§ 38.7.1f - Legge 4 novembre 1963, n. 1460.
Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:04/11/1963
Numero:1460


Sommario
Art. 1.      Per assicurare l'attuazione di un programma straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a [...]
Art. 2.      Il Ministro per i lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma triennale della spesa, destinando i [...]
Art. 3.      Il Ministro per i lavori pubblici determinerà i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle [...]
Art. 4.      Gli enti mutuanti, di cui all'art. 1 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati a concedere mutui per l'importo totale [...]
Art. 5.      A concedere i mutui per il finanziamento del programma di cui all'art. 1 della presente legge può essere autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad altre [...]
Art. 6.      Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei [...]
Art. 7.      Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]
Art. 8.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, [...]
Art. 9.      Le disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge si applicano anche nei confronti dei beneficiari dei contributi concessi in base alla legge 21 aprile 1962, n. [...]


§ 38.7.1f - Legge 4 novembre 1963, n. 1460. [1]

Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.

(G.U. 9 novembre 1963, n. 292).

 

 

     Art. 1.

     Per assicurare l'attuazione di un programma straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:

     lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64;

     lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65;

     lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per i lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma triennale della spesa, destinando i due terzi di ciascuno stanziamento annuale agli Istituti autonomi delle case popolari, all'I.N.C.I.S., all'I.S.E.S., alle Province ed ai Comuni, ed il restante terzo a cooperative edilizie ed agli altri enti, istituti e società di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni.

     Nel programma triennale sopracitato deve essere prevista la costruzione di abitazioni da concedersi in locazione semplice, per una spesa non inferiore al 30 per cento dello stanziamento complessivo, e di abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata, con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

     La ripartizione territoriale dei contributi per Provincia dovrà essere effettuata tenendo conto fino a un massimo del 60 per cento dell'indice di incremento della popolazione, naturale e migratorio, con particolare riferimento alla situazione delle città capoluogo, e per un minimo del 40 per cento dell'indice di affollamento, in misura differenziata ai fini di attenuare gli squilibri esistenti fra diverse località.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per i lavori pubblici determinerà i limiti massimi di spesa ammissibili a contributo e la percentuale del contributo stesso che, tenuto conto delle condizioni finanziarie e degli apporti che potranno essere conferiti, non potrà eccedere la misura del 5 per cento per le abitazioni da concedersi in locazione semplice e del 4 per cento per le abitazioni da assegnarsi in proprietà immediata da parte degli istituti, enti e società indicati nell'articolo precedente.

     Per le cooperative edilizie la percentuale del contributo non potrà superare la percentuale del 4 per cento.

 

          Art. 4.

     Gli enti mutuanti, di cui all'art. 1 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati a concedere mutui per l'importo totale assistito dal contributo erariale con garanzia ipotecaria, anche in deroga ai propri statuti, alle cooperative edilizie, i cui soci abbiano versato i contributi previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e 14 febbraio 1963, n. 60, per il periodo minimo di un anno.

 

          Art. 5.

     A concedere i mutui per il finanziamento del programma di cui all'art. 1 della presente legge può essere autorizzato, anche in deroga al proprio statuto e ad altre disposizioni, anche l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.).

     I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

     In corrispondenza dei mutui stipulati, l'I.N.F.I.R. emetterà serie speciali di cartelle, di pari saggio.

 

          Art. 6.

     Le aree fabbricabili necessarie per le costruzioni previste dalla presente legge sono prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Nelle località dove non sia stato ancora adottato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui al comma precedente, le aree fabbricabili sono, comunque, prescelte nell'ambito delle zone destinate all'edilizia residenziale nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ancorchè solo adottati, e possono essere acquisite da tutti i beneficiari dei contributi, di cui all'art. 2 della presente legge, mediante espropriazione per causa di pubblica utilità.

     In deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione dei progetti è demandata, senza alcun limite di importo, ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'approvazione dei progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere.

     L'indennità di espropriazione è determinata a norma dell'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 7.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge saranno stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio finanziario 1999-2000.

     All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti le modalità di assegnazione degli alloggi economici e popolari, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti nel presente articolo.

     Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita una Commissione parlamentare composta di dodici senatori e dodici deputati designati dai presidenti delle rispettive Camere, e dovranno stabilire:

     a) l'applicabilità di esse per gli alloggi costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le Case popolari, dall'I.N.C.I.S., dall'I.S.E.S., dalle Province, dai Comuni e da ogni altro Ente economico senza fini di lucro;

     b) una disciplina uniforme per l'emanazione, pubblicazione dei bandi e presentazione delle domande, con la previsione di concorsi speciali per i dipendenti degli Enti di cui all'art. 2 della presente legge; nonchè per la determinazione dei canoni di locazione e delle rate di riscatto, delle quote di amministrazione e di manutenzione;

     c) la composizione e funzionamento di Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, nelle quali sia assicurata una congrua rappresentanza delle categorie degli assegnatari;

     d) i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti per la formazione delle graduatorie, uniformi per tutto il territorio nazionale, in relazione alle oggettive necessità dei richiedenti, alla composizione del nucleo familiare, al reddito complessivo, alla situazione abitativa attuale, alla localizzazione del posto di lavoro e, in generale, ad ogni altro indice dimostrativo della necessità dell'alloggio richiesto;

     e) la procedura che, assicurando il massimo di speditezza, garantisca la possibilità di revisione delle graduatorie e gli opportuni rimedi giurisdizionali a tutela dei concorrenti;

     f) decentramento delle competenze ora attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica dal titolo VII, capo 2°, e dal titolo XII, capo 5°, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge si applicano anche nei confronti dei beneficiari dei contributi concessi in base alla legge 21 aprile 1962, n. 195, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora acquisito la disponibilità legale dell'area fabbricabile.

     Il valore venale delle aree di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito a due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 904.