§ 19.2.112 – Regolamento 15 aprile 1958, n. 1.
Regolamento (Euratom) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:15/04/1958
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La [...]
Art. 3.      I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni
Art. 7.      Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima
Art. 8.      Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla [...]


§ 19.2.112 – Regolamento 15 aprile 1958, n. 1.

Regolamento (Euratom) n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

(G.U.C.E. 6 ottobre 1958, n. 017).

 

Art. 1. [1]

     Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

 

     Art. 2.

     I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

 

     Art. 3.

     I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

 

     Art. 4. [2]

     I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle ventuno lingue ufficiali.

 

     Art. 5. [3]

     La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle ventuno lingue ufficiali.

 

     Art. 6.

     Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

 

     Art. 7.

     Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

 

     Art. 8.

     Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.


[1] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 920/2005.

[2] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 920/2005.

[3] Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 920/2005.