§ 2.3.83 - L.R. 7 agosto 1990, n. 33.
Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione della assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme in materia di sanità e per il controllo della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:07/08/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali per il ripiano della spesa sanitaria, di parte corrente, dell'esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 412.309 milioni, [...]
Art. 2.      1. E' altresì autorizzata l'anticipazione della somma di lire 122.163 milioni per consentire alle unità sanitarie locali della Sicilia il riconoscimento di obbligazioni maturate, di competenza [...]
Art. 3.      1. Le unità sanitarie locali sono tenute a versare a favore della Regione, entro quindici giorni dalla data di riscossione, le somme trasferite dallo Stato a titolo di ripiano dei disavanzi di [...]
Art. 4.      1. Sono poste a carico del bilancio della Regione, a titolo di anticipazione, le riduzioni del 10 per cento sulle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale spettanti alla Regione siciliana [...]
Art. 5.      1. Per l'integrale finanziamento del piano di interventi pluriennali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, finanziati per il 95 per cento con mutui a carico dello Stato, è [...]
Art. 6.      1. E' istituito, in via sperimentale, il Servizio sanitario d'emergenza con eliambulanze da affidarsi all'ACI-Elisoccorso mediante convenzione.
Art. 7.      1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere al comune di Lampedusa e Linosa, per [...]
Art. 8.      1. Le unità sanitarie locali sono autorizzate a liquidare le prestazioni di lavoro straordinarie effettivamente rese nei casi indicati dal comma 6 degli articoli 17 e 81 del D.P.R. 20 maggio [...]
Art. 9.      1. Per il finanziamento delle spese per complessive lire 1.100.000 milioni di cui ai precedenti articoli, è autorizzato l'aumento, di pari importo, dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno [...]
Art. 10.      1. Nel servizio sanitario regionale viene introdotto un sistema di verifiche basato su indicatori di risultato e di qualità delle prestazioni.
Art. 11.      1. Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituito l'Osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione della direzione finanziaria per la effettuazione di [...]
Art. 12.      1. Al fine di determinare il miglioramento gestionale delle unità sanitarie locali l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad introdurre, in via sperimentale in alcune unità sanitarie [...]
Art. 13.      1. E' fatto divieto ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali di assumere sotto qualsiasi forma impegni i cui oneri non trovino copertura negli stanziamenti di bilancio.
Art. 14.      1. L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, al Governo ed all'Assemblea regionale, la situazione relativa alla gestione del Fondo sanitario regionale e di [...]
Art. 15.      1. Per le finalità degli articoli 10, 11 e 12 sono, rispettivamente, autorizzate per l'anno 1990 le spese di lire 500 milioni, 100 milioni e 200 milioni.
Art. 16.      1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, il termine di adeguamento delle case di cura private di cui all'articolo 9 della legge [...]
Art. 17.      1. All'onere di lire 61.500 milioni per interessi ed oneri di ammortamento del prestito di cui all'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle [...]
Art. 18.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 2.3.83 - L.R. 7 agosto 1990, n. 33.

Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione della assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme in materia di sanità e per il controllo della spesa sanitaria.

(G.U.R. n. 38 dell'11 agosto 1990).

 

Art. 1.

     1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali per il ripiano della spesa sanitaria, di parte corrente, dell'esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 412.309 milioni, ivi compresi i maggiori oneri per il Policlinico universitario di Palermo, a titolo di anticipazione della Regione sulle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 2.

     1. E' altresì autorizzata l'anticipazione della somma di lire 122.163 milioni per consentire alle unità sanitarie locali della Sicilia il riconoscimento di obbligazioni maturate, di competenza dell'esercizio 1989, relative a prestazioni obbligatorie rese per garantire il funzionamento dei servizi e la continuità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'utilizzazione della somma di lire 62.376 milioni ad integrazione delle spese correnti delle unità sanitarie locali per l'anno 1989, prevista dal capitolo 42858 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, I'Assessore regionale per la sanità autorizza i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ad apportare variazioni ai bilanci di previsione dell'esercizio 1989 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente legge e ad assumere i relativi impegni entro trenta giorni dalla stessa data.

 

     Art. 3.

     1. Le unità sanitarie locali sono tenute a versare a favore della Regione, entro quindici giorni dalla data di riscossione, le somme trasferite dallo Stato a titolo di ripiano dei disavanzi di gestione, relativi all'esercizio 1989 ed a quelli precedenti, entro i limiti delle anticipazioni effettuate dalla Regione per i diversi esercizi.

     2. In caso di inottemperanza, I'Assessorato regionale della sanità è autorizzato ad operare le corrispondenti trattenute compensative.

 

     Art. 4.

     1. Sono poste a carico del bilancio della Regione, a titolo di anticipazione, le riduzioni del 10 per cento sulle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale spettanti alla Regione siciliana previste dall'articolo 19, punto 1), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. Per l'esercizio finanziario 1990 è autorizzata a tal fine la spesa di lire 521. 894 milioni.

 

     Art. 5.

     1. Per l'integrale finanziamento del piano di interventi pluriennali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, finanziati per il 95 per cento con mutui a carico dello Stato, è posto a carico della Regione il residuo 5 per cento pari a lire 42.134 milioni.

 

     Art. 6.

     1. E' istituito, in via sperimentale, il Servizio sanitario d'emergenza con eliambulanze da affidarsi all'ACI-Elisoccorso mediante convenzione.

     2. La relativa spesa determinata in lire 10.000 milioni per il 1990, è posta a carico delle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio medesimo.

     3. Per gli esercizi successivi la relativa spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 7.

     1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere al comune di Lampedusa e Linosa, per l'esercizio finanziario 1990, la somma di lire 1.500 milioni per garantire la prosecuzione del servizio di pronto soccorso sanitario per le isole minori della Sicilia con aereo attrezzato posizionato a Lampedusa e con specifico apporto sanitario (medico-rianimatore).

     2. Per gli anni successivi al 1990, la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 8.

     1. Le unità sanitarie locali sono autorizzate a liquidare le prestazioni di lavoro straordinarie effettivamente rese nei casi indicati dal comma 6 degli articoli 17 e 81 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, nei limiti con le modalità e la decorrenza di cui alla circolare n. 431 del 28 aprile 1988 dell'Assessore regionale per la sanità e comunque sino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro del personale del comparto sanitario.

 

     Art. 9.

     1. Per il finanziamento delle spese per complessive lire 1.100.000 milioni di cui ai precedenti articoli, è autorizzato l'aumento, di pari importo, dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno 1990 dall'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6.

 

     Art. 10.

     1. Nel servizio sanitario regionale viene introdotto un sistema di verifiche basato su indicatori di risultato e di qualità delle prestazioni.

     2. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i moduli informativi del sistema di verifiche sulla base dei seguenti principi:

     a) rilevazione sistematica dei dati relativi ai servizi, al personale, ai soggetti convenzionati, alle prestazioni extraospedaliere, ai ricoveri ospedalieri, alla acquisizione di beni e di servizi per le analisi dell'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie di cui all'articolo 11 ed ai connessi oneri finanziari;

     b) elaborazione di sintesi esplicative da comunicare ai presidenti delle unità sanitarie locali per la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni e della loro economicità.

     3. Dei risultati conseguiti con riguardo alla qualità delle prestazioni e alla economicità della gestione dei servizi si terrà conto in sede di riparto delle quote di Fondo sanitario.

     4. La Regione può effettuare le suddette verifiche di risultato e di qualità anche attraverso società specializzate.

 

     Art. 11.

     1. Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituito l'Osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione della direzione finanziaria per la effettuazione di rilevazione, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia.

     2. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura dell'Assessorato regionale della sanità.

 

     Art. 12.

     1. Al fine di determinare il miglioramento gestionale delle unità sanitarie locali l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad introdurre, in via sperimentale in alcune unità sanitarie locali, ad integrazione della contabilità finanziaria e nel rispetto delle procedure gestionali esistenti, un sistema di rilevazione contabile per centri di costo.

 

     Art. 13.

     1. E' fatto divieto ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali di assumere sotto qualsiasi forma impegni i cui oneri non trovino copertura negli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 14.

     1. L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, al Governo ed all'Assemblea regionale, la situazione relativa alla gestione del Fondo sanitario regionale e di ciascuna unità sanitaria locale, riferita alla data di chiusura dell'esercizio finanziario precedente, nonché allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di cui all'articolo 10.

 

     Art. 15.

     1. Per le finalità degli articoli 10, 11 e 12 sono, rispettivamente, autorizzate per l'anno 1990 le spese di lire 500 milioni, 100 milioni e 200 milioni.

     2. Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 16.

     1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, il termine di adeguamento delle case di cura private di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, è differito al 31 dicembre 1990.

     2. Eventuali successive norme statali che disponessero l'ulteriore rinvio del termine suddetto si applicheranno nella Regione limitatamente alle parti relative all'adeguamento degli organici del personale.

 

     Art. 17.

     1. All'onere di lire 61.500 milioni per interessi ed oneri di ammortamento del prestito di cui all'articolo 9, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 10, 11, 12 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 120.800 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza (codice 7091).

 

     Art. 18.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.