§ 3.16.67 - L.R. 15 dicembre 1973, n. 49.
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dall'Azienda metalmeccanica COMEC di Catania.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:15/12/1973
Numero:49


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società per azioni COMEC di Catania alla data del 4 novembre 1973, una [...]
Art. 2.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 92 milioni.
Art. 3.      Per la liquidazione della indennità e dell'assegno per ogni familiare a carico previsti all'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario, accertato al 31 dicembre 1971 [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.67 - L.R. 15 dicembre 1973, n. 49.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dall'Azienda metalmeccanica COMEC di Catania.

(G.U.R. 18 dicembre 1973, n. 65).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società per azioni COMEC di Catania alla data del 4 novembre 1973, una indennità straordinaria pari a lire 450 mila, aumentata di lire 15 mila per ogni familiare a carico, compensativa delle retribuzioni non percepite [1].

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 92 milioni.

     Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 3.

     Per la liquidazione della indennità e dell'assegno per ogni familiare a carico previsti all'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Catania la somma occorrente.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo aver accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario, accertato al 31 dicembre 1971 con il rendiconto generale, approvato con la legge regionale 22 marzo 1973, n. 10.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi la L.R. 28 dicembre 1974, n. 52, di interpretazione autentica della presente legge.