§ 17.1.111 - Decisione 1 giugno 2006, n. 440.
Decisione n. 2006/440/CE del Consiglio che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:01/06/2006
Numero:440


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 17.1.111 - Decisione 1 giugno 2006, n. 440.

Decisione n. 2006/440/CE del Consiglio che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto

(G.U.U.E. 29 giugno 2006, n. L 175).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto,

     visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera,

     vista l’iniziativa della Repubblica francese,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione n. 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune nonché l’allegato 14 a del manuale comune, ha stabilito che i diritti da riscuotere nell’ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune e il manuale comune.

     (2) La decisione n. 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e dell’allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti, ha fissato a 35 EUR l’importo da riscuotere corrispondente alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto.

     (3) Il considerando 2 della decisione n. 2003/454/CE ha stabilito la revisione ad intervalli regolari dell’importo da riscuotere.

     (4) L’importo di 35 EUR non copre più le spese attuali per il trattamento della domanda di visto. Occorrerebbe inoltre tener conto delle conseguenze dell’introduzione del Sistema d’informazione visti (VIS) europeo e della biometria necessaria per introdurre il VIS nel processo d’esame delle domande di visto.

     (5) Occorrerebbe pertanto adeguare l’attuale importo di 35 EUR in modo da coprire le spese supplementari per il trattamento della domanda di visto corrispondenti all’introduzione della biometria e del VIS.

     (6) Il regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen, prevede che il lasciapassare per il traffico frontaliero locale possa essere rilasciato gratuitamente.

     (7) La raccomandazione n. 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica, favorisce il rilascio dei visti senza spese amministrative per i ricercatori.

     (8) L’abolizione o la riduzione dei diritti da riscuotere per cittadini di taluni paesi terzi in aggiunta alle esenzioni di cui all’articolo 2 della presente decisione potrebbero formare oggetto di accordi tra la Comunità europea e i paesi terzi interessati conformemente all’approccio generale della Comunità in materia di accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti.

     (9) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al massimo le possibilità offerte dall’acquis di Schengen al fine di sviluppare i contatti personali con le popolazioni dei paesi vicini conformemente agli obiettivi generali della politica dell’UE.

     (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

     (11) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione n. 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio del 25 ottobre 2004 relative alla firma a nome dell’Unione europea e a nome della Comunità europea e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

     (13) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione n. 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (14) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione n. 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

     (15) La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La tabella dell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e la tabella dell’allegato 14 a del manuale comune sono sostituite dalla tabella seguente:

     «Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto

Tipo di visto

Diritti da riscuotere (in EUR)

Transito aeroportuale (tipo A)

60

Transito (tipo B)

60

Breve durata (1-90 giorni) (tipo C)

60

Validità territoriale limitata (tipi B e C)

60

Rilasciato in frontiera (tipi B e C)

60

 

Questo visto può essere rilasciato gratuitamente

Visto collettivo (tipi A, B e C)

60 + 1 per persona

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)

Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipi D e C)

Importo fissato dagli Stati membri che possono decidere di rilasciare tale visto gratuitamente»

 

          Art. 2.

     Nell’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e nell’allegato 14 a del manuale comune, il punto II del capitolo «Principi» è sostituito dal seguente:

     «II.1. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.

     II.2. I diritti da riscuotere non vengono riscossi per i richiedenti il visto appartenenti ad una delle categorie seguenti:

     — minori di età inferiore a 6 anni,

     — alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono viaggi per motivi di studio o formazione pedagogica, e

— ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica quali definiti nella raccomandazione n. 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica.

     II.3. L’abolizione o la riduzione dei diritti per cittadini di un paese terzo può essere anche il risultato di un accordo per l’agevolazione del rilascio dei visti concluso tra la Comunità europea e detto paese terzo conformemente all’approccio generale della Comunità per quanto riguarda gli accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti.

     II.4. La presente decisione lascia impregiudicati fino al 1° gennaio 2008 i diritti da riscuotere dei cittadini dei paesi terzi nei cui confronti il Consiglio avrà, entro il 1° gennaio 2007, conferito alla Commissione il mandato di negoziare un accordo per l’agevolazione dei rilascio dei visti.»

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° gennaio 2007 ma non prima del 1° ottobre 2006, purché notifichino al segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

     Il Consiglio e la Commissione prendono atto che l’agevolazione del rilascio dei visti, ovvero la semplificazione delle procedure di rilascio dei visti per i cittadini dei paesi terzi sottoposti all’obbligo del visto, può fornire ulteriori opportunità per promuovere i contatti tra l’UE e i paesi vicini, anche mediante l’abolizione o la riduzione dei diritti per talune categorie di cittadini di paesi terzi.

     Il Consiglio e la Commissione prendono altresì atto che l’approccio comune alle agevolazioni per il rilascio del visto offre la possibilità di avviare, in base ad una valutazione caso per caso, negoziati per l’agevolazione del rilascio dei visti con i paesi terzi, tenendo conto nel contempo delle relazioni generali dell’Unione europea con i paesi candidati, i paesi con una prospettiva europea, i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e con i partner strategici.

     Il Consiglio e la Commissione confermano il loro appoggio all’elaborazione di accordi per l’agevolazione del rilascio dei visti con paesi terzi in conformità della procedura e delle considerazioni esposte nell’approccio comune alle agevolazioni per il rilascio del visto, sottolineando la necessità di negoziare accordi paralleli di riammissione per far sì che detti accordi possano entrare in vigore simultaneamente.

     Il Consiglio e la Commissione rammentano che nel contesto della promozione dei contatti personali con le popolazioni dei paesi vicini conformemente agli obiettivi generali della politica dell’UE gli Stati membri dovrebbero utilizzare le possibilità offerte dall’acquis di Schengen segnatamente ove tali contatti personali possono contribuire al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in detti paesi. Il Consiglio e la Commissione chiedono inoltre che si tenga sotto esame l’impatto delle nuove misure a tal fine.

 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

 

     In base alla procedura e alle considerazioni esposte nell’approccio comune alle agevolazioni per il rilascio dei visti basato su una valutazione caso per caso dei paesi interessati, e considerato il principio II.3 della presente decisione, il Consiglio invita la Commissione a presentare raccomandazioni relative ai mandati di apertura dei negoziati per l’agevolazione del rilascio dei visti e gli accordi di riammissione cominciando con i paesi con una prospettiva europea di cui alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2003 e giugno 2005.