§ 3.16.66 - L.R. 5 novembre 1973, n. 39.
Provvidenze in favore dei lavoratori già dipendenti dalla azienda Mediterranea Industria Confezioni (MIC) di Sciacca e dalla spa Maria SS. di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:05/11/1973
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società MIC (Mediterranea Industria Confezioni) di Sciacca e la spa Maria [...]
Art. 2.      Per la liquidazione prevista dall'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro [...]
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 65 milioni a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto [...]
Art. 4.      La legge regionale 22 luglio 1972, n. 48 è abrogata.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.16.66 - L.R. 5 novembre 1973, n. 39.

Provvidenze in favore dei lavoratori già dipendenti dalla azienda Mediterranea Industria Confezioni (MIC) di Sciacca e dalla spa Maria SS. di Conadomine di Caltagirone.

(G.U.R. 6 novembre 1973, n. 56).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società MIC (Mediterranea Industria Confezioni) di Sciacca e la spa Maria SS. di Conadomine di Caltagirone una indennità straordinaria di L. 70.000 mensili, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1 agosto 1972 per i lavoratori della MIC e di mesi otto e giorni 15, a decorrere dalla data di cessazione dell'azienda, per i lavoratori della Conadomine.

 

     Art. 2.

     Per la liquidazione prevista dall'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia in cui ricade l'azienda le somme occorrenti.

     Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritti al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato che i lavoratori, dalla data di chiusura dell'azienda, non risultino, da atti dell'ufficio di collocamento, avviati ad altre attività lavorative per il periodo indicato all'art. 1.

     Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento della indennità spettante, i giustificativi di spesa.

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 65 milioni a carico del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dallo stanziamento autorizzato con legge regionale 22 luglio 1972, n. 48, già versato al fondo stesso.

 

     Art. 4.

     La legge regionale 22 luglio 1972, n. 48 è abrogata.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.