§ 12.2.441 – Regolamento 26 aprile 2005, n. 768.
Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:26/04/2005
Numero:768


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.  Definizioni.
Art.  3. Mandato.
Art. 4.  Compiti connessi agli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione.
Art. 5.  Compiti connessi al coordinamento operativo.
Art. 6.  Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri.
Art. 7.  Assistenza agli Stati membri.
Art.  8. Attuazione degli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione.
Art. 9.  Attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione.
Art. 10.  Contenuto dei piani di impiego congiunto.
Art. 11.  Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione.
Art. 12.  Procedura per l’adozione dei piani di impiego congiunto.
Art. 13.  Esecuzione dei piani di impiego congiunto.
Art. 14.  Valutazione dei piani di impiego congiunto.
Art. 15.  Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione.
Art. 16.  Rete di informazione.
Art. 17.  Modalità di applicazione.
Art.  18. Personalità giuridica e sede principale.
Art. 19.  Personale.
Art. 20.  Privilegi e immunità.
Art. 21.  Responsabilità.
Art. 22.  Regime linguistico.
Art. 23.  Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione.
Art. 24.  Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 25.  Presidenza del consiglio di amministrazione.
Art. 26.  Riunioni.
Art. 27.  Voto.
Art. 28.  Dichiarazione di interesse.
Art. 29.  Funzioni e poteri del direttore esecutivo.
Art. 30.  Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo.
Art. 31.  Comitato consultivo.
Art. 32.  Trasparenza e comunicazione.
Art. 33.  Riservatezza.
Art. 34.  Accesso alle informazioni.
Art.  35. Bilancio.
Art. 36.  Esecuzione e controllo del bilancio.
Art. 37.  Lotta antifrode.
Art. 38.  Disposizioni finanziarie.
Art.  39. Valutazione.
Art. 40.  Inizio dell’attività dell’Agenzia.
Art. 41.  Modifica.
Art. 42.  Entrata in vigore.


§ 12.2.441 – Regolamento 26 aprile 2005, n. 768.

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.

(G.U.U.E. 21 maggio 2005, n. L 128).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.

     (2) Per adempiere a tali obblighi è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque comunitarie e internazionali conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dalla Comunità nell’ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.

     (3) Nessun regime di ispezione può essere valido sotto il profilo dei costi se non prevede ispezioni a terra. Pertanto occorrerebbe che i piani di impiego congiunto coprano il territorio terrestre.

     (4) Tale cooperazione, attraverso il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione, dovrebbe contribuire allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e garantire parità di condizioni agli operatori del settore alieutico che sfruttano tali risorse, riducendo in questo modo le distorsioni di concorrenza.

     (5) Le attività di controllo e di ispezione efficaci sono considerate essenziali per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

     (6) Fatte salve le responsabilità che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 2371/2002, è necessario un organo comunitario tecnico e amministrativo che organizzi la cooperazione e il coordinamento, tra gli Stati membri, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione delle attività di pesca.

     (7) A tale fine è opportuno istituire un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca («l’Agenzia»), nel quadro dell’attuale struttura istituzionale della Comunità e tenuto conto della ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

     (8) Occorre definire i compiti spettanti a tale Agenzia, affinché essa possa realizzare gli obiettivi per i quali è istituita.

     (9) In particolare, è necessario che l’Agenzia, su richiesta della Commissione, sia in grado di assistere la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e/o le organizzazioni di pesca regionali internazionali e di cooperare con le loro autorità nel quadro degli obblighi internazionali della Comunità.

     (10) Inoltre, occorre adoperarsi per l’effettiva applicazione delle procedure di ispezione comunitarie. In futuro l’Agenzia potrebbe divenire un punto di riferimento nell’assistenza scientifica e tecnica alle operazioni di controllo e di ispezione delle attività di pesca.

     (11) Per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, consistenti nello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto dello sviluppo sostenibile, il Consiglio adotta le misure riguardanti la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.

     (12) Per garantire la corretta esecuzione di tali misure occorre che gli Stati membri impieghino mezzi di controllo e di esecuzione adeguati. Al fine di rendere il controllo e l’esecuzione più efficaci è opportuno che la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e di concerto con gli Stati membri interessati, adotti programmi specifici di controllo e di ispezione e che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, sia modificato di conseguenza.

     (13) È opportuno che l’Agenzia coordini la cooperazione operativa tra gli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto che organizzino l’uso dei mezzi di controllo e di ispezione messi a disposizione dagli Stati membri in modo da attuare i programmi di controllo e di ispezione. Occorre che le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri siano realizzate sulla base di tali programmi nel rispetto di criteri, priorità, parametri e procedure comuni in materia di controllo e di ispezione.

     (14) L’adozione di un programma di controllo e di ispezione obbliga gli Stati membri a fornire effettivamente le risorse necessarie all’esecuzione del programma. Occorre che gli Stati membri notifichino tempestivamente all’Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui intendono avvalersi per l’esecuzione di siffatto programma. I piani di impiego congiunto non possono prevedere obblighi aggiuntivi in termini di controllo, ispezione ed esecuzione o in relazione alla predisposizione di risorse necessarie in questo contesto.

     (15) L’Agenzia dovrebbe predisporre un piano di impiego congiunto soltanto se è previsto nel programma di lavoro.

     (16) Occorre che il programma di lavoro sia adottato dal consiglio di amministrazione, che assicura il raggiungimento di un sufficiente consenso, tra l’altro, sull’adeguatezza dei compiti previsti per l’Agenzia nel programma di lavoro e sulle risorse a disposizione della stessa, in base alle informazioni che devono fornire gli Stati membri.

     (17) Il compito principale del direttore esecutivo deve essere quello di assicurare, nelle consultazioni con i membri del consiglio di amministrazione e con gli Stati membri, che alle ambizioni del programma di lavoro per ciascun anno corrispondano sufficienti risorse messe a disposizione dell’Agenzia dagli Stati membri per la realizzazione del programma di lavoro.

     (18) Il direttore esecutivo deve in particolare elaborare precisi piani di impiego utilizzando le risorse notificate dagli Stati membri per la realizzazione di ciascun programma di controllo e di ispezione e rispettando le norme e gli obiettivi fissati nel programma specifico di controllo e di ispezione su cui è basato il piano di impiego congiunto, nonché altre pertinenti norme, come quelle relative agli ispettori comunitari.

     (19) In questo contesto è necessario che il direttore esecutivo gestisca il calendario in modo tale da dare agli Stati membri tempo sufficiente per presentare i loro commenti, in base alle rispettive competenze operative, pur mantenendosi entro il piano di lavoro dell’Agenzia e i limiti temporali previsti nel presente regolamento. È necessario che il direttore esecutivo tenga conto dell’interesse degli Stati membri implicati nel settore di pesca compreso in ciascun piano. Per assicurare un coordinamento efficace e tempestivo delle attività di controllo e di ispezione congiunte, è necessario prevedere una procedura che consenta di decidere circa l’adozione dei piani quando non può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati.

     (20) La procedura di elaborazione e adozione di piani di impiego congiunto al di fuori delle acque comunitarie deve essere analoga a quella riguardante le acque comunitarie. La base di siffatti piani di impiego congiunto deve essere un programma internazionale di controllo e ispezione che dia attuazione agli obblighi internazionali relativi al controllo e all’ispezione che incombono alla Comunità.

     (21) Ai fini della realizzazione dei piani di impiego congiunto è opportuno che gli Stati membri interessati mettano in comune e impieghino i mezzi di controllo e di ispezione che hanno destinato a siffatti piani. È opportuno che l’Agenzia valuti se i mezzi di controllo e di ispezione disponibili siano sufficienti per realizzare i compiti previsti nell’ambito del programma di controllo e di ispezione e, in caso contrario, ne informi gli Stati membri interessati e la Commissione.

     (22) Mentre gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi relativi all’ispezione e al controllo, in particolare nell’ambito del programma specifico di controllo e di ispezione adottato a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, l’Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di imporre obblighi supplementari attraverso piani di impiego congiunto né di sanzionare gli Stati membri.

     (23) L’Agenzia dovrebbe esaminare periodicamente l’efficacia dei piani di impiego congiunto.

     (24) È opportuno prevedere la possibilità di adottare specifiche norme d’attuazione per l’adozione e l’approvazione dei piani di impiego congiunto. Può essere utile ricorrere a questa possibilità una volta che l’Agenzia sia diventata operativa e che il direttore esecutivo consideri che siffatte norme devono essere specificate nel diritto comunitario.

     (25) Ove le venga richiesto, l’Agenzia dovrebbe avere la facoltà di fornire servizi contrattuali per quanto riguarda i mezzi di controllo e di ispezione da utilizzare per l’impiego congiunto ad opera degli Stati membri interessati.

     (26) Ai fini dell’espletamento dei compiti dell’Agenzia è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia procedano allo scambio delle informazioni pertinenti in materia di controllo e di ispezione attraverso una rete di informazione.

     (27) È opportuno che lo stato giuridico e la struttura dell’Agenzia corrispondano ai risultati concreti che si intendono raggiungere e consentano all’Agenzia stessa di espletare le proprie funzioni in stretta cooperazione con gli Stati membri e con la Commissione. È opportuno pertanto che l’Agenzia sia dotata di autonomia giuridica, finanziaria e amministrativa e mantenga nel contempo stretti legami con le istituzioni comunitarie e gli Stati membri. A questo scopo è necessario e opportuno che l’Agenzia sia un organo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento.

     (28) In materia di responsabilità contrattuale dell’Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da essa conclusi, è opportuno che la Corte di giustizia sia competente in virtù delle clausole compromissorie contenute nel contratto. La Corte di giustizia dovrebbe anche essere competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell’Agenzia, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

     (29) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare il corretto ed efficace funzionamento dell’Agenzia.

     (30) Deve essere istituito un comitato consultivo al fine di fornire consulenza al direttore esecutivo e assicurare una stretta cooperazione con le parti interessate.

     (31) Poiché l’Agenzia è tenuta ad adempiere agli obblighi della Comunità e, su richiesta della Commissione, a cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni di pesca regionali nell’ambito degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che il presidente del consiglio di amministrazione sia eletto tra i rappresentanti della Commissione.

     (32) Le modalità di voto nel consiglio di amministrazione devono rispondere all’interesse che riveste, per gli Stati membri e la Commissione, il corretto funzionamento dell’Agenzia.

     (33) È opportuno disporre che alle deliberazioni del consiglio di amministrazione partecipi un rappresentante del comitato consultivo privo di diritto di voto.

     (34) È necessario prevedere la nomina e la revoca del direttore esecutivo dell’Agenzia e stabilire le norme che disciplinano l’esercizio delle sue funzioni.

     (35) Al fine di promuovere il funzionamento trasparente dell’Agenzia, è opportuno applicare alla medesima, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

     (36) Ai fini della tutela della vita privata è opportuno che al presente regolamento si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

     (37) Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza operative dell’Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano costituite dai contributi della Comunità e dai corrispettivi dei servizi contrattuali forniti dall’Agenzia. Alla partecipazione finanziaria della Comunità e a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea si deve applicare la procedura di bilancio comunitaria. È opportuno che la revisione contabile sia svolta dalla Corte dei conti.

     (38) Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali, è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), si applichino senza limitazioni all’Agenzia e che questa aderisca all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

     (39) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Obiettivo.

     Il presente regolamento istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca («l’Agenzia»), il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) «controllo e ispezione»: le misure adottate dagli Stati membri, in particolare ai sensi degli articoli 23, 24 e 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002, per controllare e ispezionare le attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione della politica comune della pesca, comprese le attività di sorveglianza e di monitoraggio, quali i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite e i piani di osservazione;

     b) «mezzi di controllo e di ispezione»: navi, aeromobili, veicoli ed altre risorse materiali di sorveglianza, nonché ispettori, osservatori ed altre risorse umane utilizzate dagli Stati membri a fini di controllo e di ispezione;

     c) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili;

     d) «programma internazionale di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione ai fini dell’adempimento degli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione;

     e) «programma specifico di controllo e di ispezione»: un programma che stabilisce obiettivi, priorità e procedure comuni per le attività di controllo e di ispezione istituite a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93;

     f) «attività di pesca»: le attività di pesca connesse con lo sfruttamento di taluni stock definiti dal Consiglio, in particolare a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     g) «ispettori comunitari»: gli ispettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

CAPITOLO II

MANDATO E COMPITI DELL’AGENZIA

 

     Art. 3. Mandato.

     L’Agenzia ha il seguente mandato:

     a) coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri connesse agli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione;

     b) coordinare l’impiego dei mezzi nazionali di controllo e di ispezione messi in comune dagli Stati membri interessati a norma del presente regolamento;

     c) assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi;

     d) assistere gli Stati membri, nell’ambito delle sue competenze, nell’adempimento dei doveri e degli obblighi derivanti dalle norme della politica comune della pesca;

     e) assistere gli Stati membri e la Commissione nell’armonizzazione dell’applicazione della politica comune della pesca in tutta la Comunità;

     f) contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione;

     g) contribuire al coordinamento della formazione degli ispettori e dello scambio di esperienze tra Stati membri;

     h) coordinare le operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, conformemente alle norme comunitarie.

 

     Art. 4. Compiti connessi agli obblighi internazionali della Comunità in materia di controllo e di ispezione.

     1. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia:

     a) assiste la Comunità e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte la Comunità;

     b) coopera con le autorità competenti delle organizzazioni di pesca regionali internazionali ai fini dell’espletamento degli obblighi che incombono alla Comunità in materia di controllo e di ispezione in virtù di accordi di lavoro conclusi con tali organismi.

     2. Su richiesta della Commissione l’Agenzia può cooperare, in materia di controllo e di ispezione, con le competenti autorità di paesi terzi nell’ambito di accordi conclusi tra la Comunità e tali paesi.

     3. Nell’ambito delle sue competenze l’Agenzia può svolgere, per conto degli Stati membri, determinati compiti nell’ambito di accordi internazionali di pesca di cui fa parte la Comunità.

 

     Art. 5. Compiti connessi al coordinamento operativo.

     1. Il coordinamento operativo dell’Agenzia verte sul controllo e l’ispezione delle attività di pesca praticate, compresi l’importazione, il trasporto e lo sbarco dei prodotti della pesca, fino al punto in cui tali prodotti sono consegnati al primo compratore dopo lo sbarco.

     2. Ai fini del coordinamento operativo l’Agenzia stabilisce piani di impiego congiunto e organizza il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione degli Stati membri a norma del capitolo III.

 

     Art. 6. Prestazione di servizi contrattuali agli Stati membri.

     L’Agenzia può prestare servizi contrattuali agli Stati membri, su richiesta dei medesimi, per l’espletamento delle attività di controllo e di ispezione che questi sono tenuti a svolgere nelle acque comunitarie e/o internazionali, compresi il noleggio e l’impiego di piattaforme di controllo e di ispezione, nonché la dotazione del personale necessario e la messa a disposizione di osservatori per operazioni congiunte degli Stati membri interessati.

 

     Art. 7. Assistenza agli Stati membri.

     Per assistere gli Stati membri nell’espletamento degli obblighi imposti loro dalle norme della politica comune della pesca l’Agenzia, in particolare:

     a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori incaricati di formare gli ispettori di pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali ispettori e altro personale che partecipa alle attività di monitoraggio, controllo e ispezione;

     b) su richiesta degli Stati membri, provvede all’approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l’attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

     c) elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

     d) definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri.

 

CAPITOLO III

COORDINAMENTO OPERATIVO

 

     Art. 8. Attuazione degli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione.

     Su richiesta della Commissione, l’Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione attraverso piani di impiego congiunto.

 

     Art. 9. Attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione.

     L’Agenzia coordina l’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 mediante piani di impiego congiunto.

 

     Art. 10. Contenuto dei piani di impiego congiunto.

     I piani di impiego congiunto:

     a) soddisfano i requisiti del pertinente programma di controllo e di ispezione;

     b) applicano i criteri, i parametri, le priorità e le procedure comuni di ispezione definiti dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione;

     c) cercano di armonizzare i mezzi nazionali di controllo e di ispezione esistenti, notificati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, con le esigenze identificate e ne organizzano l’impiego;

     d) organizzano l’impiego delle risorse umane e materiali, anche per quanto riguarda il funzionamento delle squadre di ispettori comunitari provenienti da più di uno Stato membro, e definiscono i periodi e le zone in cui tali risorse devono essere impiegate;

     e) tengono conto degli obblighi esistenti degli Stati membri interessati nell’ambito di altri piani di impiego congiunto, nonché dei vincoli regionali o locali specifici;

     f) definiscono le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro possono entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro.

 

     Art. 11. Notifica dei mezzi di controllo e di ispezione.

     1. Anteriormente al 15 ottobre di ogni anno gli Stati membri notificano all’Agenzia i mezzi di controllo e di ispezione di cui dispongono per le attività di controllo e di ispezione dell’anno successivo.

     2. Ciascuno Stato membro notifica all’Agenzia i mezzi con i quali intende eseguire il pertinente programma internazionale di controllo e di ispezione o il programma di controllo e di ispezione specifico entro un mese dalla notifica agli Stati membri della decisione che istituisce siffatto programma.

 

     Art. 12. Procedura per l’adozione dei piani di impiego congiunto.

     1. Sulla base delle notifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, ed entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, il direttore esecutivo dell’Agenzia elabora un piano preliminare di impiego congiunto in consultazione con gli Stati membri interessati.

     2. Il piano preliminare di impiego congiunto identifica i mezzi di controllo e di ispezione che possono essere messi in comune per attuare il programma di controllo e di ispezione a cui il piano si riferisce, a seconda dell’interesse degli Stati membri interessati nella pertinente attività di pesca.

     L’interesse di uno Stato membro per una determinata attività di pesca è valutato in funzione dei seguenti criteri, la cui ponderazione relativa dipende dalle caratteristiche specifiche di ciascun piano:

     a) l’estensione relativa delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, se del caso, nelle quali si applica il piano di impiego congiunto;

     b) il quantitativo di pesce sbarcato nel territorio di tale Stato membro in un determinato periodo di riferimento rispetto agli sbarchi totali connessi all’attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto;

     c) il numero relativo di pescherecci comunitari battenti bandiera di tale Stato membro (potenza motrice e stazza lorda) impegnati nell’attività di pesca che forma oggetto di un piano di impiego congiunto, rispetto al numero totale di navi impegnate in tale attività;

     d) il volume relativo del contingente assegnato a tale Stato membro o, qualora non sia stato assegnato alcun contingente, le catture da esso effettuate in un determinato periodo di riferimento nell’ambito dell’attività di pesca considerata.

     3. Se, nell’elaborare il piano preliminare di impiego congiunto, si constata che i mezzi di controllo e di ispezione disponibili non sono sufficienti per soddisfare le condizioni del corrispondente programma di controllo e di ispezione, il direttore esecutivo ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione.

     4. Il direttore esecutivo notifica il piano preliminare di impiego congiunto agli Stati membri interessati e alla Commissione. Se, entro quindici giorni lavorativi da tale notifica, gli Stati membri interessati o la Commissione non sollevano obiezioni, il direttore esecutivo adotta il piano.

     5. Qualora uno o più Stati membri interessati o la Commissione sollevino un’obiezione, il direttore esecutivo deferisce la questione alla Commissione. La Commissione può operare gli adeguamenti necessari al piano e adottarlo secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     6. L’Agenzia, in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina ogni anno i piani di impiego congiunto affinché possano essere adeguati, ove necessario, ai nuovi programmi di controllo e di ispezione eventualmente applicabili agli Stati membri interessati e alle priorità eventualmente definite dalla Commissione nei programmi di controllo e di ispezione.

 

     Art. 13. Esecuzione dei piani di impiego congiunto.

     1. Le attività comuni di controllo e di ispezione vengono eseguite sulla base dei piani di impiego congiunto.

     2. Gli Stati membri interessati da un piano di impiego congiunto:

     a) mettono a disposizione i mezzi di controllo e di ispezione impegnati per il piano di impiego congiunto;

     b) designano un punto di contatto/coordinatore nazionale, il quale disporrà dell’autorità necessaria per poter rispondere tempestivamente alle richieste dell’Agenzia concernenti l’esecuzione del piano di impiego congiunto, e ne danno notifica all’Agenzia;

     c) utilizzano i mezzi di controllo e di ispezione messi in comune secondo il piano di impiego congiunto e i requisiti di cui al paragrafo 4;

     d) forniscono all’Agenzia l’accesso in linea alle informazioni necessarie per l’esecuzione del piano di impiego congiunto;

     e) cooperano con l’Agenzia ai fini dell’attuazione del piano di impiego congiunto;

     f) garantiscono che i mezzi di controllo e di ispezione assegnati al piano di impiego congiunto svolgano le loro attività nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.

     3. Fatti salvi gli obblighi assunti dagli Stati membri nell’ambito di un piano di impiego congiunto istituito ai sensi dell’articolo 12, il comando e il controllo dei mezzi di controllo e di ispezione impegnati per siffatto piano sono responsabilità delle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale.

     4. Il direttore esecutivo può stabilire requisiti per l’attuazione di un piano di impiego congiunto adottato ai sensi dell’articolo 12. Tali requisiti sono circoscritti al piano in questione.

 

     Art. 14. Valutazione dei piani di impiego congiunto.

     L’Agenzia effettua una valutazione annuale dell’efficacia di ciascun piano di impiego congiunto nonché un’analisi, sulla base degli elementi disponibili, intesa a determinare il rischio di non conformità delle attività di pesca alle vigenti misure di controllo. Tali valutazioni vengono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

 

     Art. 15. Attività di pesca non soggette a programmi di controllo e di ispezione.

     Due o più Stati membri possono chiedere all’Agenzia che coordini l’impiego dei rispettivi mezzi di controllo e di ispezione per un’attività di pesca o una zona non soggetta ad un programma di controllo e di ispezione. Tale coordinamento va realizzato nel rispetto dei criteri e delle priorità concordate in materia di controllo e di ispezione dagli Stati membri interessati.

 

     Art. 16. Rete di informazione.

     1. La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività comuni di controllo e di ispezione nelle acque comunitarie e internazionali.

     2. Le autorità nazionali competenti adottano, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, le misure necessarie per garantire l’opportuna riservatezza delle informazioni da esse ricevute ai sensi del presente articolo, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 17. Modalità di applicazione.

     Ai fini dell’applicazione del presente capitolo possono essere adottate modalità dettagliate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     Tali modalità possono riguardare in particolare le procedure per l’elaborazione e l’adozione dei piani preliminari di impiego congiunto.

 

CAPITOLO IV

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 18. Personalità giuridica e sede principale.

     1. L’Agenzia è un organo della Comunità dotato di personalità giuridica.

     2. In ciascuno degli Stati membri, l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

     3. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

     4. La sede dell’Agenzia è stabilita a Vigo, Spagna.

 

     Art. 19. Personale.

     1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68  e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti statuto e regime. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità di applicazione.

     2. Fatto salvo l’articolo 30, l’Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all’autorità che ha il potere di nomina.

     3. Il personale dell’Agenzia è composto da funzionari, effettivi o distaccati dalla Commissione a titolo temporaneo, e da altri agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.

     L’Agenzia può altresì impiegare funzionari distaccati a titolo temporaneo dagli Stati membri.

 

     Art. 20. Privilegi e immunità.

     All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

     Art. 21. Responsabilità.

     1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

     2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.

     3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

     4. La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

 

     Art. 22. Regime linguistico.

     1. All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

     2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea.

 

     Art. 23. Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione.

     1. L’Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione:

     a) nomina il direttore esecutivo e ne revoca la nomina a norma dell’articolo 30;

     b) adotta, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione generale dell’Agenzia per l’anno precedente e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;

     c) adotta entro il 31 ottobre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione e degli Stati membri, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

     Il programma di lavoro contiene le priorità dell’Agenzia. Esso dà la priorità ai compiti dell’Agenzia connessi con i programmi di controllo e di sorveglianza, è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora, entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di lavoro, la Commissione si pronunci a sfavore del medesimo, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta in seconda lettura, eventualmente in versione modificata, entro due mesi;

     d) adotta il bilancio definitivo dell’Agenzia prima dell’inizio dell’esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e di qualsiasi altra entrata dell’Agenzia;

     e) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell’Agenzia a norma degli articoli 35, 36 e 38;

     f) esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo;

     g) adotta il proprio regolamento interno, che può prevedere la costituzione dei sottocomitati del consiglio di amministrazione eventualmente necessari;

     h) adotta le procedure necessarie per l’espletamento dei compiti dell’Agenzia.

 

     Art. 24. Composizione del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e da sei rappresentanti della Commissione. Ciascuno Stato membro può nominare un membro. Gli Stati membri e la Commissione nominano per ciascun membro un supplente incaricato di rappresentarlo in caso di assenza.

     2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di controllo ed ispezione delle attività di pesca.

     3. La durata del mandato di ciascun membro è di cinque anni a decorrere dalla data della nomina. Il mandato può essere rinnovato.

 

     Art. 25. Presidenza del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione. Il consiglio di amministrazione elegge un vicepresidente fra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

     2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata triennale e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.

 

     Art. 26. Riunioni.

     1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. L’ordine del giorno è fissato dal presidente, che tiene conto delle proposte dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo dell’Agenzia.

     2. Il direttore esecutivo e il rappresentante nominato dal comitato consultivo partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

     3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria almeno una volta all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri rappresentati nel consiglio di amministrazione.

     4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza del rappresentante nominato dal comitato consultivo. Le modalità di applicazione della presente disposizione possono essere fissate nel regolamento interno.

     5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

     6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno.

     7. Il segretariato del consiglio di amministrazione è messo a disposizione dall’Agenzia.

 

     Art. 27. Voto.

     1. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti.

     2. Ogni membro nominato dispone di un voto. In assenza di un membro, il suo supplente è legittimato ad esercitare il diritto di voto.

     3. Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

 

     Art. 28. Dichiarazione di interesse.

     I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione di interesse che indica l’assenza di interessi che potrebbero pregiudicarne l’indipendenza o specifica eventuali interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto oppure ogniqualvolta possa insorgere un conflitto di interessi relativamente ai punti all’ordine del giorno. In quest’ultimo caso il membro in questione non ha il diritto di votare su alcuno di tali punti.

 

     Art. 29. Funzioni e poteri del direttore esecutivo.

     1. L’Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

     2. Nell’espletare le proprie funzioni il direttore esecutivo applica i principi della politica comune della pesca.

     3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

     a) elabora il programma di lavoro preliminare e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e degli Stati membri. Adotta le misure necessarie ai fini dell’attuazione del programma di lavoro entro i limiti specificati dal presente regolamento, dalle relative modalità di applicazione e da qualsiasi altra normativa applicabile;

     b) adotta tutte le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per assicurare l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia a norma del presente regolamento;

     c) adotta le misure necessarie, in particolare l’adozione di decisioni riguardanti le competenze dell’Agenzia in virtù dei capitoli II e III, compreso il noleggio e l’impiego di mezzi di controllo e di ispezione e il funzionamento di una rete di informazione;

     d) risponde alle richieste della Commissione e alle richieste di assistenza degli Stati membri a norma degli articoli 6, 7 e 15;

     e) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell’Agenzia rispetto agli obiettivi operativi. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

     f) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall’articolo 19, paragrafo 2;

     g) elabora una stima delle entrate e delle spese dell’Agenzia a norma dell’articolo 35 ed esegue il bilancio a norma dell’articolo 36.

     4. Il direttore esecutivo risponde delle proprie attività davanti al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 30. Nomina e revoca della nomina del direttore esecutivo.

     1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e all’esperienza, debitamente comprovata, in materia di politica comune della pesca e di controllo ed ispezione delle attività di pesca, tra una lista di almeno due candidati proposti dalla Commissione al termine di una procedura di selezione, previa pubblicazione del posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e di un invito a manifestare interesse su altri organi di informazione.

     2. Il potere di revoca della nomina del direttore esecutivo spetta al consiglio di amministrazione. Quest’ultimo delibera in merito, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri.

     3. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

     4. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore quinquennio, su proposta della Commissione con l’approvazione a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 31. Comitato consultivo.

     1. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti dei consigli consultivi regionali di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in ragione di un rappresentante designato da ciascun consiglio consultivo regionale. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

     2. I membri del comitato consultivo non possono essere membri del consiglio di amministrazione. Il comitato consultivo designa uno dei suoi membri per partecipare alle deliberazioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     3. Il comitato consultivo, su richiesta del direttore esecutivo, presta consulenza al medesimo nell’espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

     4. Il comitato consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce su invito della presidenza almeno una volta all’anno.

     5. L’Agenzia fornisce il supporto logistico necessario al comitato consultivo e assicura la segreteria delle sue riunioni.

     6. I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare alle riunioni del comitato consultivo.

 

     Art. 32. Trasparenza e comunicazione.

     1. Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

     2. Entro sei mesi dalla data della prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

     3. L’Agenzia può effettuare comunicazioni di propria iniziativa nell’ambito dei settori contemplati dal suo mandato. In particolare, essa provvede a che il pubblico e qualsiasi altra parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

     4. Il consiglio di amministrazione stabilisce le disposizioni interne necessarie per l’applicazione del paragrafo 3.

     5. Le decisioni adottate a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell’articolo 195 e dell’articolo 230 del trattato.

     6. Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall’Agenzia a norma del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

     Art. 33. Riservatezza.

     1. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri del personale dell’Agenzia sono soggetti, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 287 del trattato.

     2. Il consiglio di amministrazione inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di riservatezza di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 34. Accesso alle informazioni.

     1. La Commissione ha pieno accesso a tutte le informazioni raccolte dall’Agenzia. L’Agenzia trasmette alla Commissione, su richiesta della medesima e nella forma da essa specificata, tutte le informazioni richieste nonché una valutazione delle medesime.

     2. Gli Stati membri interessati da una particolare operazione dell’Agenzia hanno accesso alle informazioni raccolte dall’Agenzia in relazione a tale operazione, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 35. Bilancio.

     1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

     a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione «Commissione»);

     b) corrispettivi di servizi forniti dall’Agenzia agli Stati membri a norma dell’articolo 6;

     c) corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall’Agenzia.

     2. Le spese dell’Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

     3. Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad un progetto di tabella dell’organico.

     4. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio.

     5. Ogni anno il consiglio di amministrazione presenta, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

     6. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, che comprende un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro provvisorio.

     7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio («l’autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.

     8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie, per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale, e lo trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato.

     9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

     10. Il bilancio è adottato dal consiglio di amministrazione. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.

     11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

     12. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

 

     Art. 36. Esecuzione e controllo del bilancio.

     1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.

     2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell’esercizio il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee («il regolamento finanziario»).

     3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, unitamente ad una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

     4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

     5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.

     6. Entro il 1° luglio dell’esercizio successivo il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, unitamente al parere del consiglio di amministrazione.

     7. I conti definitivi vengono pubblicati.

     8. L’Agenzia crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

     9. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Esso trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

     10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione, come previsto dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

     11. Entro il 30 aprile del secondo anno successivo all’esercizio considerato, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio in questione.

 

     Art. 37. Lotta antifrode.

     1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano all’Agenzia, senza limitazioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

     2. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne dell’OLAF e adotta immediatamente le appropriate disposizioni applicabili a tutto il suo personale.

     3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché i relativi accordi e strumenti di esecuzione, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell’Agenzia, nonché sugli agenti responsabili della loro assegnazione.

 

     Art. 38. Disposizioni finanziarie.

     Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell’Agenzia. Tale regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo consenso della Commissione.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 39. Valutazione.

     1. Entro cinque anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell’Agenzia ogni informazione che quest’ultima reputi pertinente per tale valutazione.

     2. Ogni valutazione analizza l’impatto del presente regolamento, l’utilità, la pertinenza e l’efficacia dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e determina in quale misura essa contribuisce al pieno rispetto delle norme stabilite nell’ambito della politica comune della pesca. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

     3. La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione sia le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati.

 

     Art. 40. Inizio dell’attività dell’Agenzia.

     L’agenzia deve iniziare le sue attività entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 41. Modifica.

     L’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 34 quater

     1. Secondo la procedura di cui all’articolo 36 e di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione determina le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a programmi specifici di controllo e di ispezione, nonché le condizioni applicabili a tali programmi. I programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliscono le attività di pesca realizzate da due o più Stati membri che saranno soggette a tali programmi, nonché le condizioni ad esse applicabili.

     I programmi specifici di controllo e di ispezione definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure comuni, nonché i parametri di riferimento per le attività di controllo e di ispezione, i risultati previsti delle misure specificate e la strategia necessaria affinché le attività di controllo e di ispezione siano effettuate nel modo più uniforme, efficace ed economico. In ogni programma vengono indicati gli Stati membri interessati.

     La durata dei programmi specifici di controllo e di ispezione non potrà superare tre anni o il periodo a tal fine stabilito in un piano di ricostituzione adottato a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, o in un piano di gestione adottato a norma dell’articolo 6 di detto regolamento.

     I programmi specifici di controllo e di ispezione sono attuati dagli Stati membri sulla base di piani di impiego congiunto stabiliti in virtù del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca.

     2. La Commissione controlla e valuta i risultati di ogni programma specifico di controllo e di ispezione e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002

 

     Art. 42. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.