§ 2.13.33 - L.R. 6 agosto 1997, n. 29.
Integrazione alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, per lo svolgimento dell'Universiade 1997. Proroga del termine di cui al comma 7 dell'articolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:06/08/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51.
Art. 2.  Integrazione del compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore.
Art. 3.  Finanziamento programma Universiade 1997.
Art. 4.  Proroga del termine per l'approvazione da parte degli enti locali dei piani triennali di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.13.33 - L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

Integrazione alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, per lo svolgimento dell'Universiade 1997. Proroga del termine di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

(G.U.R. 7 agosto 1997, n. 41).

 

Art. 1. Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51. [1]

 

     Art. 2. Integrazione del compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore. [2]

 

     Art. 3. Finanziamento programma Universiade 1997.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare somme fino ad un massimo di lire 20 mila milioni di cui al capitolo 47653 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 per le finalità previste dal titolo B, capitolo 48256, del Piano della spesa da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade 1997 (ex legge 26 ottobre 1993, n. 29, articolo 3) relativamente alle manifestazioni artistico-culturali, sportive e ricreative e quelle denominate Circuito del Mito. L'individuazione del sopracitato programma Universiade 1997 è di competenza di una commissione nominata dal Comitato organizzatore con riguardo alle specifiche competenze dei membri e dei direttori e consulenti artistici già nominati.

     2. Le entrate dell'Universiade 1997, provenienti da versamenti e da quote di iscrizione delle delegazioni dei Paesi partecipanti alla manifestazione operati in favore del Comitato organizzatore, affluiscono, dopo la chiusura della manifestazione stessa, sul capitolo in entrata 1963 del bilancio della Regione siciliana depurate da eventuali rimborsi e restituzioni dovuti alle delegazioni medesime secondo i regolamenti internazionali FISU.

 

     Art. 4. Proroga del termine per l'approvazione da parte degli enti locali dei piani triennali di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     1. Il termine del 30 giugno 1997 previsto dal comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è prorogato al 30 novembre 1997.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Integra l'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.

[2] Aggiunge l'art. 13 bis alla L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.