§ 34.2.23 - D.L. 28 giugno 2005, n. 112.
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:28/06/2005
Numero:112


Sommario
Art. 1.  Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
Art. 2.  Organizzazione della missione
Art. 3.  Rinvii normativi
Art. 4.  Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni
Art. 5.  Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq
Art. 6.  Trattamento assicurativo
Art. 7.  Indennità di missione
Art. 8.  Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
Art. 9.  Disposizioni in materia penale
Art. 10.  Disposizioni in materia contabile
Art. 11.  Rinvii normativi
Art. 12.  Copertura finanziaria
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 34.2.23 - D.L. 28 giugno 2005, n. 112. [1]

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

(G.U. 28 giugno 2005, n. 148)

 

Capo I

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

 

Art. 1. Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

     2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

     d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

     3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 2. Organizzazione della missione

     1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

     2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

     Art. 4. Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.

     2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

 

Capo II

Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

 

     Art. 5. Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

     2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

     3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

     4. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza irachene materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'invio dei materiali in Iraq è autorizzata la spesa di euro 100.000.

 

     Art. 6. Trattamento assicurativo

     1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.

 

     Art. 7. Indennità di missione

     1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

     2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

     3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale di cui all'articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

     Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

     1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

     2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

     3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

 

     Art. 11. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 237.414.446 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 31 luglio 2005, n. 158. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione degli articoli da 1 a 4.