§ 3.17.91 - L.R. 6 aprile 1996, n. 18.
Interventi nel settore dell'imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifiche di norme. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:06/04/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.
Art. 2.  Modifica di norme.
Art. 3.  Convenzioni con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
Art. 4.  Provvidenze concernenti le attività di spettacolo.
Art. 5.  Meccanizzazione agricola.
Art. 6.  Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1962, n. 4.
Art. 7.  Modifica all'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81.
Art. 8.  Proroga di termini.
Art. 9.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.17.91 - L.R. 6 aprile 1996, n. 18.

Interventi nel settore dell'imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifiche di norme. Proroga di termini.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.

     1. Il comma 5-bis dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 così come aggiunto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, si interpreta nel senso che l'intero piano finanziario di ammortamento dei mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento, nonchè di quei finanziamenti per cui risultano scadute e impagate rate di preammortamento e/o ammortamento, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale.

     2. In conseguenza di quanto previsto dal primo comma la somma mutuata dovrà essere restituita mediante pagamento di una rata di preammortamento con scadenza a trentasei mesi dalla data del decreto di approvazione del collaudo finale e di ventiquattro rate semestrali con decorrenza dal quarantaduesimo mese successivo alla data suddetta.

     3. Gli interessi di utilizzo, che maturano dalle singole erogazioni delle somme mutuate alla data del decreto di approvazione del collaudo, saranno restituiti negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la restituzione della somma mutuata e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo [1].

     3 bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie [2].

 

     Art. 2. Modifica di norme.

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 3. Convenzioni con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. [5]

 

     Art. 4. Provvidenze concernenti le attività di spettacolo.

     1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34 sono estese alle imprese esercenti attività di spettacolo in genere che operino presso strutture stabili condotte direttamente da almeno un triennio.

 

     Art. 5. Meccanizzazione agricola.

     1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1995 - 1996 i finanziamenti destinati all'ESA sono incrementati di lire 10.000 milioni.

     2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici potranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28.

     3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli:

     - capitolo 55485 lire 1.000 milioni;

     - capitolo 68356 lire   500 milioni;

     - capitolo 73752 lire 2.000 milioni;

     - capitolo 75415 lire 1.000 milioni;

     - capitolo 75451 lire 1.500 milioni;

     - capitolo 38351 lire 1.000 milioni;

     - capitolo 38360 lire 1.500 milioni;

     - capitolo 79209 lire 1.500 milioni.

 

     Art. 6. Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1962, n. 4.

     1. Alla fine della lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1962, n. 4 sono aggiunte le seguenti parole: «e di cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali prevista dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni».

 

     Art. 7. Modifica all'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81. [6]

 

     Art. 8. Proroga di termini.

     1. Il termine di cui all'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, è prorogato fino all'entrata in vigore delle norme di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[2] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[3] Modifica il comma 5-bis, art. 22, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come aggiunto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11.

[4] Modifica il comma 1, art. 7, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68.

[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

[6] Aggiunge un comma all'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81.