§ 2.9.64 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 6.
Norme transitorie per la erogazione dell'assegno regionale ai minorati psichici e ai vecchi lavoratori senza pensione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:18/02/1986
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Nei riguardi dei minorati psichici assistiti dalla Regione siciliana ai sensi della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche, che hanno titolo per beneficiare delle provvidenze [...]
Art. 2.      I crediti dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti che hanno percepito l'assegno regionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche, in concorso [...]
Art. 3.      Fino all'esaurimento delle istanze, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla concessione ed alla revoca dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 [...]
Art. 4.      Nei riguardi dei minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi, di età inferiore ai 18 anni, che non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dal decreto [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.64 - L.R. 18 febbraio 1986, n. 6.

Norme transitorie per la erogazione dell'assegno regionale ai minorati psichici e ai vecchi lavoratori senza pensione.

(G.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986)

 

Art. 1.

     Nei riguardi dei minorati psichici assistiti dalla Regione siciliana ai sensi della legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche, che hanno titolo per beneficiare delle provvidenze statali previste dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, l'assegno regionale viene erogato fino a quando le competenti prefetture non avranno comunicato l'avvio dell'istruttoria conseguente alla presentazione delle istanze da parte degli interessati.

     L'assegno è altresì mantenuto fino al conseguimento della pensione sociale, e comunque per non oltre sei mesi dal compimento del 65° anno di età, in favore dei minorati psichici di cui alla legge regionale 4 aprile 1969, n. 8.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica ai vecchi lavoratori assistiti ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modifiche, che maturano il diritto alla pensione sociale prevista della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

     Art. 2.

     I crediti dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti che hanno percepito l'assegno regionale di cui alla legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche, in concorso con la pensione di invalidità prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, sono annullati.

     Sono fatte salve, ai fini del rimborso in favore della amministrazione regionale, le trattenute operate dalle prefetture nei confronti dei soggetti che hanno continuato a beneficiare dell'assegno regionale fino al conseguimento della pensione statale di invalidità e dei relativi arretrati.

 

     Art. 3.

     Fino all'esaurimento delle istanze, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla concessione ed alla revoca dell'assegno mensile previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modifiche, prescindendo dal parere dell'apposita commissione regionale.

     Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58.

 

     Art. 4.

     Nei riguardi dei minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi, di età inferiore ai 18 anni, che non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dal decreto ministeriale 25 luglio 1980 e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è concesso un assegno mensile commisurato all'assegno cui hanno diritto i minorati psichici di cui alla legge regionale 4 aprile 1969, n. 8 e successive modifiche.

     L'assegno regionale di cui al precedente comma non è cumulabile con altri assegni a qualunque titolo erogati da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni.

     All'erogazione dell'assegno regionale provvedono i comuni con imputazione sulla quota parte del fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     Agli effetti del precedente comma i sindaci comunicano alla Presidenza della Regione siciliana il relativo fabbisogno finanziario entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.