§ 2.13.30 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.
Norme integrative della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e interpretazione autentica dell'articolo 5 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:09/12/1996
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Integrazione finanziamento per turni di lavoro ulteriori.
Art. 2.  Modalità della richiesta.
Art. 3.  Integrazione del finanziamento.
Art. 4.  Finanziamento ed esecuzione delle opere.
Art. 5.  Adeguamento dei progetti al D.M. del 18 marzo 1996, ai DD.MM. del 16 gennaio 1996 e al D.M. del 9 gennaio 1996.
Art. 8.  Rapporti Regione - CUSI.
Art. 9.  Nucleo per l'informazione e la comunicazione.
Art. 10.  Utilizzazione dei soggetti individuati dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Art. 11.  Ufficio stampa.
Art. 12.  Nucleo per i rapporti internazionali e traduzioni.
Art. 13.  Compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore.
Art. 13 bis. 
Art. 14.  Modifica dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.
Art. 15.  Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.13.30 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

Norme integrative della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 per lo svolgimento dell'Universiade 1997 e interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).

 

Titolo I

     PROCEDURE PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 

Art. 1. Integrazione finanziamento per turni di lavoro ulteriori.

     1. Le Amministrazioni interessate, per accelerare l'esecuzione degli impianti sportivi e di quelli ricettivi destinati ad ospitare gli atleti dell'Universiade 1997, come individuati nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, hanno facoltà di avanzare istanza all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti per conseguire l'integrazione del finanziamento per la copertura del maggior prezzo a compenso di turni di lavoro ulteriori rispetto a quelli contrattuali, anche notturni e/o festivi, finalizzati a conseguire il completamento funzionale delle opere, prima dell'inizio dell'Universiade 1997.

     2. L'onere relativo a tale maggior prezzo può essere inserito, altresì, nei contratti in corso di esecuzione per le opere oggetto della presente legge.

 

     Art. 2. Modalità della richiesta.

     1. L'istanza per l'ottenimento dell'integrazione del finanziamento di cui all'articolo 1, che deve pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere corredata:

     a) del programma dei lavori da cui venga evidenziato il beneficio temporale che può conseguirsi utilizzando ulteriori turni notturni e/o festivi;

     b) per i lavori aggiudicati e/o in corso, dell'adesione dell'impresa, che deve esplicitamente impegnarsi ad ultimare i lavori nei termini fissati nel programma di cui alla lettera a);

     c) della quantificazione della spesa necessaria per far fronte alle nuove esigenze;

     d) dell'approvazione del programma dei lavori rimodulato e del relativo quadro di spesa, effettuato dal dirigente tecnico più alto in grado dell'ente appaltante;

     e) di eventuale altra documentazione giustificativa del finanziamento richiesto.

     2. Il programma dei lavori, di cui al comma 1, è trasmesso, altresì, all'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che deve esprimere il proprio parere entro venti giorni; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

     3. La necessità dell'integrazione del finanziamento è dichiarata dal legale rappresentante dell'ente senza obbligo di atti autorizzativi e/o deliberativi, preventivi o successivi, previo parere motivato per i lavori da appaltare, del progettista e, per quelli in corso, del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo dei lavori o, in mancanza di quest'ultimo e comunque in entrambi i casi, del dirigente tecnico più alto in grado dell'ente appaltante.

 

     Art. 3. Integrazione del finanziamento.

     1. L'integrazione del finanziamento è conseguibile solamente per le opere indicate all'articolo 1 il cui progetto sia stato approvato entro la data di entrata in vigore della presente legge ed il cui capitolato speciale d'appalto preveda un termine per l'ultimazione dei lavori posteriore alla data del 30 giugno 1997 fissata nelle convenzioni stipulate tra la Regione e la stazione appaltante; sempreché venga data dimostrazione del completamento dell'opera in tempo utile per lo svolgimento dell'Universiade 1997.

 

     Art. 4. Finanziamento ed esecuzione delle opere.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, autorizza l'integrazione del finanziamento, nonché le modifiche al programma dei lavori e la stipula, ove occorra, dell'atto aggiuntivo.

     2. Alla spesa occorrente per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 88260.

     3. L'onere relativo all'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 5. Adeguamento dei progetti al D.M. del 18 marzo 1996, ai DD.MM. del 16 gennaio 1996 e al D.M. del 9 gennaio 1996.

     1. Al solo scopo di adeguare i progetti, inclusi nei piani per lo svolgimento dell'Universiade 1997, al Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ai Decreti Ministeriali del 16 gennaio 1996 recanti «Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica» e, «Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi» e al Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1996 recante «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche» il direttore dei lavori provvede direttamente, sentito il parere dell'Ingegnere capo, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante.

     2. Le variazioni e i conseguenti nuovi lavori, introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di cui al comma 1, non possono comportare sospensione dei lavori e di conseguenza variazioni nel tempo di ultimazione degli stessi.

     3. Le perizie di variante e suppletive, di cui al comma 1, sono trasmesse direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'Ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale nei casi di loro competenza.

     4. Per il finanziamento delle perizie di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti utilizza le somme corrispondenti ai ribassi d'asta, limitatamente ai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale per l'Universiade 1997, e sempreché sia previsto il completamento delle opere entro il 30 giugno 1997.

 

Titolo II

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE

 

     Artt. 6. - 7. [1]

 

     Art. 8. Rapporti Regione - CUSI.

     1. Il CUSI, in collaborazione con il CONI, concorre alla realizzazione dell'Universiade 1997, anche attraverso la formazione di apposita struttura tecnico-sportiva da mettere a disposizione del Comitato organizzatore per l'organizzazione dello svolgimento delle gare e la determinazione del personale.

     2. Al fine di conseguire la migliore organizzazione sotto l'aspetto tecnico-sportivo, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore nella quale sono anche individuati i settori di attività in cui è chiamato ad operare, è istituito il Gruppo di coordinamento tecnico-operativo, composto da rappresentanti del CUSI e del CONI con il compito di organizzare le gare e di fornire proposte e consulenze in ordine all'Universiade 1997. Nel medesimo decreto viene disposta la nomina del Presidente che assume le funzioni di legale rappresentante del Gruppo di coordinamento stesso, ed il direttore tecnico nonché l'individuazione del personale regionale eventualmente chiamato a collaborare.

     3. Il Gruppo di coordinamento tecnico-operativo, che relazionerà periodicamente al Comitato organizzatore, è costituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3 bis. Per il funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico- operativo (G.C.T.O.), l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai componenti del medesimo designati dal CUSI, al personale indicato dallo stesso Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) nonchè al Presidente, per l'attività svolta dalla data delle relative nomine e ancora da svolgere fino alla chiusura della Universiade 1997, i compensi stabiliti con delibera del Comitato organizzatore, conformemente ai livelli retributivi dei dirigenti CONI come da tabella di equiparazione adottata dal Comitato organizzatore medesimo [1]a.

     3 ter. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore che ne stabilisce anche l'entità, è autorizzato ad assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina le somme necessarie allo svolgimento delle attività organizzative relativamente al personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle sedi [1]a.

     3 quater. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato ad assegnare, con le modalità di cui al comma precedente, ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo volontario necessarie per assicurare la regolarità dello svolgimento della manifestazione sportiva, per un importo massimo di lire 40.000 giornaliere e per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai responsabili locali del Gruppo di coordinamento tecnico- operativo (G.C.T.O.) è demandata la scelta e la selezione di tali soggetti nel rispetto dei criteri di preferenza, funzionali alla manifestazione, che saranno riportati in avvisi resi pubblici a mezzo stampa e tramite gli altri mezzi di comunicazioni radio-televisiva, ferma restando la validità delle domande presentate all'organizzazione entro la data dell'avviso. In ogni caso deve essere assicurata la precedenza agli studenti universitari che hanno presentato o presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge purchè in possesso degli altri requisiti richiesti [1]a.

     3 quinquies. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20 delegazioni, nonché in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la eventuale copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 200 milioni [1]a.

     3 sexies. Alla copertura della spesa relativa ai commi precedenti, quantificata in lire 3.400 milioni, che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma 4, lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso [1]a.

     4. Per le finalità indicate al comma 2, e nell'ambito dei piani di spesa previsti all'articolo 3, comma 4, lettere d) ed e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere al Presidente del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo una assegnazione di somme, sulla base di un programma di attività e di spesa preventivamente approvato dal Comitato organizzatore, in tre soluzioni nella misura rispettivamente del 60 per cento dopo l'approvazione del programma, del 30 per cento ad un mese prima della data di inizio della manifestazione e del 10 per cento a saldo, dopo la presentazione della documentazione giustificativa di spesa. Ove le erogazioni concesse non consentano di sostenere spese indilazionabili, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, su richiesta motivata del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo, è autorizzato a concedere acconti fermo restando in ogni caso i limiti di spesa fissati nel programma approvato [1]b.

     5. Qualora il Presidente del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo proceda, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa regionale, statale o comunitaria, alla stipula di trattative private per l'acquisizione di beni e servizi, ha l'obbligo di acquisire previamente, le tariffe dei beni e dei servizi medesimi, ove esistenti.

     6. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato, ove necessario, a modificare con proprio decreto, su proposta del Comitato organizzatore per l'Universiade 1997, i piani di spesa previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere d) ed e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

     7. [2].

     8. [3].

 

     Art. 9. Nucleo per l'informazione e la comunicazione.

     1. E' istituito, in seno all'Ufficio speciale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, un Nucleo per l'informazione e la comunicazione cui affidare l'ideazione e l'attuazione di un progetto organico sull'Universiade 1997.

     2. All'interno del nucleo di cui al comma 1, dall'entrata in vigore della presente legge e sino alla data di scadenza dell'ufficio speciale, saranno chiamate, su designazione del Gruppo di coordinamento tecnico- operativo di cui al comma 2 dell'articolo 8, le seguenti figure in regime di collaborazione libero-professionale:

     a) un giornalista, pubblicista o professionista;

     b) un esperto in comunicazione organizzativa tecnico-sportiva;

     c) un esperto di progettazione e realizzazione grafica pubblicitaria;

     d) un addetto al coordinamento operativo con conoscenze linguistiche.

     3. Il Nucleo per l'informazione e la comunicazione opera secondo le direttive del Comitato organizzatore e riferisce, in particolare, all'esperto in materia di mezzi di comunicazione previsto in seno al Comitato stesso.

     4. Il progetto, corredato dei relativi costi, deve essere deliberato dal Comitato organizzatore, con scadenza operativa al giorno di chiusura dell'Universiade 1997.

     5. Per il funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 280 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

     6. All'onere di lire 20 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 48254 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     7. Gli oneri di lire 280 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

 

     Art. 10. Utilizzazione dei soggetti individuati dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre ed a presentare progetti di lavori socialmente utili che prevedano l'utilizzazione dei soggetti individuati dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 per le attività connesse allo svolgimento dell'Universiade 1997.

 

     Art. 11. Ufficio stampa. [4]

 

     Art. 12. Nucleo per i rapporti internazionali e traduzioni.

     1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, limitatamente allo svolgimento dell'Universiade 1997, un Nucleo per i rapporti internazionali turistici e sportivi, cui affidare i rapporti ed i collegamenti con gli organismi internazionali turistici e sportivi, nonché le relative attività di segretariato.

     2. Il Nucleo è composto da:

     a) un traduttore plurilingue laureato;

     b) un giornalista professionista;

     c) due assistenti tecnico-turistici;

     d) due assistenti tecnico-sportivi.

     3. Per le esigenze dell'Ufficio speciale, in rapporto all'Universiade 1997 e sino alla data di scadenza dell'Ufficio stesso, sono chiamati, tramite il CUSI, in regime libero-professionale, soggetti con specifica competenza in lingua parlata e scritta:

     - inglese: 5 collaboratori di segreteria;

     - francese: 5 collaboratori di segreteria;

     - spagnolo: 2 collaboratori di segreteria;

     - russo: un collaboratore di segreteria;

     - tedesco: un collaboratore di segreteria;

     - arabo: un collaboratore di segreteria;

     - 3 dattilografi e/o operatori computer con conoscenza di lingua inglese e/o francese.

     4. Le esigenze dei Comitati organizzatori locali per le attività previste nel presente articolo, ove non garantite dai soggetti individuati dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, possono essere assicurate dal personale individuato nel comma 3, ovvero dal personale designato dal Gruppo di coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge.

     5. Ai fini amministrativi e contabili, l'Ufficio speciale, fino alla data di cessazione della sua attività, è equiparato a direzione regionale.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la somma di lire 500 milioni.

     7. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 13. Compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore.

     1. Agli esperti ed ai rappresentanti del CUSI e del CONI, nominati in seno al Comitato organizzatore, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, è corrisposto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data dello scioglimento del Comitato organizzatore, un compenso mensile di misura corrispondente a quello previsto dalla normativa vigente per i consulenti degli Assessori regionali.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 100 milioni.

     3. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

 

     Art. 13 bis. [4]a

     1. Agli esperti ed ai rappresentati del CUSI e del CONI di cui al comma 1 dell'articolo precedente è corrisposto, limitatamente al bimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli emolumenti di dirigente generale del CONI.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni con onere a carico del capitolo 48257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38. [5]

 

     Art. 15. Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 le parole: "tenendo conto delle somme provenienti da sponsorizzazioni" vanno intese nel senso che esse devono costituire elemento di valutazione ai fini della concessione del contributo regionale.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modificano gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[1]1a Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[1]1b Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 27 maggio 1997, n. 16.

[2] Abroga l'art. 4 e i commi 1 e 3, art. 9, della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.

[3] Modifica l'art. 9 della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.

[4] Sostituisce il comma 2, art. 6, della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.

[4]4a Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[5] Modifica l'art. 10, comma 6, della L.R. 20 agosto 1996, n. 38.