| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
| Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
| Data: | 21/04/1962 |
| Numero: | 195 |
| Sommario |
| Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1963, ai sensi del testo [...] |
| Art. 2. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...] |
§ 38.4.1h - Legge 21 aprile 1962, n. 195. [1]
Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.
(G.U. 5 maggio 1962, n. 115).
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente
Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire tre miliardi annui a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98.
[1] Abrogata dall'art. 24 del