§ 98.1.10021 - D.M. 24 maggio 1990, n. 140.
Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno


Settore:Normativa nazionale
Data:24/05/1990
Numero:140


Sommario
Art. 1.      1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonchè delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale [...]
Art. 2.      1. L'etichettatura della pasta prodotta con aggiunta di sale alimentare nell'impasto deve riportare, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del decreto del [...]
Art. 3.      1. Le modalità di confezionamento ed i sistemi di conservazione utilizzati durante la distribuzione, devono essere adeguati ed idonei ad assicurare il mantenimento delle [...]


§ 98.1.10021 - D.M. 24 maggio 1990, n. 140.

Regolamento concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari fresche e secche e nelle paste alimentari speciali con o senza ripieno

(G.U. 11 giugno 1990, n. 134)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     di concerto con

     IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

     e

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la potestà di autorizzare gli ingredienti alimentari consentiti per la produzione di paste speciali;

     Visto il decreto interministeriale emanato ai sensi del citato art. 30, in data 27 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 2 ottobre 1967, e quello 16 maggio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 21 maggio 1969, concernenti gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e fresche;

     Visti i due decreti interministeriali 20 marzo 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1981, che autorizzano l'impiego del germe di grano duro e delle proteine idrosolubili di latte nella produzione di paste speciali;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento dei predetti decreti;

     Visto il parere favorevole, espresso dall'Istituto superiore di sanità con la nota del 28 ottobre 1987, in merito all'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari subordinatamente al rispetto di particolari prescrizioni nel merito del contenuto massimo di sale;

     Visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 dicembre 1988, in merito all'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari fresche e secche, con o senza ripieno, subordinatamente al rispetto di particolari tempi e modalità di conservazione nonchè delle modalità di confezionamento ottimali dal punto di vista igienico-sanitario;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 112 del 1979, relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicità;

     Ritenuta l'opportunità di consentire in Italia, come già avviene in altri Paesi delle Comunità economiche europee, l'impiego di sale nell'impasto destinato alla produzione di paste alimentari, subordinando la relativa autorizzazione alla osservanza di specifiche prescrizioni nel merito della quantità massima di sale consentita, delle modalità di confezionamento e conservazione, dei tempi di conservazione nonchè delle caratteristiche dell'etichettatura secondo quanto previsto dalle norme vigenti e di quanto specificamente raccomandato dal Consiglio superiore di sanità;

     Vista la nota in data 23 febbraio 1990 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e quella in data 8 marzo 1990 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 aprile 1990;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nella produzione dell'impasto delle paste alimentari fresche e secche, nonchè delle paste alimentari speciali con o senza ripieno, è consentito l'impiego di sale alimentare (cloruro di sodio) nella quantità massima del 4,0 per cento riferito al prodotto essiccato.

 

          Art. 2.

     1. L'etichettatura della pasta prodotta con aggiunta di sale alimentare nell'impasto deve riportare, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, anche la dizione "Con sale alimentare aggiunto" nonchè l'indicazione della quantità di sale utilizzato espressa in percentuale, apposta in un punto evidente della confezione, in modo tale da essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e consentire all'acquirente di distinguere il prodotto da altro senza sale aggiunto.

     2. L'etichettatura deve, inoltre, riportare la descrizione della modalità di conservazione e di utilizzazione.

 

          Art. 3.

     1. Le modalità di confezionamento ed i sistemi di conservazione utilizzati durante la distribuzione, devono essere adeguati ed idonei ad assicurare il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali e le proprietà specifiche del prodotto fino alla data indicata come termine minimo di conservazione il quale non potrà essere superiore a mesi otto dalla data di produzione per le paste alimentari secche, cioè con umidità massima fino al 12,5 per cento, e non superiore a giorni trenta dalla data di produzione per quelle fresche, cioè con umidità massima fino al 30 per cento.

     2. Le imprese produttrici stabiliscono, secondo i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, il termine minimo di conservazione nel rispetto di quanto sancito al comma 1.