§ 2.9.30 - L.R. 4 aprile 1969, n. 8.
Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati fisici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:04/04/1969
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Ai minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che siano nati nella Regione o vi siano residenti da almeno 5 anni e che, per effetto della minorazione, siano [...]
Art. 2.      L'accertamento della minorazione ai fini della concessione dell'assegno previsto dall'art. 1 è effettuato in ciascuna provincia da una commissione sanitaria nominata con decreto dell'Assessore [...]
Art. 3.      La commissione sanitaria provinciale è composta:
Art. 4.      La commissione sanitaria provinciale provvede agli accertamenti di sua competenza secondo l'ordine di presentazione delle istanze.
Art. 5.      L'Assessore regionale agli enti locali, preso atto delle relazioni sanitarie ed accertata la regolarità della documentazione trasmessa dalle commissioni sanitarie provinciali previste all'art. [...]
Art. 6.      L'istanza per il conseguimento dell'assegno previsto dalla presente legge, sottoscritta dal rappresentante legale del minorato, va indirizzata all'Assessore regionale degli enti locali e [...]
Art. 7.      E' fatto obbligo agli intestatari dell'assegno previsto dalla presente legge di trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, alla fine di ogni semestre, un certificato di esistenza [...]
Art. 8.      Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali previste dalla presente legge e quelle relative ad esami e ricerche clinico-diagnostici disposti dalle stesse commissioni sono a [...]
Art. 9.      La L.R. 30 maggio 1962, n. 18, è abrogata.
Art. 10.      Il riconoscimento di invalidità psichica effettuato dalle commissioni provinciali di cui alla L. 6 agosto 1966, n. 625 fino alla data del 31 marzo 1969 è valido ai fini della concessione [...]
Art. 11.      Ai minorati fisici che hanno presentato istanza per ottenere l'assegno mensile ai sensi della L. 30 maggio 1962, n. 18, compete il pagamento dell'assegno nella misura prevista da detta legge dal [...]
Art. 12.      Alla spesa per l'attuazione della presente legge, che si prevede, per l'anno finanziario in corso, in lire 600 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 13713 del bilancio della [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.30 - L.R. 4 aprile 1969, n. 8.

Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati fisici.

(G.U.R. 5 aprile 1969, n. 16).

 

 

TITOLO I

ASSEGNO MENSILE AI MINORATI PSICHICI

 

Art. 1.

     Ai minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che siano nati nella Regione o vi siano residenti da almeno 5 anni e che, per effetto della minorazione, siano permanentemente inabili a proficuo lavoro, viene concesso a carico del bilancio della Regione un assegno vitalizio mensile nella misura di lire 8.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.

     A coloro che fruiscono di pensioni o di assegni sostitutivi di pensione di importo inferiore alle lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

     La detrazione non si opera in relazione agli assegni familiari goduti dai familiari che hanno a carico il minorato.

     L'assegno mensile viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 

     Art. 2.

     L'accertamento della minorazione ai fini della concessione dell'assegno previsto dall'art. 1 è effettuato in ciascuna provincia da una commissione sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali e che ha sede presso l'ufficio sanitario provinciale.

 

     Art. 3.

     La commissione sanitaria provinciale è composta:

     a) dal medico provinciale, che la presiede;

     b) da un neurologo;

     c) da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ufficio sanitario provinciale.

 

     Art. 4.

     La commissione sanitaria provinciale provvede agli accertamenti di sua competenza secondo l'ordine di presentazione delle istanze.

     Per gli accertamenti davanti alle commissioni è consentita al richiedente l'assegno l'assistenza da parte di un medico di un patronato riconosciuto a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

     L'elenco dei nominativi dei cittadini nei cui confronti sia accertata una minorazione psichica comportante una invalidità permanente, corredato della documentazione di cui al successivo art. 6 e delle relative relazioni sanitarie, viene comunicato entro sei giorni dall'accertamento all'Assessore regionale agli enti locali.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale agli enti locali, preso atto delle relazioni sanitarie ed accertata la regolarità della documentazione trasmessa dalle commissioni sanitarie provinciali previste all'art. 3, provvede al pagamento degli assegni sulla base degli elenchi dei richiedenti riconosciuti inabili permanenti a proficuo lavoro trasmessi dalle predette commissioni e con le modalità stabilite all'art. 5 del regolamento 22 aprile 1958, n. 6 modificato col D.P.Reg. 4 gennaio 1968, n. 1.

 

     Art. 6.

     L'istanza per il conseguimento dell'assegno previsto dalla presente legge, sottoscritta dal rappresentante legale del minorato, va indirizzata all'Assessore regionale degli enti locali e presentata al segretario della commissione sanitaria provinciale.

     L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato di nascita;

     2) certificato di residenza;

     3) certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

     4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale, attestante lo stato di famiglia del minorato e con la indicazione di eventuali pensioni o assegni sostitutivi di pensione da questi goduti.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     E' fatto obbligo agli intestatari dell'assegno previsto dalla presente legge di trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali, alla fine di ogni semestre, un certificato di esistenza in vita del beneficiario.

     La mancata presentazione di tale certificato comporta la sospensione dell'assegno.

 

     Art. 8.

     Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali previste dalla presente legge e quelle relative ad esami e ricerche clinico-diagnostici disposti dalle stesse commissioni sono a carico del bilancio della Regione.

     Per gli esami e per le ricerche clinico-diagnostici le commissioni devono avvalersi dei gabinetti di analisi degli ospedali e dei laboratori di igiene e profilassi.

     Ai componenti delle predette commissioni spetta una indennità di lire 500 per ogni pratica definita. Detta indennità viene corrisposta anche al segretario nella misura di lire 200.

 

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 9.

     La L.R. 30 maggio 1962, n. 18, è abrogata.

     Gli assegni concessi ai sensi della predetta legge continuano ad essere corrisposti nella misura stabilita all'art. 1.

     L'Assessorato regionale degli enti locali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a trasmettere alle commissioni sanitarie provinciali competenti le istanze di concessione di assegno presentate ai sensi della L. 30 maggio 1962, n. 18, per gli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

     In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma precedente, l'assegno sarà corrisposto con la decorrenza prevista dall'art. 5 del regolamento approvato con D.P.Reg. 22 aprile 1958, n. 6 e successive modifiche; la misura dell'assegno sarà elevata a quella stabilita all'art. 1 a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le istanze presentate nell'interesse di minorati psichici irrecuperabili già riconosciuti tali in sede di accertamenti sanitari effettuati ai sensi della L. 30 maggio 1962, n. 18, sono accolte di ufficio sulla scorta della documentazione prevista dal precedente art. 6.

 

     Art. 10.

     Il riconoscimento di invalidità psichica effettuato dalle commissioni provinciali di cui alla L. 6 agosto 1966, n. 625 fino alla data del 31 marzo 1969 è valido ai fini della concessione dell'assegno previsto dalla presente legge. A tal fine l'Assessorato degli enti locali provvederà a richiedere agli uffici competenti le relative istanze debitamente documentate.

     L'assegno relativo decorre dalla data dell'istanza presentata ai sensi della L. 6 agosto 1966, n. 625.

 

     Art. 11.

     Ai minorati fisici che hanno presentato istanza per ottenere l'assegno mensile ai sensi della L. 30 maggio 1962, n. 18, compete il pagamento dell'assegno nella misura prevista da detta legge dal mese successivo alla data di presentazione della domanda fino al 31 agosto 1966.

     A coloro che dimostrino di avere conseguito l'assegno previsto dalla L. 6 agosto 1966, n. 625, la liquidazione dell'assegno, fino alla suddetta data, ha luogo con le modalità previste al precedente art. 5, su semplice presentazione della copia autentica del provvedimento di concessione dell'assegno previsto dalla stessa legge.

 

     Art. 12.

     Alla spesa per l'attuazione della presente legge, che si prevede, per l'anno finanziario in corso, in lire 600 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 13713 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

     Le spese previste dalla presente legge sono obbligatorie.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 3 L.R. 25 maggio 1979, n. 99.