§ 31.1.90 - D.M. 23 aprile 2004, n. 161.
Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:23/04/2004
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Tipologie delle misure di protezione
Art. 2.  Modalità della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio
Art. 3.  Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure
Art. 4.  Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione
Art. 5.  Richieste di pareri all'Autorità giudiziaria e al Prefetto
Art. 6.  Contenuti del piano provvisorio di protezione
Art. 7.  Contenuti delle speciali misure di protezione
Art. 8.  Contenuti del programma speciale di protezione
Art. 9.  Obblighi delle persone protette
Art. 10.  Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione
Art. 12.  Testimoni di giustizia
Art. 13.  Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza
Art. 14.  Cambiamento delle generalità
Art. 15.  Decreto di cambiamento delle generalità
Art. 16.  Documentazione relativa al cambiamento delle generalità
Art. 17.  Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità
Art. 18.  Norme finali


§ 31.1.90 - D.M. 23 aprile 2004, n. 161.

Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

(G.U. 25 giugno 2004, n. 147)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», con le modificazioni apportate, in particolare, dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 1, 4 e 5;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia;

Visti gli articoli 147-bis e 147-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, relativi all'esame e alla ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di precisare i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonchè i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la comunicazione, in data 29 marzo 2004, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Tipologie delle misure di protezione

1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, legge 15 marzo 1991, n. 82) come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevede le seguenti misure di protezione:

a) piano provvisorio di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

b) speciali misure di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

c) speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione, ai sensi dell'articolo 13, comma 5.

2. Le misure di protezione di cui al comma 1 sono deliberate dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominata d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Commissione centrale.

3. Per le misure di protezione di cui al comma 1 non si applicano, in relazione al carattere speciale delle disposizioni del Capo II e del Capo II-bis della legge 15 marzo 1991, n. 82, le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2002, n. 133.

 

     Art. 2. Modalità della formulazione della proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio

1. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione, avanzata secondo le modalità indicate dall'articolo 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, è sottoscritta dal Procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorchè sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e ad essa non è preposto il Procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è sottoscritta da quest'ultimo.

2. La proposta di piano provvisorio è sottoscritta e inoltrata dal Procuratore della Repubblica innanzi al quale è iniziata la collaborazione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione al Procuratore nazionale antimafia, il quale, nel caso di indagini collegate, adotta le eventuali iniziative di coordinamento in vista della formulazione della proposta di speciali misure o di programma speciale di protezione. Per i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica che ha avanzato la proposta ne dà comunicazione ai Procuratori generali presso le Corti d'appello interessate, affinchè possano adottare le opportune iniziative di coordinamento.

3. Le proposte indicate ai commi precedenti possono essere formulate anche dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che le sottoscrive previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica, secondo le modalità indicate dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

4. Le proposte prive dei requisiti indicati nei commi 1, 2 e 3 sono irricevibili e sono restituite all'Ufficio proponente, che può ripresentarle dopo aver provveduto alle integrazioni necessarie.

5. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione è indirizzata alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, utilizzando i mezzi più celeri e adottando idonee garanzie di sicurezza.

6. La proposta di adozione delle speciali misure di protezione e del piano provvisorio, nonchè gli atti e i provvedimenti a essa conseguenti sono soggetti a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

 

     Art. 3. Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure

di protezione

1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene i seguenti elementi informativi:

a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali, sui quali l'interessato rende le dichiarazioni;

b) indicazione degli elementi da cui si desume che le dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilità, nonchè, con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di novità o di completezza;

c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;

d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonchè delle eventuali deposizioni rese dallo stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;

e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità, dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonchè l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore, con conseguente sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, di denaro frutto di attività illecite;

f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra utilità posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta persona, nonchè l'indicazione degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del collaboratore;

g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h) specificazione delle circostanze da cui si desume la sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di un procedimento penale;

i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente adottate dalle competenti Autorità di Pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza delle anzidette misure di tutela.

2. Qualora l'Autorità proponente ritenga che le misure speciali di protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le situazioni di gravità e attualità del pericolo che inducono a ritenerlo necessario.

3. L'Autorità proponente deve altresì comunicare, con la stessa proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-quater, comma 1, l'Autorità proponente ne dà pronta comunicazione alla Commissione centrale.

4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone, diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresì dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano stabilmente con il collaboratore o il testimone.

5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori elementi informativi o documentali.

6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione è rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell'articolo 9 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonchè quando sussistono gli elementi indicati nell'articolo 13-quater, comma 2, della medesima legge 15 marzo 1991, n. 82.

7. La proposta è parimenti rigettata in caso di mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini indicati dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991, n. 82.

8. La Commissione può adottare misure diverse da quelle richieste dall'Autorità proponente, sulla base degli elementi informativi acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonchè delle specifiche esigenze dei soggetti interessati.

9. Le misure speciali di protezione già adottate possono essere estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorità proponente, osservate le disposizioni del presente articolo concernenti le modalità della proposta.

10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di protezione, l'Autorità proponente specifica dettagliatamente:

a) i motivi che determinano la necessità di tale misura;

b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo;

c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono insufficienti a tutelare l'incolumità degli interessati;

d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorità proponente a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno determinato la necessità di richiederle successivamente;

e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.

 

     Art. 4. Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione

1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volontà di collaborare o delle persone indicate negli articoli 9, comma 5, e 16-bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono situazioni di particolare gravità o urgenza, può essere adottato un piano provvisorio di protezione.

2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione contiene i seguenti elementi informativi:

a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravità e attualità del pericolo;

b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare;

c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono adeguate;

d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare;

e) motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza;

f) motivi per i quali vi è urgenza di provvedere.

3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la prima seduta successiva alla richiesta.

4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorità proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite nella proposta la necessità dell'adozione di misure di protezione atte a tutelarne immediatamente l'incolumità.

5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di cui all'articolo 6, comma 4, lettera f) del presente Regolamento.

6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone le misure indicate nell'articolo 6, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

7. Tali misure mantengono validità fino a quando non interviene la deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura della Commissione stessa.

8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro elemento utile per valutare l'esposizione a pericolo degli interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacità di reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni.

9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa l'efficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per assicurare o rafforzare la tutela dell'incolumità delle persone in questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni della Commissione centrale.

10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono richiedere l'attivazione dei poteri di coordinamento attributigli dall'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

 

     Art. 5. Richieste di pareri all'Autorità giudiziaria e al Prefetto

1. La Commissione centrale, nell'ambito dei procedimenti cui è preposta, richiede all'Autorità giudiziaria e al Prefetto i pareri e gli elementi informativi necessari nei casi espressamente previsti e in ogni altro caso in cui lo ritiene opportuno.

2. I pareri espressi ai sensi del precedente comma non sono vincolanti.

 

     Art. 6. Contenuti del piano provvisorio di protezione

1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito dalla Commissione, in relazione all'esposizione a pericolo dei soggetti interessati, tenendo conto degli elementi informativi disponibili o acquisiti successivamente alla proposta, nonchè delle notizie eventualmente fornite dal Prefetto.

2. Nella definizione del piano provvisorio di protezione la Commissione tiene conto delle misure eventualmente adottate dal Prefetto, il cui contenuto può essere confermato, integrato o modificato.

3. All'attuazione del piano provvisorio provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominato d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Servizio centrale di protezione. Se la Commissione non ritiene necessario il trasferimento in luogo protetto, il soggetto responsabile della specificazione e dell'attuazione del piano provvisorio è il Prefetto.

4. In particolare, il piano provvisorio può prevedere:

a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

b) accorgimenti tecnici di sicurezza;

c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;

d) trasferimento in località segrete, in casi di particolare gravità;

e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese alloggiative, nell'erogazione dell'assegno di mantenimento, secondo le modalità e nei limiti previsti per i collaboratori ed i testimoni, rispettivamente dall'articolo 13, comma 6, e dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1991, n. 82 e nell'assistenza legale;

f) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta necessaria.

 

     Art. 7. Contenuti delle speciali misure di protezione

1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia.

2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non è tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilità a trasferirsi in un luogo protetto.

3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente.

4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:

a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;

c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;

d) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;

f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

     Art. 8. Contenuti del programma speciale di protezione

1. Il programma speciale di protezione è disposto dalla Commissione centrale ed è attuato dal Servizio centrale di protezione.

2. La Commissione delibera l'adozione del programma speciale di protezione quando l'esposizione a pericolo degli interessati è tale da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso.

3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito ogni elemento utile circa l'esposizione a pericolo, richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente.

4. Il programma speciale di protezione comprende:

a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti;

b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;

c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;

d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della località protetta;

e) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;

f) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

g) misure di assistenza personale ed economica;

h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni;

i) cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni;

j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione;

k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie.

5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione:

a) sistemazione e spese alloggiative;

b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale;

c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;

d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, secondo le modalità e nei limiti fissati dall'articolo 13, comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla Commissione centrale.

6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione.

7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente.

8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonchè per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio.

10. L'assistenza legale è concessa al testimone di giustizia in relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile, nonchè in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa.

11. L'assistenza legale è concessa ai familiari e alle altre persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno tenuto condotte di collaborazione.

12. L'assistenza legale è assicurata al collaboratore e al testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre misure di assistenza economica.

13. Nell'ambito degli speciali programmi così definiti, ai testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore di cui all'articolo 16-ter della legge 15 marzo 1991, n. 82.

14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di credito.

 

     Art. 9. Obblighi delle persone protette

1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonchè dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori.

2. La sottoscrizione dell'atto non può essere parziale e comporta l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi.

3. Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma.

4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonchè di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, con l'eccezione della lettera e) del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonchè di quelle derivanti dall'articolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

 

     Art. 10. Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione

1. La Commissione centrale può modificare le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione attraverso l'introduzione, la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonchè di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle persone sottoposte alle misure tutorie, dell'Autorità proponente, delle Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonchè su iniziativa della Commissione.

3. Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.

4. Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.

5. La Commissione delibera sentite l'Autorità proponente e le Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonchè il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.

6. La modifica delle misure tutorie può essere temporanea o definitiva. In quest'ultimo caso la Commissione può anche disporre, se ne ravvisa la necessità, la trasformazione del programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella località di origine. Tale determinazione può essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi è più l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli interessati di fatto risiedono.

7. Le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine.

8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione - non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - è fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine è di un anno dalla data del provvedimento.

9. La durata delle misure speciali di protezione è resa nota all'Autorità proponente che, almeno un mese prima della scadenza, comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione delle misure o del programma speciale di protezione. L'Autorità proponente indica in particolare i procedimenti in cui il collaboratore o il testimone è impegnato e in cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. L'Autorità proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni della Commissione.

10. Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati, sull'efficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilità di reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie, nonchè ogni proposta ritenuta utile.

11. La Commissione proroga le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione.

12. La Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di protezione nei confronti di soggetti già sottoposti alle misure speciali di protezione, quando il pericolo si è aggravato al punto da rendere le misure inidonee a tutelare l'incolumità degli interessati.

13. In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento della Commissione.

14. Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione. E' sempre fatta salva la facoltà di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dall'interessato. Per tali finalità, possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa l'assistenza legale.

15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.

 

    Art. 11. Cessazione delle misure di protezione

1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all'articolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorietà della revoca.

2. Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.

3. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorità non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine.

4. Il parere reso dall'Autorità proponente ai sensi del comma 3 non è vincolante.

5. Quando l'Autorità proponente ne fa motivata richiesta, la Commissione verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle speciali misure di protezione, provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle medesime.

6. Le misure speciali di protezione possono essere modificate o revocate prima della scadenza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo, tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo, della compatibilità delle iniziative proposte con le esigenze di sicurezza, del tempo trascorso dall'adozione delle misure speciali di protezione. E' in ogni caso richiesto il parere dell'Autorità proponente e di quelle preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonchè quello del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.

 

     Art. 12. Testimoni di giustizia

1. L'atto di cui all'articolo 9, comma 1, recante il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche.

2. Quando il testimone di giustizia è ammesso alle misure speciali di protezione, la Commissione centrale può adottare interventi contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il reinserimento sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai testimoni per l'accesso alle misure economiche previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4. La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone permanga nella località di origine e prosegua o riprenda le attività ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura del Servizio centrale di protezione.

5. La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le esigenze e per individuare le soluzioni più adeguate.

 

     Art. 13. Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza

1. Gli impieghi finanziari di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del Servizio centrale di protezione.

2. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per l'attuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure speciali di protezione. La richiesta del Prefetto è inoltrata al Servizio centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della destinazione dei fondi e delle misure attuate.

3. Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia», contenente l'individuazione e la disciplina delle speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

 

     Art. 14. Cambiamento delle generalità

1. Il cambiamento delle generalità viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Decreto di cambiamento delle generalità

1. Quando è necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell'articolo 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalità, i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.

 

     Art. 16. Documentazione relativa al cambiamento delle generalità

1. Il registro dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ed è tenuto in unico originale. Il registro non può essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui è composto.

2. In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le generalità della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.

3. Per ciascuna iscrizione, è annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle già iscritte nel registro è effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalità di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone già iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalità di cui al comma 2.

5. Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalità e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.

6. Per ciascuna persona nei cui confronti è adottato il decreto di cambiamento delle generalità sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalità e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonchè del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.

 

     Art. 17. Autorità designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalità

1. L'autorità incaricata di inoltrare le richieste di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.

2. La Commissione centrale può autorizzare l'Autorità di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.

3. Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.

4. Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalità è un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalità atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalità.

5. Il Servizio centrale di protezione provvede, altresì, a comunicare, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalità.

6. Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità.

 

     Art. 18. Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione», nonchè il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.

 

 

Allegato A

 

Fac-simile del registro dei dati

di cui all'art. 3 del decreto

legislativo 29 marzo 1993, n. 119

REGISTRO DEI DATI RELATIVO AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITA'

(Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119)

Il presente registro n. ...............

si compone di n. ............. fogli e di n. ............... pagine

 

Roma, .....................................

(luogo e data della vidimazione)

il .......................................

(qualifica, cognome e nome)

Foglio n. ...... pag. ....... (segue a foglio n. ...............)

 

GENERALITA' ORIGINARIE

Sez. I - Identità della persona

Cognome e nome: .... data e luogo di nascita:....

estremi dell'atto di stato civile: ....

(richiamo atto n.: ......... fasc. n.: ...........)

paternità e maternità:....

 

Sez. II - Coniugio e filiazione

Cognome, nome data e luogo di nascita, paternità e maternità del coniuge:......................................................

data e luogo del matrimonio: ....

estremi dell'atto di stato civile: ....

eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti

relativi: .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli

...............................................................

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. III - Altri atti di stato civile

Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto:

................................................................

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

(segue a foglio n. .............) pag. ........./b

 

NUOVE GENERALITA'

Sez. I - Identità della persona

Cognome e nome: .... data e luogo di nascita: ....

estremi dell'atto di stato civile se adottato: ....

(richiamo atto n.: ............... fasc. n.: ...............)

paternità e maternità:....

 

Sez. II - Coniugio e filiazione

Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternità e maternità del coniuge:.... ....

data e luogo del matrimonio:....

estremi dell'atto di stato civile se adottato: ....

eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... ....

(richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli

.... .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. III - Altri atti di stato civile

Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto:

....... .... ....

(richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............)

Foglio n. ............ pag. n. ....... (segue a foglio n. ...........)

 

Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali

Residenza anagr..... domicilio o dimora.... (precedenti al cambiamento delle generalita)

(richiami atti nn: ............... fasc. nn: ...............)

cod. fiscale: .... cod. sanitario: ....

passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione, validità:....

 

Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento, validità:

1) ....;

2)....;

3)....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. VI - Titoli di studio

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento:

1)....

2)....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili

Descrizione dei beni in proprietà, godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile. A testo libero:.... .... .... ....

.... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

(segue a foglio n. ............... ) pag. ............./b

 

Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali

Residenza anagr. .... ....

domicilio o dimora .... (precedenti al cambiamento delle generalita)

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

cod. fiscale:.... cod. sanitario .... documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validità:

(specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di

utilizzazione) .... ....

 

Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento,

validità:

1) ....

2) ....

3) ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. VI - Titoli di studio

Tipo, autorità adottante, data e luogo di conseguimento:

1)....

2) ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili

Descrizione dei beni in proprietà, godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo libero:.... .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

Foglio n. ............ pag. ......... (segue a foglio n. .........)

 

Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia

Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:

.... .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale

A testo libero: .... .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso

Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... ....

(richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............)

(segue a foglio n. .................. ) pag................/b

 

Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia

Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero:

.... .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale

A testo libero: ....

.... .... ....

(richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

 

Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi

Natura, autorità competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... ....

(richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............)