§ 3.17.24 - L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.
Istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di perfezionamento e provvidenze in favore di lavoratori rimasti disoccupati.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:28/12/1974
Numero:50


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori già dipendenti dell'Azienda [...]
Art. 2.      Ai fini addestrativi l'Azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento [...]
Art. 3.      Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto della [...]
Art. 4.      Le somme stanziate a favore dell'ente di cui all'art. 1 della presente legge per lo svolgimento dei corsi, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 3, [...]
Art. 8.      Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.
Art. 9.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un'indennità straordinaria di lire 300.000 ai dipendenti che alla data dell'1 giugno 1974 risultavano occupati [...]
Art. 10.      La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso la società Piedigrotta di Caltanissetta istituiti con legge regionale 29 [...]
Art. 11.      L'indennità straordinaria di lire 200.000 prevista dall'art. 7 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, per i lavoratori dell'impresa Accomando Vincenzo, appaltatrice di lavori dei Cantieri [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 16 del 9 ottobre 1973.
Art. 15. 
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Gli eventuali provvedimenti intesi all'istituzione dei corsi, emessi prima della data di pubblicazione della presente legge, sono modificati in conformità alla stessa con decreti dell'Assessore [...]
Art. 18.      Al termine dei corsi gli allievi sosterranno un esame finale teorico- pratico al fine di conseguire un attestato di qualifica.
Art. 19.      L'indennità straordinaria di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 39, potrà essere corrisposta in unica soluzione ai lavoratori della S.p.A. Maria SS. di Conadomine di [...]
Art. 20.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 660 milioni.
Art. 21.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1974 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 20911 del bilancio della Regione per [...]
Art. 22.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.24 - L.R. 28 dicembre 1974, n. 50.

Istituzione di corsi di addestramento professionale, di qualificazione e di perfezionamento e provvidenze in favore di lavoratori rimasti disoccupati.

(G.U.R. 31 dicembre 1974, n. 62).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, riservati ai lavoratori già dipendenti dell'Azienda metalmeccanica COMEC di Catania assistiti dalla legge regionale 15 dicembre 1973, n 49, e che risultino disoccupati nel ventesimo giorno susseguente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quei lavoratori dell'Azienda che alla data di entrata in vigore della legge suindicata risultavano chiamati alle armi.

     Lo stato di disoccupazione dei lavoratori è accertato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania.

     I corsi hanno la durata di 280 giorni effettivi e la loro gestione è affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione preferibilmente alla GEPI o ad una società collegata.

 

     Art. 2.

     Ai fini addestrativi l'Azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

     Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'Azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

 

     Art. 3.

     Ai lavoratori che frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento di quello retributivo effettivamente percepito all'atto della cessazione dell'attività dell'azienda COMEC, per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di una indennità di lire 200 per ogni familiare a carico.

     I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario in vigore nell'Azienda.

 

     Art. 4.

     Le somme stanziate a favore dell'ente di cui all'art. 1 della presente legge per lo svolgimento dei corsi, nonché quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, il quale ne dispone la erogazione all'ente gestore con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

     Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'ente gestore all'ufficio provinciale di Catania entro 90 giorni dalla chiusura dei corsi.

 

     Artt. 5. - 7. [1].

 

     Art. 8.

     Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

     Per le finalità dell'art. 5 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere un'indennità straordinaria di lire 300.000 ai dipendenti che alla data dell'1 giugno 1974 risultavano occupati presso la ditta Vianini di Capaci nonché ai dipendenti che alla data del 26 agosto 1973 risultavano occupati presso la SEAFLIGHT S.p.A. di Messina ed una indennità straordinaria di lire 200.000 ai lavoratori della CEB S.p.a. di Palermo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino licenziati.

     Per le finalità del comma precedente è autorizzata la spesa di lire 35 milioni.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è altresì autorizzato a concedere un contributo un contributo una tantum di lire 300.000 ai lavoratori agrumari interni disoccupati, già dipendenti dalle ditte Di Grazia Mariano, Catanzaro Antonino, Cooperativa Riviera del Sole, Spampinato Michele, Maccarrone Salvatore, esercenti il commercio di agrumi in Acireale e che abbiano cessato l'attività, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nelle liste dei lavoratori disoccupati presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Acireale.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 15 milioni.

     Per la liquidazione delle indennità straordinarie e del contributo una tantum previsti nel presente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio le somme occorrenti.

     I predetti uffici dovranno presentare il rendiconto all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro 90 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità e dei contributi.

 

     Art. 10.

     La durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori già occupati presso la società Piedigrotta di Caltanissetta istituiti con legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogata di 180 giorni effettivi a far data dal 10 gennaio 1975.

     Ai lavoratori di cui al comma precedente è altresì concessa una indennità straordinaria complessiva di lire 140.000.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 80 milioni.

 

     Art. 11.

     L'indennità straordinaria di lire 200.000 prevista dall'art. 7 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, per i lavoratori dell'impresa Accomando Vincenzo, appaltatrice di lavori dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo, è corrisposta ai lavoratori che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati presso l'impresa.

 

     Art. 12. [2].

 

     Art. 13. [3].

 

     Art. 14.

     Ai fini della determinazione delle somme occorrenti per la gestione dei corsi si fa riferimento ai parametri massimi di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 16 del 9 ottobre 1973.

     Nell'ambito del contributo indicato dal decreto di finanziamento dei corsi l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione può autorizzare lo storno fra le singole voci anche superando il limite previsto dai singoli parametri massimi di spesa.

     Gli enti gestori sono tenuti ad assicurare ai partecipanti ai corsi il servizio di mensa.

     A tal fine, per la determinazione del relativo onere finanziario, è calcolata la spesa giornaliera di lire 1.000 per ogni partecipante al corso.

 

     Art. 15. [4].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [5].

     Lo stesso termine va osservato per la presentazione dei rendiconti dei corsi già chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     Gli eventuali provvedimenti intesi all'istituzione dei corsi, emessi prima della data di pubblicazione della presente legge, sono modificati in conformità alla stessa con decreti dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

 

     Art. 18.

     Al termine dei corsi gli allievi sosterranno un esame finale teorico- pratico al fine di conseguire un attestato di qualifica.

     La commissione esaminatrice sarà presieduta da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione e sarà composta da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'ispettorato provinciale del lavoro, da un rappresentante dell'ente gestore e da un rappresentante sindacale dei lavoratori.

 

     Art. 19.

     L'indennità straordinaria di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 39, potrà essere corrisposta in unica soluzione ai lavoratori della S.p.A. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone che alla data di cessazione dell'attività dell'Azienda si trovavano occupati presso la medesima.

     A modifica del secondo comma dell'art. 2 della predetta legge regionale 5 novembre 1973, n. 39, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Catania procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità dopo avere accertato lo stato di occupazione dei lavoratori presso la S.p.A. Conadomine alla data di cessazione dell'attività dell'Azienda stessa.

 

     Art. 20.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 660 milioni.

     Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 21.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1974 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 22.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 63.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 10 giugno 1974, n. 16.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 10 giugno 1974, n. 16.

[4] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 3 marzo 1972, n. 6.

[5] Sostituisce l'art. 11 della L.R. 3 marzo 1972, n. 6.