§ 38.13.6 - Legge 23 dicembre 1962, n. 1844.
Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:23/12/1962
Numero:1844


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della città di [...]
Art. 3.      La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti [...]
Art. 4.      Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica o popolare compilato a [...]
Art. 5.      Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo [...]
Art. 6.      Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente art. 4 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura nella città di Bari, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno [...]
Art. 8.      All'onere di lire 2 miliardi di cui all'art. 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio [...]


§ 38.13.6 - Legge 23 dicembre 1962, n. 1844.

Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.

(G.U. 28 gennaio 1963, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 431, prorogato al 5 luglio 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951 è fissata al 30 giugno 1968.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della città di Bari, ivi compreso il pagamento delle occorrenti indennità di espropriazione, la susseguente sistemazione edilizia e la ricostruzione di edifici pubblici.

     La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi, nell'esercizio 1961-62 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 ed iscritta in apposito capitolo in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie.

 

          Art. 3.

     La progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, sono demandate al provveditore regionale alle opere pubbliche per le Puglie, indipendentemente dai limiti di competenza fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il Comitato tecnico amministrativo sulla base di un progetto generale di massima approvato dal Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     L'approvazione dei progetti esecutivi da parte del provveditore alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

 

          Art. 4.

     Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica o popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, per gli abitanti della città vecchia di Bari è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.

     La costruzione degli alloggi è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in più annualità, le somme occorrenti.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalità per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 5.

     Per le espropriazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche, salvo quanto appresso disposto:

     a) l'Ufficio del Genio civile compila l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte e determinate ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167;

     b) gli elenchi suddetti, vistati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono depositati nei modi e nei termini di cui agli articoli 17 e 24 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

     c) decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi l'Ufficio del Genio civile li trasmette al prefetto segnalando:

     1) le ditte che abbiano accettato l'indennità offerta.

     Per queste il prefetto promuove dalla competente Autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;

     2) le ditte che non hanno accettato l'indennità offerta.

     Per queste il prefetto dispone che l'Ufficio del Genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennità, ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti.

     A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.

 

          Art. 6.

     Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente art. 4 sono assegnati, con diritto di priorità, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè siano residenti, da non meno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.

 

          Art. 7.

     Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura nella città di Bari, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, sui limiti di impegno dell'esercizio 1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100 milioni, in ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63 e di 45 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65.

     Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 2 miliardi di cui all'art. 2 si fa fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.