§ 38.8.c - Legge 3 febbraio 1963, n. 75.
Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:03/02/1963
Numero:75


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue
Art. 2.      Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, l'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che [...]
Art. 3.      L'art. 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è così sostituito
Art. 4.      La maggiore spesa di lire 2 miliardi implicata dalla presente legge è posta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica [...]


§ 38.8.c - Legge 3 febbraio 1963, n. 75. [1]

Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica.

(G.U. 21 febbraio 1963, n. 50).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue:

     "Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

     1) per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 milioni nell'esercizio 1964-65;

     2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;

     3) per contributi destinati agli edifici delle scuole degli altri tipi, nonché per gli istituti statali di educazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65."

 

          Art. 2.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, l'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che comportino una previsione di spesa non superiore ai 100 milioni di lire sono demandati alla Commissione di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.

 

          Art. 3.

     L'art. 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è così sostituito:

     "Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'art. 5 o all'art. 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, e quando si verifichino casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione emanerà, di concerto col Ministro per l'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma".

 

          Art. 4.

     La maggiore spesa di lire 2 miliardi implicata dalla presente legge è posta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo agli interventi previsti dall'art. 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per i corrispondenti esercizi 1962-63 e 1963-64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.