§ 98.1.27318 - Legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/01/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring [...]
Art. 2.      1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. In relazione all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello [...]


§ 98.1.27318 - Legge 31 gennaio 2002, n. 6. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303

(G.U. 2 febbraio 2002, n. 28)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 2.

     1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - (Corpi di spedizione all'estero) - Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

     Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio";

     b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna";

     c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

     1) la personalità dello Stato;

     2) la pubblica amministrazione;

     3) l'amministrazione della giustizia;

     4) l'ordine pubblico;

     5) l'incolumità pubblica;

     6) la fede pubblica;

     7) la moralità pubblica e il buon costume;

     8) la persona;

     9) il patrimonio.

     Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

     Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare";

     d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

     "Art. 165. - (Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati) - Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra";

     e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente: "

     Art. 184-bis. - (Cattura di ostaggi) - Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

     La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

     Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185";

     f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni";

     g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

     "Art. 185-bis. - (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni";

     h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;

     i) la rubrica del Titolo II del libro primo è sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: ". Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra".

 

          Art. 3.

     1. In relazione all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2001, N. 421

     All'articolo 5, comma 2, le parole: "Il personale di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di cui al comma 1".

     All'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del presente decreto".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, escluso l'articolo 9.