§ 3.12.117 – Decreto Presidenziale 3 settembre 1997, n. 44.
Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:03/09/1997
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità del regolamento.
Art. 2.  Definizione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 3.  Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.
Art. 4.  Soggetti organizzatori.
Art. 5.  Domande per l'autorizzazione.
Art. 6.  Dichiarazioni.
Art. 7.  Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e relativi requisiti.
Art. 8.  Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.
Art. 9.  Quartieri fieristici.
Art. 10.  Uso dei quartieri fieristici e delle aree attrezzate.
Art. 11.  Enti fieristici.
Art. 12.  Indirizzo e controllo sugli Enti fieristici.
Art. 13.  Commissariamento e scioglimento degli Enti fieristici.
Art. 14.  Contenuto dello statuto tipo.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 3.12.117 – Decreto Presidenziale 3 settembre 1997, n. 44.

Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38.

(G.U.R. 12 novembre 1997, n. 62).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto lo Statuto della Regione;

     Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

     Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, recante "Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di commercio e propaganda dei prodotti siciliani" e in particolare l'art. 38;

     Udito il parere reso dalla Commissione legislativa "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 176 del 23 marzo 1996;

     Uditi i pareri nn. 539 e 718 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nelle adunanze del 19 novembre 1996, del 14 gennaio 1997 e dell'8 luglio 1997;

     Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 43 del 4 febbraio 1997 e 339 dell'8 agosto 1997;

     Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, di cui all'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nonché lo statuto tipo degli enti fieristici;

     Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

     Emana il seguente regolamento:

 

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN SICILIA

 

Titolo I

 

Art. 1. Finalità del regolamento.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge regionale n. 34/91 l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche in Sicilia è disciplinata dal presente regolamento.

 

     Art. 2. Definizione delle manifestazioni fieristiche.

     Rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni:

     a) fiere generali: manifestazioni periodiche senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e all'eventuale vendita del prodotto;

     b) fiere specializzate: manifestazioni periodiche limitate ad uno o più settori merceologici riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce;

     c) mostre mercato: manifestazioni periodiche od occasionali limitate ad uno o più settori merceologici, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;

     d) esposizioni: manifestazioni occasionali aperte al pubblico, aventi fini di promozione culturale tecnica, scientifica con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

 

     Art. 3. Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

     1. Le manifestazioni fieristiche sono internazionali, nazionali, regionali e locali.

     2. La qualifica di manifestazione fieristica nazionale, regionale e locale è attribuita dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca previa convocazione di una conferenza di servizi alla quale devono essere invitati:

     a) un funzionario dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     b) un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

     c) un funzionario dell'Assessorato del turismo;

     d) un funzionario dell'Assessorato dell'industria;

     e) un funzionario dell'Assessorato dei beni culturali.

     3. La qualifica della manifestazione è attribuita con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, sulla base dei seguenti elementi:

     a) dimensione e tipologia del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

     b) consistenza numerica, provenienza geografica e settori economici di appartenenza degli espositori;

     c) grado di specializzazione delle manifestazioni anche in riferimento ad analoghe iniziative e loro eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici ed ambientali.

     4. Lo svolgimento delle manifestazioni, la cui natura internazionale sia stata dichiarata da parte del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato è autorizzato con provvedimento dell'Assessore per la cooperazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

     5. Non possono essere effettuate contemporaneamente, nell'ambito del territorio regionale, più manifestazioni fieristiche relative alle stesse categorie merceologiche salvo che l'Assessore (sentiti gli enti interessati) non disponga diversamente con provvedimento motivato.

     6. Le mostre regionali e locali e le esposizioni possono avere carattere itinerante. In questo caso devono essere sentite le Camere di commercio ed i comuni territorialmente interessati.

     7. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare i 15 giorni ad eccezione di quelle indicare all'art. 2, lett. d.

 

     Art. 4. Soggetti organizzatori.

     1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale:

     a) gli enti autonomi fieristici;

     b) le Camere di commercio dell'Isola;

     c) gli enti pubblici anche territoriali o economici;

     d) le società di capitali, società cooperative, consorzi ed associazioni aventi personalità giuridica;

     e) le associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     2. Oltre ai soggetti di cui al comma precedente possono richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali e locali anche gli enti locali territoriali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni ed i comitati non riconosciuti costituiti ai sensi degli artt. 36 c.c. e seguenti.

     Per le fiere e i mercati locali istituiti e organizzati dai comuni della Sicilia valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 dell'1 marzo 1995, così come modificata dalla legge regionale n. 2 dell'8 gennaio 1996.

 

     Art. 5. Domande per l'autorizzazione.

     1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono essere presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro i termini di seguito indicati:

     - per le manifestazioni di rilevanza internazionale entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti quello in cui tali manifestazioni dovrebbero aver luogo;

     - per le manifestazioni di rilevanza nazionale entro il 31 gennaio dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni dovrebbero aver luogo.

     2. Le domande devono essere corredate da:

     a) una relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, l'eventuale periodicità, la data di inizio e di chiusura nonché la sede e l'orario giornaliero di apertura al pubblico, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le previste dimensioni dell'area in cui si svolgerà la manifestazione, con la dichiarazione delle relative dotazioni di strutture e servizi e dell'idoneità degli stessi in conformità alla normativa vigente;

     b) un piano finanziario recante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione;

     c) l'eventuale segnalazione dell'attività di vendita che si intende effettuare in occasione della manifestazione;

     d) una dichiarazione di disponibilità dell'Amministrazione titolare dell'area all'uso del suolo pubblico, nel caso in cui la manifestazione non si svolge all'interno del quartiere degli enti autonomi fieristici o di idonee sedi espositive con equipollenti dotazioni di servizi e di strutture;

     e) il regolamento generale della manifestazione;

     f) il programma di massima delle eventuali manifestazioni collaterali;

     g) ogni altra notizia sulla manifestazione con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi per l'attribuzione della qualifica richiesta.

 

     Art. 6. Dichiarazioni.

     1. A consuntivo, entro i 60 giorni successivi allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, i soggetti organizzatori devono fornire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca i seguenti documenti e dati relativi alla manifestazione autorizzata:

     a) l'elenco degli espositori;

     b) le dimensioni effettive dell'area;

     c) la quota di partecipazione dei visitatori;

     d) la relazione sulle manifestazioni collaterali svolte.

     2. Qualora dalla documentazione predetta risulti che non sussistono le condizioni corrispondenti alla qualifica attribuita alla manifestazione fieristica nel provvedimento di autorizzazione, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca si riserva di non confermare la qualifica della manifestazione o di non autorizzarla per l'anno successivo.

 

     Art. 7. Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e relativi requisiti.

     1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 può essere concessa ai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, previo accertamento dei requisiti prescritti, alle manifestazioni che:

     a) risultino predisposte su basi organizzative e finanziarie atte ad assicurare il conseguimento dello scopo per cui sono promosse;

     b) presentino caratteristiche e dimensioni adeguate alla qualifica della manifestazione.

     2. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere determinati il tipo e la qualifica della manifestazione fieristica, la data di inizio e di chiusura, nonché l'orario giornaliero di apertura al pubblico riferito anche alla eventuale attività di vendita.

     3. Nel provvedimento deve essere specificatamente indicato se durante la manifestazione è consentita o meno l'attività di vendita.

     4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i soggetti organizzatori, modifica con provvedimento motivato la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe.

     5. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale sono adottati entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento della qualifica ed inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni di rilevanza nazionale sono adottati entro il 30 giugno dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni avranno luogo e trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio ai fini dell'inserimento delle stesse nel calendario annuale, entro il 30 settembre successivo [1].

     7. I provvedimenti autorizzativi delle manifestazioni di rilevanza regionale o locale sono adottati entro il 30 settembre dell'anno precedente quello in cui avranno luogo le manifestazioni.

 

     Art. 8. Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche distinguendo quelle di rilevanza regionale e locale, e, nell'ambito delle stesse, i vari tipi di manifestazioni.

     2. Il calendario è emanato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dello svolgimento delle manifestazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione; eventuali variazioni o integrazioni del calendario possono essere disposte con le stesse modalità improrogabilmente entro il 30 dicembre.

     3. Il calendario deve indicare:

     a) il luogo in cui si effettua la manifestazione;

     b) la denominazione ufficiale della manifestazione;

     c) la data di inizio e chiusura;

     d) il tipo e la qualifica della manifestazione;

     e) i settori merceologici interessati;

     f) l'eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;

     g) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

     4. Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i soggetti promotori, può modificare, con provvedimento motivato, le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

     5. Non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni oltre quelle indicate nel calendario.

 

     Art. 9. Quartieri fieristici.

     1. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale si svolgono nei quartieri espositivi dagli Enti autonomi fieristici o in idonee sedi espositive con equipollenti dotazioni di servizi e di strutture.

     2. Eventuali deroghe possono essere autorizzate in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione, previo parere del comune interessato territorialmente.

 

     Art. 10. Uso dei quartieri fieristici e delle aree attrezzate.

     Gli Enti autonomi fieristici, le Camere di commercio, gli enti pubblici anche economici dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, gli enti locali territoriali non possono cedere in uso, a qualsiasi titolo, i quartieri fieristici, le proprie sedi, gli immobili e le aree, comunque detenuti, a qualunque soggetto che intende organizzare manifestazioni fieristiche senza la prescritta autorizzazione.

 

     Art. 11. Enti fieristici.

     1. Gli Enti autonomi fieristici sono riconosciuti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     2. Per l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo e per l'Ente autonomo Fiera di Messina campionaria internazionale è fatto salvo il riconoscimento operato rispettivamente con D.P. Rep. n. 618 del 22 marzo 1954 e con R.D. n. 507 del 3 gennaio 1939; tali enti i cui organi di amministrazione e di controllo esistenti alla data di approvazione del presente regolamento restano in carica sino alla loro naturale scadenza, dovranno adeguare i propri statuti allo statuto tipo di cui al successivo art. 14 entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Per ottenere il riconoscimento gli enti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere proprietari o godere della disponibilità delle aree attrezzate adibite, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico;

     b) avere predisposto uno statuto conforme allo statuto tipo allegato al presente regolamento;

     c) avere l'obbligo statutario di destinare gli utili conseguiti per fini istituzionali dell'ente o la costituzione di riserve.

 

     Art. 12. Indirizzo e controllo sugli Enti fieristici.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emana direttive recanti indirizzi generali sulla politica fieristica regionale.

     2. Le deliberazioni degli Enti fieristici inerenti il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali e l'adozione di piante organiche e di regolamenti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale sono sottoposte, entro 30 giorni dalla loro adozione, all'approvazione dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che decide, previa acquisizione del parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

     3. Il responsabile del procedimento può sospendere, per l'acquisizione di ogni utile elemento istruttorio, il decorso del termine di cui al precedente comma. In tale ipotesi il termine di 60 giorni per l'esercizio del prescritto controllo ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti.

     4. Ogni trimestre dovrà essere trasmessa all'Assessorato una relazione approvata dai competenti organi decisionali, rispetto alle previsioni di bilancio. Deve altresì essere inviato per conoscenza l'elenco delle deliberazioni degli organi collegiali.

 

     Art. 13. Commissariamento e scioglimento degli Enti fieristici.

     1. In caso di grave e reiterata violazione delle norme di legge e di statuto, il Presidente della Regione può, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, disporre lo scioglimento degli organi dell'ente e nominare, per il tempo strettamente necessario, un commissario con compiti di ordinaria amministrazione.

     2. Con le stesse modalità è disposto lo scioglimento degli Enti fieristici che, per mancanza dei mezzi finanziari o per continuata inattività, si rivelino non più in grado di perseguire le finalità statutarie.

     3. Il patrimonio residuo è devoluto secondo modalità determinate, con proprio decreto, dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

 

     Art. 14. Contenuto dello statuto tipo.

     1. La natura, gli scopi, il patrimonio, le modalità di gestione degli Enti fieristici, nonché la composizione, le modalità di nomina e le funzioni dei relativi organi sono determinati secondo quanto stabilito nello statuto tipo allegato al presente regolamento, e che ne costituisce parte integrante.

     2. L'approvazione degli statuti degli Enti fieristici e le eventuali modifiche, nonché l'adeguamento degli statuti esistenti sono effettuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     Agli organi amministrativi, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, spettano le indennità previste dall'art. 13 dello statuto tipo, che fa parte integrante del presente regolamento, con decorrenza dalla data di insediamento, intervenuta successivamente al D.P. n. 186 del 21 luglio 1994.

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato A

 

STATUTO TIPO DEGLI ENTI FIERISTICI

 

     Articolo 1. Definizione e scopo.

     1. L'Ente fieristico è riconosciuto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

     2. L'Ente autonomo la cui gestione deve essere ispirata a criteri di efficienza ed efficacia, non persegue fini di lucro ed ha i seguenti compiti:

     - organizzare annualmente almeno una fiera, interessante tutti i rami della produzione, con particolare riferimento all'economia isolana e del Mediterraneo;

     - organizzare altre iniziative fieristiche, anche a carattere internazionale, dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato, la pesca, il turismo e i trasporti della Regione;

     - organizzare congressi, convegni e ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo dei comparti economici internazionali e regionali;

     - promuovere opportune iniziative di carattere pubblicitario dirette a diffondere e favorire le manifestazioni fieristiche organizzate;

     - effettuare ricerche di mercato e analisi promozionali al fine di individuare nuovi settori per la valorizzazione dei quali si renda necessario organizzare apposite manifestazioni fieristiche;

     - promuovere e organizzare, al fine di realizzare una più economica utilizzazione della struttura fieristica, anche con la partecipazione di altri enti e organismi, mostre, mostre mercato, fiere, esposizioni e altre manifestazioni, anche con carattere itinerante, al fine di agevolare lo sviluppo delle attività nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, della pesca, del turismo, dei trasporti.

     3. L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni realizzate dall'Ente sono disciplinati dalle norme legislative e regolamentari nonché dalle disposizioni di attuazione.

 

     Articolo 2. Sede.

     1. L'Ente fiera di ................................ ha sede in ...............................................................

 

     Articolo 3. Fondatori e aderenti all'Ente.

     1. Sono soci fondatori i seguenti enti:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

     2. I soci fondatori conferiscono una quota iniziale di L. ................ all'atto della fondazione, ed eventualmente corrispondono un contributo nelle misure determinate dal consiglio generale dell'Ente.

     3. Sono soci aderenti le associazioni di categoria, gli istituti di credito gli enti locali territoriali della Sicilia che, a seguito di richiesta sono ammessi, sempre che conferiscano al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore all'importo determinato periodicamente dal consiglio generale e corrispondano, annualmente, il contributo di cui al comma precedente.

     4. I soci sia fondatori che aderenti possono recedere, previo preavviso di mesi sei.

 

     Articolo 4. Patrimonio.

     Il patrimonio è costituito:

     a) dalle quote conferite dai soci;

     b) da donazioni, lasciti, legati e contributi di qualsiasi genere che possano pervenire all'Ente a titolo di patrimonio;

     c) da beni mobili e immobili che per acquisti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;

     d) dalle risultanze attive di esercizio, per la quota parte riservata in aumento al patrimonio.

 

     Articolo 5. Mezzi finanziari di esercizi.

     Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede con:

     a) le rendite del patrimonio;

     b) il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività;

     c) oblazioni, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo avente simile carattere;

     d) il contributo annuale di cui all'art. 4 a carico dei soci fondatori ed aderenti;

     e) i corrispettivi per la concessione in uso dei quartieri fieristici, in periodi non concomitanti con le manifestazioni fieristiche, per lo svolgimento di attività istituzionali svolte da soggetti autorizzati;

     f) i corrispettivi per la concessione in uso dei quartieri fieristici, in periodi non concomitanti con le manifestazioni fieristiche per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, diverse da quelle istituzionali e di natura sociale, culturale sportiva o ricreativa.

 

     Articolo 6. Organi dell'Ente fieristico.

     Sono organi dell'Ente fieristico:

     a) il presidente;

     b) il consiglio generale;

     c) la giunta esecutiva;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Articolo 7. Il consiglio.

     1. Il consiglio costituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è composto dai seguenti membri:

     a) da un rappresentante della Presidenza della Regione;

     b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria;

     d) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

     e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale del turismo;

     f) da un rappresentante della Provincia regionale nel cui territorio ha sede l'Ente;

     g) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ente;

     h) da un rappresentante del comune dove ha sede l'Ente;

     i) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     l) da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     m) da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     n) da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     o) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     p) da un rappresentante delle associazioni regionali degli agenti e dei rappresentanti dell'industria e commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     q) da un rappresentante per ciascun socio fondatore;

     r) da un rappresentante per ciascun socio aderente.

     2. Il consiglio generale resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

     3. Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione, per qualunque causa, di un componente del consiglio, i soggetti rappresentati provvedono alla nuova designazione.

     4. La durata in carica del nuovo componente è quella residua del membro cui è succeduto.

 

     Articolo 8. Il presidente.

     1. Il consiglio generale elegge il presidente ed il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     2. Per procedere alle elezioni di cui al comma precedente, il consiglio generale è validamente costituito con la presenza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione, con la maggioranza dei componenti in seconda convocazione.

     3. E' eletto presidente il componente che consegna la metà più uno dei voti validamente espressi; è eletto vice presidente il componente che consegua il numero di voti immediatamente inferiore.

     4. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari da sottoporre all'approvazione del consiglio nella prima riunione utile; provvede a tutto quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Ente.

 

     Articolo 9. Funzioni del consiglio generale.

     1. Il consiglio ha poteri generali di indirizzo e controllo, adotta lo statuto e le sue eventuali modifiche; elegge la giunta esecutiva; delibera sull'ammissione di soci aderenti; delibera sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; approva i programmi, i regolamenti e la pianta organica degli uffici, nonché il trattamento economico del personale; adotta gli atti di straordinaria amministrazione; delibera sullo scioglimento dell'Ente.

 

     Articolo 10. Convocazione del consiglio.

     1. Il consiglio è convocato in via ordinaria due volte l'anno dal presidente o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto, indicando i motivi della convocazione e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno; in tale ultima ipotesi, ove il Presidente non provveda nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta, il consiglio deve essere convocato dal vice presidente entro i cinque giorni successivi allo spirare del predetto termine.

     2. Ove il presidente o il vice presidente non curino i suddetti adempimenti, agli stessi provvede entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione, il più anziano di età tra i componenti del consiglio, e assume le funzioni di presidente.

     3. Il consiglio e convocato con almeno dieci giorni di preavviso; in caso di urgenza può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

     4. Gli avvisi di convocazione debbono prevedere la prima e la seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

     5. Il consiglio è validamente costituito in prima convocazione, quando sia presente almeno la meta più uno dei consiglieri; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

     6. Il presidente o chi ne fa le veci all'inizio delle singole sedute verifica la validità delle adunanze del consiglio.

     7. Ogni consigliere può farsi rappresentare nell'espressione del voto mediante formale delega scritta da altri consiglieri, i quali non possono comunque essere portatori di più di una delega.

     8. L'assenza ingiustificata e consecutiva a tre riunioni di un componente del consiglio comporta la decadenza dal consiglio stesso.

     9. Le deliberazioni, relative all'ordinaria amministrazione sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

     10. Le deliberazioni relative ad atti di straordinaria amministrazione sono prese in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio, in seconda convocazione con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

     11. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario generale.

 

     Articolo 11. La giunta esecutiva.

     1. La giunta esecutiva è composta oltre che dal presidente e dal rappresentante dell'Assessorato cooperazione, commercio, artigianato e pesca, facente parte del consiglio, da numero ... componenti eletti dal consiglio tra i suoi membri, di cui almeno ... tra i rappresentanti dei soci fondatori.

     2. La durata della giunta è quella stessa del consiglio.

     3. La giunta esecutiva provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio, all'esecuzione delle sue deliberazioni alla gestione del personale, all'ordinaria amministrazione.

     4. Nei casi in cui, data l'urgenza, non è possibile procedere all'immediata convocazione del consiglio, la giunta può adottare atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica del consiglio, nella prima seduta utile, da convocarsi entro ......

     5. La giunta esecutiva si riunisce con preavviso di almeno cinque giorni, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri; in tale ultima ipotesi si applicano le norme previste dal precedente art. 10.

     6. Le deliberazioni della giunta esecutiva sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri e siano prese con il voto favorevole della metà più di uno degli intervenuti.

     7. Le deliberazioni della giunta debbono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario generale.

 

     Articolo 12. Il collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, revisori ufficiali dei conti in numero di tre membri effettivi e due supplenti.

     2. E' nominato dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     3. I membri effettivi sono designati rispettivamente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dall'Assessorato regionale bilancio e finanze, e dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

     4. I due supplenti sono designati rispettivamente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     5. Il rappresentante della Corte dei conti riveste le funzioni di presidente del collegio.

     6. I revisori restano in carica quattro anni.

     7. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

     8. I membri del collegio dei revisori devono partecipare alle riunioni del consiglio e della giunta esecutiva senza voto deliberativo.

     9. Il collegio dei revisori dei conti ha il potere e gli obblighi stabiliti dal codice civile per i sindaci delle società per azioni.

 

     Articolo 13. Compensi degli organi.

     1. I compensi dei collegi dei revisori, le indennità di carica del presidente e della giunta nonché le indennità di partecipazione alle sedute del consiglio sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

     2. Ai componenti degli organi spetta inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, il rimborso spese previa presentazione della documentazione giustificativa.

 

     Articolo 14. Il segretario generale.

     1. L'incarico di segretario generale è attribuito, mediante pubblico concorso per titoli al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollente per legge, che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici, o presso aziende pubbliche o private.

     2. Il segretario generale è responsabile di tutti i servizi, è capo del personale e degli uffici, svolge le funzioni di segretario del consiglio e della giunta esecutiva, curando l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi; cura, altresì, la trasmissione degli inviti alle riunioni e la compilazione degli ordini del giorno da trattare nelle singole sedute.

     3. Il segretario generale è responsabile della regolare tenuta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e della giunta esecutiva.

 

     Articolo 15. Gestione amministrativa e bilancio.

     1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il bilancio di previsione, predisposto dalla giunta esecutiva, deve essere approvato dal consiglio entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.

     3. Il conto consuntivo, predisposto dalla giunta esecutiva, è approvato dal consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce.

     4. Sia il bilancio preventivo che il conto consuntivo almeno dieci giorni prima della loro approvazione da parte del consiglio, devono essere esaminati e corredati da una relazione da parte del collegio dei revisori dei conti.

 

     Articolo 16. Libri e scritture contabili.

     1. L'ente deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, della giunta esecutiva, del collegio dei revisori dei conti, nonché tutti gli altri libri e scritture contabili, previsti dalla legge.

 

     Articolo 17. Eccedenze attive.

     1. Le eccedenze attive di ciascun esercizio, dedotti gli ammortamenti, sono devolute per l'80% alla costituzione della riserva; per il 20% a disposizione del consiglio per gli scopi dell'ente.

 

     Articolo 18. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'attività e sugli organi dell'ente è esercitata secondo la normativa vigente.

 

     Articolo 19. Personale.

     1. L'ente è dotato di una pianta organica adottata con delibera del consiglio generale e sottoposta alla approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, previa acquisizione del parere della Giunta regionale, ai sensi del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70.

     2. I posti previsti nella pianta organica saranno ricoperti in base alle norme vigenti in materia.

 

     Articolo 20. Scioglimento.

     1. Lo scioglimento dell'ente può avere luogo nell'ipotesi di cui al comma 2) dell'art. 13 del regolamento emanato ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

     2. Lo scioglimento può avere, altresì, luogo per deliberazione del consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti e, comunque, con il voto unanime dei soci fondatori.

     3. In ogni caso lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e nell'ipotesi di cui al comma 1 su proposta dell'Assessorato cooperazione.

     4. Compete all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, previa delibera della Giunta regionale, la nomina del commissario liquidatore e la determinazione delle modalità per la devoluzione del patrimonio.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del Decreto P. Reg. 12 novembre 1998, n. 35.