§ 17.1.81 - Decisione 13 giugno 2003, n. 454.
Decisione n. 2003/454/CE del Consiglio relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:13/06/2003
Numero:454


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 17.1.81 - Decisione 13 giugno 2003, n. 454.

Decisione n. 2003/454/CE del Consiglio relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14 a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti.

(G.U.U.E. 20 giugno 2003, n. L 152).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto,

     visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera,

     vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune, ha stabilito che i diritti da riscuotere nell'ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l'istruzione consolare comune e il manuale comune.

     (2) L'importo da riscuotere dovrebbe essere rivisto ad intervalli regolari.

     (3) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

     (4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 19 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

     (7) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La tabella dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e la tabella dell'allegato 14 a del manuale comune sono sostituite dalla seguente tabella:

 

     «Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto

 

Tipo di visto

Diritti da riscuotere (in euro)

Transito aeroportuale (tipo A)

35

Transito (tipo B)

35

Breve durata (1-90 giorni) (tipo C)

35

Ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C)

35

Validità territoriale limitata (tipo B e C)

35

Rilasciato in frontiera (tipi B e C)

35

Questo visto può essere rilasciato gratuitamente.

Visto collettivo, (tipi A, B e C)

35 + 1 per persona

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)

Importo fissato dagli Stati membri, eventualmente gratuitamente

Visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D + C)

Importo fissato dagli Stati membri, eventualmente gratuitamente»

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2005.

     Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° luglio 2005, purché notifichino al segretariato generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.