§ 31.1.39 - D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.
Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:29/03/1993
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Richiesta di cambiamento delle generalità.
Art. 2.  Attività della commissione centrale.
Art. 3.  Decreto di cambiamento delle generalità. Registro dei dati.
Art. 4.  Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti.
Art. 5.  Esonero da responsabilità.
Art. 6.  Effetti del decreto di cambiamento delle generalità.
Art. 7.  Residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione – Notificazioni.
Art. 8.  Diritti dei terzi di buona fede.
Art. 9.  Segretezza dei procedimenti.


§ 31.1.39 - D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(G.U. 24 aprile 1993, n. 95).

 

Art. 1. Richiesta di cambiamento delle generalità.

     1. La richiesta di cambiamento delle generalità a norma dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed è ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.

     2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalità dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.

     3. La richiesta di cambiamento delle generalità non è soggetta a pubblicazione e contro di essa non è ammessa opposizione.

 

     Art. 2. Attività della commissione centrale.

     1. La commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e, se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello speciale programma di protezione, gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalità e svolge le altre attività previste dal presente decreto.

     2. La commissione centrale designa l'autorità di volta in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti generalità.

     3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalità. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalità negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona.

     3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità, possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinchè il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 [1].

     3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona [2].

     3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonchè a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19 [3].

 

     Art. 3. Decreto di cambiamento delle generalità. Registro dei dati.

     1. Con il decreto di cambiamento delle generalità, sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorità appositamente designata dalla commissione centrale è incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.

     2. I dati di cui al comma 1, nonché le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalità, sono iscritti in apposito registro istituito presso il servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta può essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro è esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa.

     3. Ai fini di cui al comma 2, il servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalità, acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonché i dati conservati dal predetto centro di elaborazione.

     4. Il servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte.

     5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonché i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalità.

 

     Art. 4. Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti.

     1. L'autorità designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalità, ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento è completato a cura del servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3.

     2. L'autorità designata richiede, altresì, le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalità, sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalità e le altre qualità richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3.

     3. In nessun caso può essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalità. E' fatto comunque divieto all'autorità designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualità, situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti.

     4. L'autorità designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3.

     5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque è legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorità richiedente.

     6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalità della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorità di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne dà notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti.

     7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 

     Art. 5. Esonero da responsabilità.

     1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i dipendenti degli uffici della pubblica amministrazione sono esonerati da responsabilità penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori o abilitativi, alle trascrizioni, iscrizioni, o annotazioni di atti, nonché al rilascio di estratti e certificati previsti dal presente decreto.

 

     Art. 6. Effetti del decreto di cambiamento delle generalità.

     1. Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici.

     2. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità.

     3. Il decreto di mutamento delle generalità non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui è parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento.

     4. Per i rapporti di cui al comma 3, l'interessato è rappresentato, anche in giudizio, dalle persone designate a norma dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

     5. Nei procedimenti civili, la persona ammessa allo speciale programma di protezione che sia chiamata in giudizio per deporre come testimone, per rendere l'interrogatorio libero o formale, ovvero per rendere il giuramento o per essere sottoposta ad ispezione corporale, può richiedere al servizio centrale di protezione di far pervenire al giudice davanti al quale pende il giudizio, in ogni stato e grado, una attestazione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza della sussistenza di gravi motivi di sicurezza personale che non consentono all'interessato di comparire in giudizio. La attestazione è acquisita agli atti; dalla mancata comparizione non possono essere tratte conseguenze sfavorevoli a carico della persona protetta [4].

     6. Le indagini ed i procedimenti penali a carico della persona protetta per fatti commessi anteriormente alla data del decreto di mutamento delle generalità sono instaurati e condotti sotto le precedenti generalità sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Sotto le medesime generalità sono fatte le iscrizioni nel casellario giudiziale.

     7. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, emessi per fatti successivi alla data del decreto di cambiamento delle generalità, si osservano le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778.

     8. [5].

     9. [6].

 

     Art. 7. Residenza della persona ammessa allo speciale programma di protezione – Notificazioni.

     1. L'autorità di cui all'art. 2 direttamente o a mezzo di persona delegata provvede a richiedere alle competenti autorità le variazioni ed i trasferimenti delle iscrizioni anagrafiche relative alle precedenti generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, in località stabilita dal servizio centrale di protezione.

     2. Alla residenza fissata ai sensi del comma 1 sono eseguite le notificazioni a norma degli articoli 157 del codice di procedura penale e 139 del codice di procedura civile.

     3. Gli agenti del servizio centrale di protezione e le persone richieste di collaborare con essi sono tenuti a consegnare alla persona ammessa allo speciale programma di protezione i plichi e altri effetti postali, nonché gli atti notificati ad essa pervenuti sotto le precedenti generalità, con esclusione del certificato elettorale, facendosene rilasciare ricevuta da custodirsi agli atti del servizio.

 

     Art. 8. Diritti dei terzi di buona fede.

     1. Quando i diritti dei terzi di buona fede sono pregiudicati dal cambiamento delle generalità della persona ammessa allo speciale programma di protezione, il tribunale, a richiesta dell'interessato, se accerta che le obbligazioni di detta persona non possono essere convenientemente soddisfatte neppure attraverso l'adempimento del terzo designato da uno dei soggetti cui è notificato il ricorso, o, se si tratta di crediti non ancora esigibili, attraverso l'assunzione del debito da parte del terzo parimenti designato, dispone, tenuto conto delle esigenze di protezione della persona ammessa allo speciale programma, che il presidente della commissione centrale comunichi al richiedente le nuove generalità della persona medesima.

     2. Il giudizio si svolge secondo le disposizioni degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio.

     3. Il ricorso è notificato alla persona protetta e alla commissione centrale, che è parte nel procedimento, e deve indicare specificamente le richieste che si intendono proporre nei confronti della detta persona ed il titolo relativo. All'atto della costituzione in giudizio, la commissione centrale o la persona protetta indicano le modalità con le quali possono essere soddisfatte le pretese del ricorrente.

     4. Competente a decidere è il tribunale del luogo in cui risiede il ricorrente. Non si applica il disposto dell'art. 741, comma secondo, del codice di procedura civile.

 

     Art. 9. Segretezza dei procedimenti.

     1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per il cambiamento delle generalità di cui al presente decreto e quelli relativi alle attività dell'autorità designata di cui all'art. 3 e del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.

     2. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sulle precedenti generalità della persona per la quale è disposto il cambiamento delle generalità.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto non sono conosciuti per ragioni di ufficio.


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U. 16 febbraio 1995, n. 39.

[5] Comma abrogato dall’art. 5 della L. 7 gennaio 1998, n. 11.

[6] Comma abrogato dall’art. 5 della L. 7 gennaio 1998, n. 11.