§ 5.3.415 - L.R. 12 luglio 2011, n. 11.
Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/07/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Incentivi per favorire nuova imprenditorialità.
Art. 2.  Modifica di norme in materia di servizio regionale di riscossione.
Art. 3.  Norma finale.


§ 5.3.415 - L.R. 12 luglio 2011, n. 11.

Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione.

(G.U.R. 14 luglio 2011, n. 30 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Incentivi per favorire nuova imprenditorialità.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta la cui decorrenza è definita con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione [1].

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria o cooperativa il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.

3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E., serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche alle cooperative giovanili che gestiscono aziende ed immobili confiscati alla mafia.

 

     Art. 2. Modifica di norme in materia di servizio regionale di riscossione.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo le parole “comma 3” sono aggiunte le seguenti: “o altra società successivamente operante nell'area strategica servizi di riscossione dei tributi a seguito del riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”.

 

     Art. 3. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.