§ 4.8.50 - L.R. 6 maggio 1981, n. 84.
Provvidenze a favore delle aziende agricole, degli artigiani, commercianti, pescatori, piccole industrie, delle imprese turistico-alberghiere ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:06/05/1981
Numero:84


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1980 e nel gennaio, febbraio e marzo 1981, [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente art. 1, possono essere concessi:
Art. 3.      Per il ripristino delle strutture agrarie e fondiarie di interesse aziendale e per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte possono essere concesse le agevolazioni [...]
Art. 4.      Le agevolazioni contributive previste dal secondo e quarto comma dell'art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 364, in favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concesse [...]
Art. 5.      A favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'art. 1, possono essere concessi, anche a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministro [...]
Art. 6.      Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, in alternativa alle agevolazioni previste dall'art. 5 della presente legge, può essere concesso dal fondo di [...]
Art. 7.      Nel territorio della Regione gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di 12 mesi, i termini di scadenza delle cambiali [...]
Art. 8.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 12 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal [...]
Art. 9.      Ai fini della concessione di nuovi prestiti di conduzione a norma e per gli effetti della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive aggiunte e modificazioni, non sarà tenuto conto dei prestiti [...]
Art. 10.      In applicazione dell'art. 5, primo comma, della L. 22 ottobre 1976, n. 750, le agevolazioni previste dalla presente legge vengono concesse con preferenza ai conduttori di aziende agricole [...]
Art. 11.      Per il ripristino delle strutture a carattere interaziendale, quali le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, le reti idrauliche e gli impianti irrigui a [...]
Art. 12.      Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana possono essere concesse le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della L. 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 13.      Le domande per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle proposte regionali di declaratoria o [...]
Art. 14.      A carico delle assegnazioni che lo Stato effettuerà a termini della L. 25 maggio 1970, n. 364, per le finalità della presente legge, la somma di lire 3.000 milioni andrà ad incrementare [...]
Art. 15.      Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane e commerciali e dei pescatori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche [...]
Art. 16.      A favore delle piccole e medie industrie, ivi comprese anche quelle esercenti l'attività di costruzione navale, delle imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere, danneggiate dagli [...]
Art. 17.      In alternativa ai benefici previsti dall'articolo precedente, a favore delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere colpite dagli eventi [...]
Art. 18.      Ai pescatori e agli armatori singoli o associati residenti nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche indicate nel precedente art. 15, le cui imbarcazioni ed attrezzature da pesca in [...]
Art. 19.      In favore dei titolari di tonnare fisse, persone fisiche o giuridiche, sono concessi, per il ripristino delle strutture ed attrezzature degli impianti di tonnare che operano nelle acque dei [...]
Art. 20.      I sussidi ed i contributi previsti dai precedenti artt. 18 e 19 sono concessi su domanda degli interessati corredata dalla certificazione dei danni subiti rilasciata dalla capitaneria di porto o [...]
Art. 21.      Per i contributi sugli interessi per la contrazione di mutui decennali previsti dall'art. 16 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno decennale di:
Art. 22.      Per la riparazione di fabbricati di proprietà privata i cui danni siano stati accertati dal Genio civile, ricadenti nei Comuni che saranno determinati con decreto del Presidente della Regione [...]
Art. 23.      Per i lavori di riparazione e di ripristino di opere pubbliche di competenza comunale è autorizzata una spesa di lire 1.000 milioni, da ripartire tra i Comuni danneggiati sulla base di [...]
Art. 24.      Per i lavori di riparazione e di ripristino di strade provinciali è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Art. 25.      Per i lavori di riparazione e di ripristino di opere marittime e di difesa degli abitati nonché per il completamento di opere in corso in realizzazione, è autorizzata la spesa di lire 4.000 [...]
Art. 26.      Per i lavori di pronto intervento relativo a frane, smottamenti e dissesti che si siano verificati a seguito del maltempo e/o di eruzioni laviche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 27.      Per il completamento delle opere urgenti ed indispensabili dell'aeroporto civile di Palermo (Punta Raisi), ad integrazione del finanziamento statale di lire 10.200 milioni disposto ai sensi [...]
Art. 28.      Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 69451 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 1.000 milioni, da destinarsi all'esecuzione di opere marittime a difesa del [...]
Art. 29.      All'onere di lire 26.000 milioni, di cui 11.000 milioni per le finalità degli artt. 6, 7 e 8 e lire 15.000 milioni per le finalità dei titoli secondo e terzo, derivante dalla applicazione della [...]


§ 4.8.50 - L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

Provvidenze a favore delle aziende agricole, degli artigiani, commercianti, pescatori, piccole industrie, delle imprese turistico-alberghiere ed interventi per il ripristino di opere pubbliche nelle zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1980 e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1981.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

 

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE

 

Art. 1.

     Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1980 e nel gennaio, febbraio e marzo 1981, nonché di quelle colpite dalle eruzioni laviche del marzo dello stesso anno, sono disposte, a favore delle stesse, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla L. 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni, le provvidenze previste dalla presente legge.

     Possono beneficiare di tali provvidenze le aziende agricole danneggiate che ricadono nelle zone indicate nelle proposte di declaratoria o di delimitazione, avanzate dalla Regione siciliana per l'applicazione della citata L. 25 maggio 1970, n. 364; a tal fine le proposte stesse saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Le proposte di declaratoria e di delimitazione sono comunicate, per gli scopi di cui all'art. 20 della L.R. 1° agosto 1977, n. 74, alle commissioni comunali previste dall'art. 21 della stessa legge.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente art. 1, possono essere concessi:

     - contributi in conto capitale per la spesa concernente il ripristino di piantagioni arboree e arbustive, di strutture serricole, nonché per la spesa occorrente per il ripristino della coltivabilità dei terreni;

     - contributi in conto capitale per la riparazione di stalle, ricoveri e di altri fabbricati rurali e manufatti;

     - contributi in conto capitale per il ripristino di strade interpoderali, strade rurali di uso pubblico, strade di bonifica e altre opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

     - agevolazioni contributive per la perdita del prodotto;

     - prestiti di esercizio per la conduzione aziendale ad ammortamento quinquennale;

     - sospensione dei termini di scadenza delle cambiali agrarie.

     Non è ammesso, in ogni caso, il cumulo delle agevolazioni recate dalla presente legge con quelle disposte per le stesse finalità dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 82, recante provvidenze in favore degli allevatori di bestiame a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche del gennaio-febbraio 1981.

 

     Art. 3.

     Per il ripristino delle strutture agrarie e fondiarie di interesse aziendale e per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte possono essere concesse le agevolazioni contributive di cui all'art. 4, primo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364, nei limiti e secondo la classificazione aziendale di cui al quarto comma dell'art. 1 della L. 21 luglio 1960, n. 739.

     Ai sensi delle norme sopra richiamate, le agevolazioni contributive previste dal precedente comma possono essere concesse fino alla misura massima:

     - dell'80% in favore delle piccole aziende;

     - del 65% in favore delle medie aziende;

     - del 50% in favore delle grandi aziende.

     Le agevolazioni previste dal precedente primo comma possono essere concesse anche a favore delle aziende serricole singole od associate per il ripristino delle serre, nonché delle colture nelle stesse attivate.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio 1981 e lire 10.000 milioni per l'esercizio 1982.

 

     Art. 4.

     Le agevolazioni contributive previste dal secondo e quarto comma dell'art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 364, in favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concesse fino ad un importo massimo di lire 500 mila, nel rispetto dei criteri, modalità e procedure previsti dall'art. 5 stesso.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 5.

     A favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'art. 1, possono essere concessi, anche a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a norma della L. 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni, i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale previsti dall'art. 7 della legge medesima, limitatamente ad un importo non superiore a lire 20 milioni.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite quinquennale di impegno di lire 4.000 milioni.

 

     Art. 6.

     Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, in alternativa alle agevolazioni previste dall'art. 5 della presente legge, può essere concesso dal fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo un prestito di esercizio ad ammortamento quinquennale dell'importo massimo di lire 2 milioni.

     I richiedenti le agevolazioni di cui al precedente comma dovranno presentare le relative domande all'Ente di sviluppo agricolo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle proposte di declaratoria o di delimitazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Il comitato di gestione del fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo è tenuto ad esaminare le pratiche di cui al presente articolo con priorità rispetto al carico esistente.

     Per le finalità del presente articolo, il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, e successive modificazioni, è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 7.

     Nel territorio della Regione gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di 12 mesi, i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative ai prestiti di conduzione assistiti da pubblico concorso afferenti all'annata agraria 1980-1981 e contratti anteriormente al verificarsi degli eventi calamitosi considerati al precedente art. 1.

     Per la durata del differimento dei termini di scadenza i prestiti saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi determinato secondo i criteri previsti all'art. 1, secondo comma, della L.R. 30 dicembre 1977, n. 105.

     Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal presente articolo dovranno essere presentate, entro 30 giorni dalla scadenza delle cambiali agrarie, all'istituto di credito od ente concedente.

     La liquidazione del concorso regionale sarà effettuata agli istituti ed enti esercenti il credito agrario sulla base di rendiconti trimestrali e secondo le modalità e le procedure in vigore per i prestiti di conduzione.

     Gli importi dei prestiti di conduzione, prorogati a termini del presente articolo, non saranno computati ai fini dell'agevolazione creditizia prevista dal precedente art. 5.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 9.500 milioni.

 

     Art. 8.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 12 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'Ente stesso.

     Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'Ente di sviluppo agricolo.

     Possono beneficiare dell'agevolazione del presente articolo i conduttori di aziende che non si avvalgono delle agevolazioni creditizie disposte dagli artt. 5 e 6 della presente legge.

     Per le finalità del presente articolo, il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 9.

     Ai fini della concessione di nuovi prestiti di conduzione a norma e per gli effetti della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive aggiunte e modificazioni, non sarà tenuto conto dei prestiti prorogati ai sensi degli artt. 7 e 8 della presente legge.

 

     Art. 10.

     In applicazione dell'art. 5, primo comma, della L. 22 ottobre 1976, n. 750, le agevolazioni previste dalla presente legge vengono concesse con preferenza ai conduttori di aziende agricole coltivatori diretti, singoli od associati.

     In applicazione dell'art. 6 della L. 25 maggio 1970, n. 364, saranno corrisposti direttamente agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, i contributi di loro spettanza.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano coltivatori diretti anche i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori di fondi rustici che si dedicano abitualmente all'attività agricola.

 

     Art. 11.

     Per il ripristino delle strutture a carattere interaziendale, quali le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, le reti idrauliche e gli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, possono essere concesse le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 4 della L. 25 maggio 1970, n. 364.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 12.

     Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana possono essere concesse le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della L. 25 maggio 1970, n. 364.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 13.

     Le domande per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle proposte regionali di declaratoria o delimitazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

     Per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla presente legge dovranno essere osservati i criteri, le norme e le procedure previste dalla L. 25 maggio 1970, n. 364.

 

     Art. 14.

     A carico delle assegnazioni che lo Stato effettuerà a termini della L. 25 maggio 1970, n. 364, per le finalità della presente legge, la somma di lire 3.000 milioni andrà ad incrementare l'autorizzazione di spesa recata dal precedente art. 4.

     I fondi del bilancio regionale che si renderanno disponibili a seguito dei versamenti statali a termini della L. 25 maggio 1970, n. 364, andranno ad incrementare di lire 5.000 milioni l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6 della presente legge.

 

 

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARTIGIANI, DEI COMMERCIANTI, DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE E DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE

 

     Art. 15.

     Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane e commerciali e dei pescatori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1981, sono disposte a favore degli stessi le provvidenze previste nel presente titolo.

     Possono beneficiare di tali provvidenze le piccole e medie industrie, le imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere, i pescatori ricadenti nei Comuni che saranno determinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni formulate dagli uffici del Genio civile e dai Comuni.

 

     Art. 16.

     A favore delle piccole e medie industrie, ivi comprese anche quelle esercenti l'attività di costruzione navale, delle imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere, danneggiate dagli eventi calamitosi indicati nel precedente articolo, che intendano ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte e ricostituire le normali scorte d'esercizio, gli Assessori regionali dei rami competenti possono concedere la garanzia ed il contributo sugli interessi per la contrazione dei mutui decennali di cui all'art. 8, primo comma, della L.R. 20 maggio 1977, n. 34.

     Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al comma precedente devono essere presentate ai competenti Assessori regionali, tramite le amministrazioni comunali nei cui territori sono ubicate le aziende, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     In alternativa ai benefici previsti dall'articolo precedente, a favore delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 15 è concesso un contributo non superiore al 50% del danno subito e sino ad un massimo di lire 20 milioni per le imprese artigiane e commerciali e ad un massimo di lire 50 milioni per le piccole e medie imprese industriali e le imprese turistico-alberghiere.

     All'erogazione del contributo provvedono gli Assessori regionali competenti sulla base degli accertamenti eseguiti da un'apposita commissione costituita in conformità del secondo comma dell'art. 9 della L.R. 20 maggio 1977, n. 34.

     La predetta commissione provvede, entro 15 giorni dalla sua costituzione, all'accertamento dei danni subiti dalle piccole e medie industrie, dagli artigiani, e dai commercianti.

     Alle domande da presentarsi ai competenti Assessori regionali, tramite le amministrazioni comunali nei cui territori sono ubicate le aziende, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte delle imprese interessate, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

 

     Art. 18.

     Ai pescatori e agli armatori singoli o associati residenti nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche indicate nel precedente art. 15, le cui imbarcazioni ed attrezzature da pesca in conseguenza di detti eventi siano state distrutte o danneggiate, è concesso un contributo sino al 60% dei danni subiti e per un ammontare massimo di lire 25 milioni.

 

     Art. 19.

     In favore dei titolari di tonnare fisse, persone fisiche o giuridiche, sono concessi, per il ripristino delle strutture ed attrezzature degli impianti di tonnare che operano nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, colpite dalle avversità atmosferiche indicate nel precedente art. 15, contributi nella misura del 60% dei danni subiti ed accertati dalle competenti autorità marittime.

 

     Art. 20.

     I sussidi ed i contributi previsti dai precedenti artt. 18 e 19 sono concessi su domanda degli interessati corredata dalla certificazione dei danni subiti rilasciata dalla capitaneria di porto o dalle delegazioni di spiaggia competenti per territorio ed inoltre per quanto riguarda i danni alle imbarcazioni, agli attrezzi, ed alle strutture ed alle attrezzature delle tonnare fisse, da preventivi di spesa vistati per la congruità dei prezzi delle camere di commercio, da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di delimitazione delle zone colpite.

     All'erogazione provvede il Comune previa deliberazione della giunta assunta in via d'urgenza con i poteri del consiglio comunale.

     I provvedimenti adottati debbono essere affissi all'albo comunale per 20 giorni consecutivi.

 

     Art. 21.

     Per i contributi sugli interessi per la contrazione di mutui decennali previsti dall'art. 16 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno decennale di:

     - lire 400 milioni per la contrazione dei mutui da parte delle piccole e medie industrie e delle imprese turistico-alberghiere;

     - lire 600 milioni per la contrazione dei mutui da parte delle imprese artigiane e commerciali;

     - lire 150 milioni per la garanzia regionale.

     Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 17 è autorizzata la seguente spesa:

     - lire 2.500 milioni per i contributi alle piccole e medie industrie ed alle imprese turistico-alberghiere;

     - lire 1.500 milioni per i contributi alle imprese artigiane e commerciali.

     Per le finalità del precedente art. 18 è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni.

     Per la concessione dei contributi di cui precedente art. 19 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

     Le somme di cui sopra saranno ripartite sulla base delle richieste avanzate dai Comuni interessati e sono assegnate dagli Assessori dei rami competenti con le modalità previste dalla L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

     I Comuni sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

 

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE, IL RIPRISTINO ED IL COMPLETAMENTO DI OPERE

PUBBLICHE

 

     Art. 22.

     Per la riparazione di fabbricati di proprietà privata i cui danni siano stati accertati dal Genio civile, ricadenti nei Comuni che saranno determinati con decreto del Presidente della Regione sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici del Genio civile, è destinata la somma di lire 500 milioni.

     Le somme saranno accreditate ai Comuni interessati che provvederanno all'erogazione del contributo dell'80 per cento sulla relativa spesa ammissibile in favore dei proprietari danneggiati, seguendo, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 5 della L.R. 18 agosto 1978, n. 38.

     Per l'individuazione dei soggetti beneficiari, i criteri di erogazione dei contributi e il loro ammontare, i Comuni interessati si avvalgono degli accertamenti della commissione comunale prevista dal secondo comma dell'art. 9 della L.R. 20 maggio 1977, n. 34.

 

     Art. 23.

     Per i lavori di riparazione e di ripristino di opere pubbliche di competenza comunale è autorizzata una spesa di lire 1.000 milioni, da ripartire tra i Comuni danneggiati sulla base di accertamenti effettuati dagli uffici del Genio civile.

     La ripartizione viene effettuata con delibera della Giunta di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, adottata su relazione formulata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 24.

     Per i lavori di riparazione e di ripristino di strade provinciali è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

     L'accertamento dei danni e la ripartizione delle somme sarà effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente.

     Le somme da destinare alle opere di cui al presente articolo sono accreditate alle amministrazioni straordinarie delle provincie interessate.

 

     Art. 25.

     Per i lavori di riparazione e di ripristino di opere marittime e di difesa degli abitati nonché per il completamento di opere in corso in realizzazione, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

     Alla progettazione e all'esecuzione dei lavori provvede l'ufficio del Genio civile opere marittime sulla base di programmi approvati dalla Giunta di Governo, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 26.

     Per i lavori di pronto intervento relativo a frane, smottamenti e dissesti che si siano verificati a seguito del maltempo e/o di eruzioni laviche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

     Tali somme potranno essere autorizzate per qualsiasi altro intervento per garantire la pubblica incolumità.

     All'esecuzione dei lavori provvedono direttamente i Comuni interessati, sulla base delle somme all'uopo accreditate dalla Presidenza della Regione con le modalità della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1.

 

     Art. 27.

     Per il completamento delle opere urgenti ed indispensabili dell'aeroporto civile di Palermo (Punta Raisi), ad integrazione del finanziamento statale di lire 10.200 milioni disposto ai sensi della L. 22 dicembre 1973, n. 825 e del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella L. 16 ottobre 1975, n. 493 e del finanziamento regionale di lire 6.800 milioni disposto con la L.R. 23 luglio 1977, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 19.250 milioni, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

     Le somme che lo Stato verserà per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma saranno acquisite al bilancio regionale entro i limiti della quota eventualmente dovuta.

     L'onere di lire 19.250 milioni, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 28.

     Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 69451 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 1.000 milioni, da destinarsi all'esecuzione di opere marittime a difesa del litorale di levante dell'isola di Ortigia.

     Alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori provvede l'ufficio del Genio civile opere marittime.

 

     Art. 29.

     All'onere di lire 26.000 milioni, di cui 11.000 milioni per le finalità degli artt. 6, 7 e 8 e lire 15.000 milioni per le finalità dei titoli secondo e terzo, derivante dalla applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Agli oneri per le finalità degli artt. 3, 4, 5, 11 e 12 della presente legge, si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla L. 25 maggio 1970, n. 364, provenienti dall'autorizzazione di spesa di lire 100.000 milioni prevista dall'art. 14 della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1981.