§ 3.19.32 - L.R. 6 maggio 1981, n. 83.
Interventi straordinari per i danni arrecati dall'eruzione dell'Etna nel marzo 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:06/05/1981
Numero:83


Sommario
Art. 1.      In favore di coltivatori, proprietari, affittuari, coloni, assegnatari ed enfiteuti che hanno subito danni a causa dell'eruzione dell'Etna avvenuta nel marzo 1981, nei territori indicati nelle [...]
Art. 2.      Le proposte di declaratoria e di delimitazione di cui al precedente articolo saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3.      Ai proprietari, enfiteuti, assegnatari che hanno avuto i terreni ricoperti dalla lava, è concesso un indennizzo forfettario determinato per qualità e classe catastale e, in caso discordante, da [...]
Art. 4.      Per i fondi rustici che a seguito della colata lavica risultano totalmente o parzialmente interclusi può essere concesso un indennizzo non superiore al 50 per cento di quello spettante ai sensi [...]
Art. 5.      Per le finalità dei precedenti artt. 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, di cui lire 4.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981, lire 8.500 milioni a carico [...]
Art. 6.      Ai proprietari, assegnatari ed enfiteuti dei fondi in cui si è immessa la lava possono essere concesse le agevolazioni previste dall'art. 27, secondo comma, della L. 2 giugno 1961, n. 454 e [...]
Art. 7.      E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 500 milioni e, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni:
Art. 8.      I terreni ricoperti dalla lava, che beneficieranno dell'indennizzo di cui al precedente art. 3, saranno espropriati a favore del demanio della Regione.
Art. 9.      Alla concessione, liquidazione e pagamento degli indennizzi di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 8 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che darà comunicazione dei [...]
Art. 10.      Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge dovrà darsi precedenza a quelli di importo non superiore a lire 10 milioni.
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, previsto in lire 6.100 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. [...]
Art. 12.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.32 - L.R. 6 maggio 1981, n. 83.

Interventi straordinari per i danni arrecati dall'eruzione dell'Etna nel marzo 1981.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     In favore di coltivatori, proprietari, affittuari, coloni, assegnatari ed enfiteuti che hanno subito danni a causa dell'eruzione dell'Etna avvenuta nel marzo 1981, nei territori indicati nelle proposte di declaratoria e di delimitazione avanzate dalla Regione per l'applicazione della L. 25 maggio 1970, n. 364, ad integrazione delle provvidenze recate dalla medesima legge, si applicano le disposizioni previste dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Le proposte di declaratoria e di delimitazione di cui al precedente articolo saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 3 e 4 della presente legge debbono essere presentate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche tramite i Comuni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla relativa istruttoria e ne dà comunicazione alle amministrazioni comunali interessate.

     Per quanto compatibili, si applicano le norme di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74.

 

     Art. 3.

     Ai proprietari, enfiteuti, assegnatari che hanno avuto i terreni ricoperti dalla lava, è concesso un indennizzo forfettario determinato per qualità e classe catastale e, in caso discordante, da quella desumibile dalla documentazione prodotta dal richiedente.

     Tale indennizzo è pari ai valori medi per coltura determinati per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive aggiunte e modificazioni, ed è riferito alla terza classe catastale di ogni qualità di coltura. Per ogni classe catastale inferiore o superiore si applica una detrazione od una aggiunta del 10 per cento.

     L'indennizzo di cui al comma precedente e al successivo art. 4 verrà corrisposto secondo i seguenti criteri:

     a) ai proprietari, per intero;

     b) in caso di usufrutto, va liquidato contestualmente al nudo proprietario ed all'usufruttuario;

     c) in caso di enfiteusi o di assegnazione ESA, dall'indennizzo va detratto il prezzo di affrancazione o il mutuo residuo;

     d) in caso di conduzione in affitto, colonia, mezzadria, è ripartito in eguale misura tra l'affittuario, il colono o il mezzadro ed il concedente.

     L'indennizzo per i fabbricati distrutti dalla lava, catastati o comunque documentabili, relative pertinenze ed altri manufatti, è determinato da una commissione provinciale sulla base di appositi parametri riferiti al costo medio dell'anno 1980 per le diverse tipologie costruttive che la commissione stessa dovrà elaborare, entro trenta giorni dalla nomina, sulla base delle maggiorazioni o detrazioni da apportare ai parametri medesimi in relazione alla consistenza ed allo stato di conservazione dei fabbricati, delle pertinenze e dei manufatti, desumibile dalla documentazione prodotta dal richiedente [1].

     La commissione di cui al precedente comma è nominata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è composta dall'ingegnere capo del Genio civile di Catania che la presiede, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Catania, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dall'ispettore ripartimentale delle foreste di Catania, dal capo dell'Ufficio tecnico del comune di Randazzo.

     Le funzioni di segretario della suddetta commissione sono svolte da un dirigente amministrativo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania.

     La commissione suddetta decide a maggioranza semplice ed è tenuta a trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli adempimenti previsti dal successivo art. 9, le determinazioni e gli atti di volta in volta deliberati.

     Ai componenti la commissione medesima per la partecipazione alle sedute ed ai lavori istruttori competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonché i gettoni di presenza nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

     Agli oneri occorrenti per il funzionamento della predetta commissione si fa fronte con parte delle disponibilità recate dal cap. 14209 del corrente esercizio.

 

     Art. 4.

     Per i fondi rustici che a seguito della colata lavica risultano totalmente o parzialmente interclusi può essere concesso un indennizzo non superiore al 50 per cento di quello spettante ai sensi del precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     Per le finalità dei precedenti artt. 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, di cui lire 4.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981, lire 8.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982 e lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 6.

     Ai proprietari, assegnatari ed enfiteuti dei fondi in cui si è immessa la lava possono essere concesse le agevolazioni previste dall'art. 27, secondo comma, della L. 2 giugno 1961, n. 454 e successive aggiunte e modificazioni, per l'acquisto di altri terreni.

     L'importo della spesa ammissibile alle agevolazioni di cui al precedente comma non potrà, in ogni caso, superare il 150% della somma percepita da ciascun avente diritto a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

     Il prezzo di acquisto dei terreni sarà determinato da una apposita commissione costituita da un funzionario degli uffici centrali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, un funzionario designato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente per l'operazione di mutuo agevolato.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, apposite convenzioni con istituti di credito autorizzati, ai sensi della L. 5 luglio 1928, n. 1760, ad esercitare il credito agrario, per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti ed a compiere tutti gli atti di propria competenza per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 7.

     E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 500 milioni e, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni:

     a) per il ripristino della viabilità trazzerale, rurale, vicinale ed interpoderale distrutta o danneggiata dagli eventi eruttivi dell'Etna verificatisi nel marzo 1981 in territorio del comune di Randazzo;

     b) per la realizzazione nel territorio del comune di Randazzo di opere di viabilità trazzerale, rurale ed interpoderale.

 

     Art. 8.

     I terreni ricoperti dalla lava, che beneficieranno dell'indennizzo di cui al precedente art. 3, saranno espropriati a favore del demanio della Regione.

     La relativa indennità di espropriazione è determinata nella misura del 50 per cento del valore attribuito ai terreni, con qualifica di incolto produttivo, della prima regione agraria della provincia di Catania, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, primo e secondo comma.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 9.

     Alla concessione, liquidazione e pagamento degli indennizzi di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 8 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che darà comunicazione dei provvedimenti emessi alle amministrazioni comunali interessate.

 

     Art. 10.

     Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge dovrà darsi precedenza a quelli di importo non superiore a lire 10 milioni.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, previsto in lire 6.100 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 13.400 milioni per l'anno 1982 ed in lire 6.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 12.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] V., per interpretazione, art. 2 L.R. 27 maggio 1987, n. 25.