§ 3.19.52 - L.R. 9 agosto 1988, n. 13.
Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole; provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:09/08/1988
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte ai maggiori costi determinati, a causa della grave situazione di siccità, dagli eccezionali consumi di energia elettrica per il sollevamento e la distribuzione di acqua [...]
Art. 2.      1. Alle aziende singole e associate che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e degli eccessi termici della primavera-estate 1988, si applicano le norme di cui [...]
Art. 3.      1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere concessi limitatamente alle acque erogate per fini irrigui ai consorzi di bonifica, purché gli stessi riducano i relativi canoni [...]
Art. 4.      1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 sono erogati direttamente all'Enel o altre aziende fornitrici che, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono autorizzati ad [...]
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni triennali con l'Enel e le altre aziende fornitrici.
Art. 6.      1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 25.000 milioni.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.52 - L.R. 9 agosto 1988, n. 13.

Perequazione dei maggiori costi di energia elettrica in favore delle imprese agricole; provvedimenti relativi alla seconda conferenza regionale dell'agricoltura ed ulteriori provvidenze per danni derivanti da eventi calamitosi.

(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).

 

Art. 1.

     1. Per far fronte ai maggiori costi determinati, a causa della grave situazione di siccità, dagli eccezionali consumi di energia elettrica per il sollevamento e la distribuzione di acqua irrigua, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre campagne agrarie, ad iniziare dal 1988-1989 e comunque sino al ripristino delle condizioni di normalità, il contributo del 50 per cento sull'importo della fattura, al netto dell'IVA e degli altri oneri fiscali, per la fornitura di forza motrice alle aziende agricole, singole e associate, alle cooperative agricole o loro consorzi nonché ai consorzi irrigui che forniscono acqua per usi irrigui agli stessi associati.

     2. Il contributo è altresì concesso alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, che per la fornitura di forza motrice abbiano stipulato contratto anche non stagionale [1].

     3. Ove il contratto comprenda congiuntamente la fornitura di forza motrice per gli usi irrigui ed anche per gli usi aziendali, l'importo del contributo è fissato al 45 per cento [1].

 

     Art. 2.

     1. Alle aziende singole e associate che hanno subito danni a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e degli eccessi termici della primavera-estate 1988, si applicano le norme di cui al titolo V della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, ed al titolo II della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, così come modificato ed integrato dagli articoli 1, 3, 5 e 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ivi compreso l'Ente di sviluppo agricolo, per quanto riguarda i prestiti di conduzione concessi dal fondo di rotazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono autorizzati a prorogare al 31 dicembre 1989 e a rateizzare gli importi relativi ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in scadenza entro il 31 dicembre 1988, purché poste in essere in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9, possono essere concessi, oltre che alle aziende avicole, anche alle aziende che allevano conigli ed api che hanno subito danni a seguito delle avversità di cui al comma 1.

     4. Gli aiuti sono erogati previa presentazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di istanza corredata da certificazione rilasciata dai competenti veterinari comunali.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e successive integrazioni, la cui dotazione è incrementata per l'esercizio in corso di lire 15.000 milioni.

     6. Per gli anni successivi le dotazioni del fondo di cui al comma 5 saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     7. All'onere di lire 15.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55708, quanto a lire 500 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55676, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione delle disponibilità del capitolo 55710 e, quanto a lire 4.000 milioni, con riduzione del capitolo 55709 del bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1 possono essere concessi limitatamente alle acque erogate per fini irrigui ai consorzi di bonifica, purché gli stessi riducano i relativi canoni proporzionalmente al contributo ottenibile ed ottenuto.

     2. La delibera relativa va trasmessa al competente ispettorato agrario, che esprime parere favorevole per l'ottenimento dei benefici contributivi.

 

     Art. 4.

     1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 1 e 3 sono erogati direttamente all'Enel o altre aziende fornitrici che, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono autorizzati ad effettuare in favore degli utenti aventi diritto le detrazioni nella misura prevista dall'articolo 1 all'atto stesso dell'emissione della fattura di fornitura.

     2. Alla liquidazione del concorso finanziario in favore dell'Enel o altre aziende fornitrici provvede bimestralmente l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste [2] sulla base di appositi rendiconti prodotti nelle forme di legge.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni triennali con l'Enel e le altre aziende fornitrici.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 25.000 milioni.

     2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987 n. 2, è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni da iscrivere al capitolo 10151 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

     4. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     5. Gli oneri autorizzati dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario in corso e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 25.000 milioni, per le finalità dell'articolo 3, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 03.00Progetto strategico «C» Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 11 L.R. 1 agosto 1990, n. 13.

[1] Comma aggiunto con art. 11 L.R. 1 agosto 1990, n. 13.

[2] Così modificato con art. 18 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.