'articolo 1 bis, punto 3. Agli altri agenti impiegati dall'Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera sono affidate, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota, soltanto funzioni di coordinamento.

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre europee di guardie di frontiera rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

5. A norma dell'articolo 8 octies, l'Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre europee di guardie di frontiera.

L'agente di coordinamento ha il compito di favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti.

6. L'Agenzia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre europee di guardie di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità dell'articolo 8 nonies.

7. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie di frontiera a norma del presente articolo.

 

     Art. 3 quater. Istruzioni alle squadre europee di guardie di frontiera

1. Durante l'invio delle squadre europee di guardie di frontiera, lo Stato membro ospitante fornisce le istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1.

2. L'Agenzia, tramite l'agente di coordinamento di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 5, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni di cui al paragrafo 1 allo Stato membro ospitante, il quale, in tale eventualità, deve tenerne conto.

3. A norma dell'articolo 8 octies, lo Stato membro ospitante fornisce all'agente di coordinamento tutta l'assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre europee di guardie di frontiera in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre europee di guardie di frontiera restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d'origine.

 

     Art. 4. Analisi dei rischi

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

Ai fini dell'analisi dei rischi, l'Agenzia può verificare, previa consultazione con gli Stati membri interessati, la capacità di questi ultimi di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le pressioni presenti e future alle frontiere esterne degli Stati membri, specialmente nel caso di quelli che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate. A tal fine, l'Agenzia può verificare le attrezzature e le risorse degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera. La verifica è basata sulle informazioni fornite dagli Stati membri interessati e sulle relazioni e gli esiti di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi e altre attività dell'Agenzia. Tali verifiche lasciano impregiudicato il meccanismo di valutazione di Schengen.

I risultati di dette verifiche sono presentati al consiglio di amministrazione.

Ai fini del presente articolo gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di frontiera di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Formazione

Per le guardie di frontiera che fanno parte delle squadre europee di guardie di frontiera, l'Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze, e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata e di esercitazione fissato nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

L'Agenzia prende altresì le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e l'altro personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, e orientamenti intesi a consentire l'identificazione delle persone che chiedono protezione e ad indirizzarle verso le strutture appropriate.

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e del pertinente diritto del mare.

L'Agenzia redige la base comune previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 26 bis.

Gli Stati membri integrano tale base comune nei corsi di formazione dei rispettivi corpi nazionali di guardie di frontiera. L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle squadre europee di guardie di frontiera di acquisire le conoscenze o le competenze specifiche dalle esperienze e buone prassi all'estero, lavorando con le guardie di frontiera in uno Stato membro diverso dal proprio.

 

     Art. 6. Monitoraggio e contributo in materia di ricerca

L'Agenzia provvede attivamente a monitorare e contribuisce agli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, contribuisce ad essi e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

 

     Art. 7. Attrezzature tecniche

1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o prendere in locazione finanziaria attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi, le operazioni congiunte di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia. L'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono previste nel bilancio dell'Agenzia quale adottato dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 29, paragrafo 9. Ove l'Agenzia acquisti o prenda in locazione finanziaria importanti attrezzature tecniche, come unità navali o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto, si applicano le seguenti condizioni:

a) in caso di acquisto e comproprietà, l'Agenzia concorda formalmente con uno Stato membro che questo provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro;

b) in caso di locazione finanziaria, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro.

Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia, lo Stato membro dell'immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura.

Lo Stato membro dell'immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mettono a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura tecnica corretto sul piano giuridico e sicuro.

2. L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato della dotazione di attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di controllo delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia. La dotazione di attrezzature tecniche contiene un numero minimo di attrezzature tecniche per tipo, ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Le unità rientranti nella dotazione attrezzature tecniche sono utilizzate per le attività di cui agli articoli 3, 8 bis e 9.

3. Gli Stati membri contribuiscono alla dotazione di attrezzature tecniche di cui al paragrafo 2. Il loro apporto alla dotazione di attrezzature tecniche e all'utilizzo di queste per operazioni specifiche è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno quarantacinque giorni prima dell'utilizzo previsto. L'apporto alla dotazione di attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

4. L'Agenzia tiene il registro della dotazione di attrezzature tecniche come segue:

a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;

b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);

c) numero complessivo delle attrezzature richieste;

d) personale richiesto, se applicabile;

e) altre informazioni come dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.

5. L'Agenzia finanzia l'utilizzo delle attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature tecniche che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano dette attrezzature tecniche.

Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 24, su base annuale le regole relative alle attrezzature tecniche, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura tecnica, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi. Per motivi di bilancio, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Agenzia propone il numero minimo di attrezzature tecniche in funzione del fabbisogno, in particolare al fine di poter realizzare le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi e le operazioni congiunte di rimpatrio, in conformità del suo programma di lavoro per l'anno in questione.

Se il numero minimo di attrezzature dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi o le operazioni congiunte di rimpatrio, l'Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

6. L'Agenzia riferisce mensilmente al consiglio di amministrazione circa la composizione e l'invio delle attrezzature che fanno parte della dotazione di attrezzature tecniche. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio sull'ordine di priorità di invio delle attrezzature tecniche, adotta opportune misure per correggere le carenze rilevate e ne informa la Commissione. La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione.

7. L'Agenzia informa annualmente il Parlamento europeo del numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro ha impegnato nella dotazione di attrezzature tecniche a norma del presente articolo.

 

     Art. 8. Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

1. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), uno o più Stati membri che facciano fronte a pressioni specifiche o sproporzionate e si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia predispone, a norma dell'articolo 3, l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;

b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario;

c) impiegare guardie di frontiera delle squadre europee di guardie di frontiera.

3. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne ad uso dei propri esperti e nel quadro degli interventi rapidi per la loro durata.

 

     Art. 8 bis. Interventi rapidi

Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l'Agenzia può inviare per un periodo limitato nel territorio dello Stato membro richiedente una o più squadre europee di guardie di frontiera («squadre»), per la durata necessaria, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 863/2007.

 

     Art. 8 ter. Composizione delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. Nelle situazioni di cui all’articolo 8 bis, gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell’Agenzia, il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di una squadra. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

2. Nel determinare la composizione di una squadra in vista del suo invio, il direttore esecutivo tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. La squadra è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell’articolo 8 sexies.

 

     Art. 8 quater. Formazione ed esercitazioni

Per le guardie di frontiera che fanno parte del pool d’intervento rapido di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 863/2007, l’Agenzia organizza formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze e prevede esercitazioni periodiche per le stesse guardie di frontiera secondo il calendario di formazione avanzata ed esercitazioni fissato nel suo programma di lavoro annuale.

 

     Art. 8 quinquies. Procedura per decidere l’invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere

1. Una domanda d’invio di una squadra a norma dell’articolo 8 bis contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l’invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell’Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro richiedente.

2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della domanda di invio di squadre presentata da uno Stato membro.

3. Quando decide in merito alla domanda di uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi di rischio effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni pertinenti fornite dallo Stato membro richiedente o da un altro Stato membro.

4. Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio di squadre quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Allo stesso tempo, notifica per iscritto la decisione allo Stato membro richiedente e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.

5. Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più squadre, l'Agenzia, unitamente allo Stato membro richiedente, elabora immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 8 sexies.

6. Subito dopo l’approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti delle guardie di frontiera che parteciperanno alle squadre. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all’articolo 8 septies, e menziona la data prevista per l’operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

7. In caso di assenza o d’impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all’invio delle squadre sono prese dal direttore esecutivo aggiunto.

8. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali.

9. Le squadre sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente.

 

     Art. 8 sexies. Piano operativo

1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l’invio delle squadre. Il piano operativo precisa i seguenti elementi:

a) la descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell’invio, scopo operativo compreso;

b) la durata prevedibile della missione delle squadre;

c) l’area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate le squadre;

d) la descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche per i membri delle squadre, anche in merito all’autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d’ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

e) la composizione delle squadre come anche l'impiego di altro personale pertinente;

f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con le squadre, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione, e la posizione gerarchica delle squadre;

g) le attrezzature tecniche da utilizzare insieme con le squadre, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

h) disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di incidenti al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità pubbliche nazionali da parte dell'Agenzia;

i) un sistema di rapporti e di valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

j) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'intervento rapido, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco;

k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie e gli organi e organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L’Agenzia trasmette immediatamente una copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

 

     Art. 8 septies. Referente nazionale

Gli Stati membri designano un referente nazionale incaricato di comunicare con l’Agenzia su tutte le questioni relative alle squadre. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

 

     Art. 8 octies. Agente di coordinamento

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell’Agenzia da inviare in qualità di agente di coordinamento e ne informa lo Stato membro ospitante.

2. L’agente di coordinamento agisce a nome dell’Agenzia per tutti gli aspetti relativi all’invio delle squadre. In particolare, l’agente di coordinamento:

a) funge da interfaccia tra l’Agenzia e lo Stato membro ospitante;

b) funge da interfaccia tra l’Agenzia e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell’Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

c) controlla la corretta attuazione del piano operativo;

d) riferisce all’Agenzia su tutti gli aspetti dell’invio delle squadre.

3. A norma dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), il direttore esecutivo può autorizzare l’agente di coordinamento a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull’esecuzione del piano operativo e sull’invio delle squadre.

4. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’agente di coordinamento riceve istruzioni soltanto dall’Agenzia.

 

     Art. 8 nonies. Costi

1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ter, e agli articoli 8 bis e 8 quater:

a) spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

b) costi di vaccinazione;

c) costi relativi ad assicurazioni specifiche;

d) costi di assistenza sanitaria;

e) diaria, spese di alloggio comprese;

f) costi relativi alle attrezzature tecniche dell’Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre.

 

     Art. 9. Cooperazione in materia di rimpatrio

1. Fatta salva la politica di rimpatrio dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia garantisce l'assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri, anche mediante il noleggio di aerei ai fini di tali operazioni. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni e i progetti di cui al presente paragrafo con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia. L'Agenzia può altresì usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione previsti per il rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

1 bis. L'Agenzia mette a punto un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, applicabile in tutte le operazioni congiunte di rimpatrio coordinate dall'Agenzia, che descriva procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

1 ter. Il codice di condotta terrà conto in particolare dell'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati prescritto all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE nonché della strategia in materia di diritti fondamentali di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, del presente regolamento. Il controllo delle operazioni congiunte di rimpatrio dovrebbe svolgersi sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e vertere sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriato nel paese di rimpatrio.

1 quater. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza e di coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto diretto a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario sostegno operativo, comprese le attrezzature tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24, dei contenuti e del modus operandi del piano operativo aperto.

2. L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 14 per individuare le migliori prassi in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

 

     Art. 10. Competenze e compiti degli agenti distaccati

1. Gli agenti distaccati sono in grado di svolgere tutti i compiti e di esercitare tutte le competenze per i controlli di frontiera o la sorveglianza di frontiera a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento.

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano il diritto dell'Unione e internazionale e rispettano i diritti fondamentali e il diritto interno dello Stato membro ospitante.

3. Gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza.

4. Gli agenti distaccati indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze. Sull’uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e dell’Agenzia, che li identifica come partecipanti all’operazione congiunta o al progetto pilota. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante e dai suoi cittadini, gli agenti distaccati sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, a norma dell’articolo 10 bis, che esibiscono su richiesta.

5. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare di portare alcune armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue guardie di frontiera. Prima dell’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all’equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d’uso. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

6. In deroga al paragrafo 2, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati sono autorizzati a ricorrere all’uso della forza, compreso l’uso di armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in presenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultimo.

7. In deroga al paragrafo 6, le armi di ordinanza, le munizioni e l’equipaggiamento possono essere usati esclusivamente per legittima difesa di sé stessi, di agenti distaccati o di altri, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

8. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante può autorizzare gli agenti distaccati a consultare le sue banche dati nazionali e quelle europee necessarie per i controlli e la sorveglianza delle frontiere. Gli agenti distaccati consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro competenze. Preventivamente all’invio degli agenti distaccati, lo Stato membro ospitante informa l’Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L’Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

9. La consultazione di cui al paragrafo 8 si effettua conformemente alla normativa comunitaria e alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

10. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

 

     Art. 10 bis. Documento di riconoscimento

1. L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia agli agenti distaccati un documento nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, ai fini dell’identificazione e dell’attestazione dei diritti del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati dell’agente distaccato:

a) nome e cittadinanza;

b) grado; e

c) una fotografia digitale recente.

2. Il documento è restituito all’Agenzia al termine dell’operazione congiunta o del progetto pilota.

 

     Art. 10 ter. Responsabilità civile

1. Quando gli agenti distaccati operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente alla sua normativa nazionale.

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.
3. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro di origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 239 del trattato.

5. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

 

     Art. 10 quater. Responsabilità penale

Durante la missione di un’operazione congiunta o di un progetto pilota, gli agenti distaccati sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati penali che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

 

     Art. 11. Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le agenzie dell'Unione di cui all'articolo 13. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con detti attori, compresi i dati personali di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater.

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con il Regno Unito e l'Irlanda se sono inerenti alle attività cui essi partecipano a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 20, paragrafo 5.

 

     Art. 11 bis. Protezione dei dati

Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell'Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati. Tali misure sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. Fatti salvi gli articoli 11 ter e 11 quater, l'Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi.

 

     Art. 11 ter. Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni congiunte di rimpatrio

1. Nello svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni congiunte di rimpatrio degli Stati membri di cui all'articolo 9, l'Agenzia può trattare i dati personali di coloro che sono oggetto di dette operazioni.

2. Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. In particolare, esso è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio congiunta.

3. I dati personali sono cancellati non appena sia conseguito lo scopo per il quale erano stati raccolti, e al più tardi dieci giorni dopo il termine dell'operazione di rimpatrio congiunta.

4. Qualora uno Stato membro non trasferisca i dati personali al vettore, l'Agenzia può procedere a tale trasferimento.

5. Il presente articolo si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis.

 

     Art. 11 quater. Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi

1. Fatta salva la competenza degli Stati membri per quanto attiene alla raccolta di dati personali nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi, e con riserva delle limitazioni stabilite ai paragrafi 2 e 3, l'Agenzia può trattare ulteriormente i dati personali che sono raccolti dagli Stati membri durante tali attività operative e che le sono trasmessi al fine di contribuire alla sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. Tale ulteriore trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è limitato ai dati riguardanti persone che sono sospettate dalle competenti autorità degli Stati membri, per motivi ragionevoli, di essere coinvolte in attività criminali transfrontaliere, nell'agevolazione di attività di migrazione illegale o in attività di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

3. I dati personali di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente trattati dall'Agenzia solo per i seguenti scopi:

a) la trasmissione, caso per caso, a Europol o ad altre agenzie incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 13;

b) l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Nel risultato di dette analisi i dati sono resi anonimi.

4. I dati personali sono cancellati non appena sono stati trasmessi a Europol o ad altre agenzie dell'Unione ovvero utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi di cui all'articolo 4. Il termine di memorizzazione non supera in ogni caso i tre mesi dalla data di raccolta di tali dati.

5. Il trattamento di tali dati personali rispetta i principi di necessità e proporzionalità. I dati personali non sono utilizzati dall'Agenzia a fini di investigazione, un'attività che rimane di responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri.
In particolare, il trattamento dei dati è strettamente limitato ai dati personali che sono necessari per gli scopi di cui al paragrafo 3.

6. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, la trasmissione ulteriore o altra comunicazione dei dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi o ad altre terze parti sono vietate.

7. Il presente articolo si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis.

 

          Art. 11 quater bis. Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR

L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013, che si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis del presente regolamento. In particolare, il trattamento di tali dati rispetta i principi di necessità e proporzionalità e sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di tali dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi.

 

     Art. 11 quinquies. Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione. Tali norme si applicano, inter alia, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate.

2. L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate definiti nella decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quali attuati dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza.

 

     Art. 12. Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2. Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

 

     Art. 13. Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia per i diritti fondamentali»), altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del TFUE e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.

La trasmissione ulteriore o altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati.

L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

 

     Art. 14. Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.

L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

L'istituzione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere, che comprendono altresì il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

2. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del TFUE. Tali accordi di lavoro sono solamente connessi alla gestione della cooperazione operativa.

3. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi i suoi funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento

incaricati dell'immigrazione, e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. Il loro invio è approvato dal consiglio di amministrazione. Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l'Agenzia può ugualmente ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24.

4. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.

5. L'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento.

6. L'Agenzia può altresì, con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 4 e 5 può avvenire solo con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati e alle attività di cui all'articolo 3 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

7. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono includere disposizioni in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle operazioni congiunte o nei progetti pilota di cui all'articolo 3.

8. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono soggette al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività.

 

CAPO III

STRUTTURA

 

     Art. 15. Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

 

     Art. 15 bis. Accordo di sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, al vice direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguate reti di trasporti.

 

     Art. 16. Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

 

     Art. 17. Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2. L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell'articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini dell'articolo 3 ter, paragrafo 3, possono essere designati a integrare le squadre europee di guardie di frontiera soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l'Agenzia. L'Agenzia designa gli esperti nazionali che integreranno le squadre europee di guardie di frontiera in conformità di quell'articolo.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

5. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l'Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 3, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti di cui all'articolo 10. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di invio.

 

     Art. 18. Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

 

     Art. 19. Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

 

     Art. 20. Poteri del consiglio di amministrazione

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;

b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;

c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;

d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;

e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;

f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;

g) adotta il suo regolamento interno;

h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia, in particolare il piano pluriennale in materia di politica del personale. In conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il piano pluriennale in materia di politica del personale è trasmesso alla Commissione e all'autorità di bilancio, previo parere favorevole della Commissione;

i) adotta il piano pluriennale dell'Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell'Agenzia.

3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all'articolo 6.

5. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventualmente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

 

     Art. 21. Composizione del consiglio di amministrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è rinnovabile.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

 

     Art. 22. Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex- officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

 

     Art. 23. Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 24. Votazione

1. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

 

     Art. 25. Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, in particolare sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sul piano pluriennale dell'Agenzia di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i).

3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a) prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;

f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g);

g) assicurare l'attuazione dei piani operativi di cui agli articoli 3 bis e 8 octies.

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 26. Nomina di alti funzionari

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

 

     Art. 26 bis. Strategia in materia di diritti fondamentali

1. L'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua la sua strategia in materia di diritti fondamentali. Essa istituisce un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

2. Un forum consultivo è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali. L'Agenzia invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione e i metodi di lavoro del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.

Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sul codice di condotta e sulla base comune per la formazione.

Il forum consultivo prepara una relazione annuale delle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

3. Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali. Questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali e riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al forum consultivo. Riferisce regolarmente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

4. Il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo hanno accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

 

     Art. 27. Traduzione

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

 

     Art. 28. Trasparenza e comunicazione

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2. L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

 

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

 

     Art. 29. Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da:

— un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»),

— un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

— compensi per i servizi forniti,

— contributi volontari degli Stati membri.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3. Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

11. Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

 

     Art. 30. Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2. Entro il 1 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).

3. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1 luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

 

     Art. 31. Lotta alle frodi

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

 

     Art. 32. Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 33. Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

2 bis. La prima valutazione a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea analizza altresì il fabbisogno di un maggiore coordinamento nella gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, compresa la fattibilità della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera.

2 ter. La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali in applicazione del presente regolamento.

3. Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.

 

     Art. 34. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n. 863/2007, dal Regolamento (UE) n. 1168/2011 e dal Regolamento (UE) n. 1052/2013.