§ 34.2.22 - D.L. 28 giugno 2005, n. 111.
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:28/06/2005
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
Art. 2.  Missione ONU in Sudan
Art. 3.  Missione UE nella Repubblica democratica del Congo
Art. 4.  Consiglieri diplomatici
Art. 5.  Missione ISAF in Afghanistan
Art. 6.  Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
Art. 7.  Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali
Art. 8.  Trattamento assicurativo
Art. 9.  Indennità di missione
Art. 10.  Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
Art. 11.  Disposizioni in materia penale
Art. 12.  Disposizioni in materia contabile
Art. 13.  Rinvii normativi
Art. 14.  Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
Art. 15.  Copertura finanziaria
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 34.2.22 - D.L. 28 giugno 2005, n. 111. [1]

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

(G.U. 28 giugno 2005, n. 148)

 

 

Art. 1. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:

     a) Over the Horizon Force in Bosnia;

     b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

     c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

     d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

     e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

     4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.

     5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

 

     Art. 2. Missione ONU in Sudan

     1. E 'autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.

 

     Art. 3. Missione UE nella Repubblica democratica del Congo

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.

 

     Art. 4. Consiglieri diplomatici

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.

     2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per 1'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

     3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 5. Missione ISAF in Afghanistan

     1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.

     2. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan è autorizzata la spesa di euro 105.000.

 

     Art. 6. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

     Art. 7. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

     4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

 

     Art. 8. Trattamento assicurativo

     1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.

 

     Art. 9. Indennità di missione

     1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

     2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

     3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 4 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 4, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

     5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

     Art. 10. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

     1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

     2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

     3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

     4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

 

     Art. 13. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

     Art. 14. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

     1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

 

     Art. 15. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 346.315.735 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 31 luglio 2005, n. 157. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.