§ 2.1.43 - L.R. 8 novembre 1988, n. 39.
Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:08/11/1988
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Individuazione delle case di cura private.
Art. 2.  Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione.
Art. 3.  Inadempienza, diffida e revoca dell'autorizzazione.
Art. 4.  Controllo e vigilanza sulle case di cura private.
Art. 5.  Attività di riabilitazione e di day hospital.
Art. 6.  Tipologia e requisiti delle case di cura private.
Art. 7.  Adeguamento degli organici.
Art. 8.  Inceneritori.
Art. 9.  Termini di adeguamento.
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 2.1.43 - L.R. 8 novembre 1988, n. 39.

Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione.

(G.U.R. 12 novembre 1988, n. 49).

 

Art. 1. Individuazione delle case di cura private.

     1. Gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale o alla degenza diurna di cittadini italiani e stranieri ai fini di diagnosi, cura ed eventualmente riabilitazione sono denominati «Case di cura private». E' fatto divieto usare l'aggettivo «internazionale» nonché denominazioni o frasi che generino confusione con le strutture sanitarie pubbliche.

 

     Art. 2. Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione.

     1. L'apertura e lo svolgimento dell'attività delle case di cura, nonché l'esercizio della vigilanza sulle stesse, sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'articolo 43, primo comma e dell'articolo 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986.

     2. I progetti per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di immobili destinati all'attività di casa di cura privata devono essere approvati dall'Assessorato regionale della sanità sotto il profilo igienico-sanitario ai fini dell'autorizzazione. Non possono essere aperte case di cura private senza l'autorizzazione dell'Assessorato regionale della sanità. Le case di cura autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione di cui sono in possesso purché in regola con le disposizioni nella stessa legge contenute.

     3. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private viene rilasciata dall'Assessore regionale per la sanità nel rispetto della normativa vigente e delle norme contenute nella presente legge, sentita un'apposita commissione in cui sia garantita la presenza dei rappresentanti delle associazioni delle case di cura.

     Detta commissione è costituita e nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, previo parere della Commissione legislativa «Igiene e sanità, assistenza sociale» dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 3. Inadempienza, diffida e revoca dell'autorizzazione.

     1. In caso di accertate inadempienze alle disposizioni della presente legge, l'Assessorato regionale della sanità diffida la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine. Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che si sia ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio resta sospesa.

     2. L'Assessorato regionale della sanità può disporre la revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso di gravi e/o reiterate infrazioni della presente legge.

 

     Art. 4. Controllo e vigilanza sulle case di cura private.

     1. Il controllo sulle attività ed in ordine ai ricoveri effettuati presso le case di cura private convenzionate o non convenzionate è effettuato dal servizio di medicina ospedaliera della unità sanitaria locale competente per territorio.

     2. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dall'Assessorato regionale della sanità nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa.

     3. E' fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private di:

     a) fornire, a richiesta, tutte le notizie relative alle attività soggette a vigilanza, corredate dall'eventuale documentazione;

     b) richiedere preventivamente all'Assessorato la autorizzazione ad effettuare qualunque modifica non prevista dall'atto autorizzativo.

 

     Art. 5. Attività di riabilitazione e di day hospital.

     1. La Regione siciliana privilegia l'istituzione e la trasformazione delle case di cura private finalizzate all'esercizio di attività riabilitative e di day hospital in conformità alle disposizioni sui requisiti strutturali e sulla organizzazione dei servizi che saranno emanate con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

     2. Possono concorrere all'erogazione dell'assistenza specialistica, con i limiti previsti dall'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, strutture poliambulatoriali e di day hospital, finalizzati alle attività strumentali, di visita, di dialisi, di prestazioni chirurgiche eseguibili senza regime di ricovero completo [1].

 

     Art. 6. Tipologia e requisiti delle case di cura private.

     1. Le case di cura private sono così distinte:

     a) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche:

     b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

     c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

     d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

     e) case di cura di indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità medica o chirurgica;

     f) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, ortopedico-riabilitative, riabilitative e di day-hospital, ecc.).

     2. [2].

     3. [3].

     4. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della Regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.

 

     Art. 7. Adeguamento degli organici.

     1. Le case di cura della Regione sono tenute ad adeguare gli organici del personale medico, paramedico ed ausiliario ai parametri che saranno stabiliti dai provvedimenti normativi nazionali nella materia.

 

     Art. 8. Inceneritori.

     1. Le case di cura in esercizio già autorizzate per l'applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge a chiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la verifica della rispondenza alle norme dell'inceneritore esistente nelle stesse case di cura.

 

     Art. 9. Termini di adeguamento.

     1. Le case di cura private devono adeguarsi ai requisiti previsti dallo schema allegato entro il 31 dicembre 1989.

 

     Art. 10.

     1. La legge regionale 9 agosto 1988, n. 25, è abrogata.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

ALLEGATO [4]

 

SCHEMA DEI REQUISITI DELLE CASE DI CURA PRIVATE

di cui al quarto comma dell'articolo 6

 

     1. Capacità ricettiva minima

 

     La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

     - per le case di cura medico-chirurgiche generali: 60 posti letto;

     - per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui alle lettere b, c e d del comma 1 dell'articolo 6: 40 posti letto;

     - per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui alle lettere e e f del comma 1 dell'articolo 6: 30 posti letto.

 

     2. Progettazione

 

     Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o un architetto, deve essere approvato dall'Assessorato regionale della sanità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

     I progetti devono essere corredati da una relazione tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera.

     Nella relazione tecnico-sanitaria devono essere posti in evidenza, tra l'altro:

     a) il rapporto con le previsioni e indicazioni del piano sanitario regionale;

     b) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;

     c) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;

     d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

     e) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

     f) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;

     g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;

     h) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;

     i) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, ed in genere per altri servizi generali ed impianti tecnologici;

     l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

 

     3. Area

 

     L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del piano regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico- ambientali, geologici, morfologici e climatici, dimensionali;

     deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;

deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità;

     deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.

     L'ubicazione delle case di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste o nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sotto vento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

     Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incremento di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di 70 mq. per ogni posto letto in aumento; almeno 15 mq. per posto letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di un mq. ogni 10 mc. nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

 

     4. Requisiti igienico-edilizi e servizi

 

     a) Uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività sanitaria, con le seguenti caratteristiche costruttive:

     - lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti l'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale;

     - i corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a metri 2;

     - le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di metri 1,50, pedata minima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 17;

     - devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici;

     - le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed all'azione meccanica;

     - le altezze minime nette dei piani delle case di cura non possono essere inferiori a metri 2,70;

     b) la dotazione giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno ai 50 per cento del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata saranno concesse là dove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali;

     c) camera di degenza con illuminazione naturale con non più di quattro posti letto;

     d) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq. 7 per posto letto e camere di degenza singole con superficie di mq. 9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore la superficie deve essere di mq. 12; le stanze di degenza singole devono essere pari almeno al 10 per cento del totale.

     Le stanze di degenza pediatrica non possono contenere oltre 4 letti con superficie minima per letto di mq. 5. Devono altresì essere previsti gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna;

     e) la temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20° C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22° C per le sale di visita e medicazione;

     f) la dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza wc per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole;

     g) stanza per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;

     h) locale di attesa per i visitatori;

     i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa;

     l) idonei locali per la direzione sanitaria, per quella amministrativa e per il personale medico;

     m) negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori adeguati ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati, al materiale pulito e vitto. Per il materiale sporco devono essere previsti montacarichi separati o caditoi collegati, rispettivamente, con i locali di lavanderia o di raccolta rifiuti;

     n) adeguati locali destinati a cucina, dispensa, impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti, lavanderia e guardaroba; disinfezione e disinfestazione, sterilizzazione; servizio mortuario.

     Peraltro il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.

     Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri e odori.

     Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito dei disinfettanti e dei disinfestanti. Le case di cura possono consorziarsi tra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

     Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio o può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

     Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

     Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito ed all'esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomopatologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione;

     o) spogliatoio per il personale;

     p) nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva, ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria;

     q) gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e della legge 1 marzo 1968, n. 186.

     Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza ed emergenza atti a garantire, in casi di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale;

     r) rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadini devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento «Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

     In base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, («Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlordifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi») ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relative ai rifiuti urbani.

     I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

     I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 4, ed in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;

     s) il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta;

     t) per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni. Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua tipologia. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni; il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia delle case di cura;

     u) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive;

     v) quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986 in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche, protezioni antisismiche e sicurezze antincendi.

 

     5. Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura

 

     a) articolazione di unità funzionali con almeno un raggruppamento di due o più unità funzionali per specialità omogenee mediche e chirurgiche;

     b) unità funzionali costituite nel seguente modo: medicina generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

     - specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, neuropsichiatria, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

     - specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia, traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

     - specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad unità funzionale di medicina generale e di chirurgia generale, con non meno di 10 e non più di 30 posti letto.

     Dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto; per le case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, lungodegenza medica, ecc.) in raggruppamenti con non più di 120 posti letto.

     Le case di cura in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione anche per le specialità ed il relativo numero di posti letto autorizzati se ricomprensibili nei raggruppamenti da formarsi secondo le precedenti disposizioni;

     c) guardia medica permanente interna, svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o dai medici ad hoc, a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa;

     d) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e da almeno due per un numero di posti letto maggiore. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza è obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici;

     e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592 e del relativo regolamento di attuazione (art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico;

     f) armadio farmaceutico o, nelle case di cura con oltre 150 posti letto, locale per il deposito dei medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale di medicazione, ecc;

     g) per ogni raggruppamento di unità funzionali:

     - locale per visita e medicazioni;

     - locale di lavoro per personale infermieristico e di assistenza;

     - locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;

     h) sala soggiorno per i degenti non affetti da forme morbose contagiose e diffusive;

     i) per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio deve essere costituito da:

     - due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione;

una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;

     - una sala per la preparazione dei chirurghi;

     - un locale di sterilizzazione;

     - apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori.

     La prima sala operatoria deve avere una superficie non inferiore a mq. 30; dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi o quando non ne sia compromessa la funzionalità;

     l) per ricoveri di ostetricia:

     - una sala parto ogni 40 posti letto;

     - un locale per la preparazione del personale;

     - un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla termostatica per l'assistenza dei neonati;

     - disponibilità di attrezzature per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura.

     Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia.

 

     6. Dotazione di personale

 

     a) Direttore sanitario.

     Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di sura stessa.

     I requisiti sono:

     - anzianità di laurea di anni 10;

     - libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

     - almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vicedirettore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vicedirettore sanitario presso case di cura private.

     I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

     Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno.

     Nelle case di cura con un numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

     Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.

     La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio od azionista della società che gestisce la casa di cura.

     Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgano le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

 

Attribuzioni del direttore sanitario responsabile

     Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sono il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione ed all'autorità sanitaria competente.

     In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

     - cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

     - controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

     - trasmette annualmente all'autorità sanitaria competente USL e Assessorato regionale della sanità un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato e comunica le successive variazioni;

     - vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

     - cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

     - stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

     - controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

     - vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

     - propone all'amministrazione, di intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura;

     - rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante malati assistiti nella casa di cura;

     - vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sull'efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

     - controlla la regolare tenuta del registro di carico e di scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;

     - vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

     - stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

 

Assenza od impedimento del direttore sanitario

     L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza od impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'autorità sanitaria competente.

     Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti richiesti per il direttore sanitario.

     b) Medico responsabile

     Ogni raggruppamento di «unità funzionali» fino ad un massimo di 100 posti letto, ovvero 120 posti letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico responsabile, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     - anzianità di laurea di almeno 10 anni;

     - libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno sette anni;

     - servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno quattro anni, ovvero servizio in case di cura private nelle discipline stesse per almeno sei anni.

     I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

     I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento.

     Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

     c) Medico aiuto.

     Ogni raggruppamento di unità funzionali deve avere un medico aiuto ogni cinquanta posti letto, ovvero uno ogni sessanta per le case di cura ad indirizzo specifico, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     anzianità di laurea di almeno 5 anni;

     - libera docenza o specializzazione nelle discipline dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno cinque anni; servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni.

     Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

     d) Medico assistente.

     Per ogni unità funzionale deve essere inoltre previsto almeno un medico assistente con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

     Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il Servizio sanitario nazionale.

     Nel caso di esercizio di più specialità mediche o chirurgiche qualora il medico responsabile o l'aiuto medico non siano in possesso oltre che dei rispettivi requisiti anche di quelli relativi alle singole specialità cui sovraintendono, è obbligatorio che il medico assistente sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella specialità esercitata nella «unità funzionale» cui è preposto.

     e) Personale medico del servizio di analisi.

     Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un responsabile del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984, e successive modifiche.

     f) Personale medico del servizio di radiodiagnostica.

     Nelle case di cura medicochirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti, deve essere previsto un responsabile del servizio di radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

     Il responsabile del servizio di radiodiagnostica risponde dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

     Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodate possono effettuarsi soltanto in casa di cura fornita di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo nel sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista rianimatore.

     g) Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione.

     Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche.

     Deve essere previsto un responsabile del servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito.

     Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista rianimatore.

     h) Regolamento dell'attività medica.

     Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nei raggruppamenti di unità funzionali della casa di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito, ferme restando peraltro le disposizioni di cui alla legge sul part-time. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve di regola essere svolta da assistenti e da aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici ad hoc, con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

     Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime dodici ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

     i) Cartelle cliniche.

     In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

     Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

     In caso di cessazione dell'attività della casa di cura, le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

     l) Un infermiere caposala per ogni raggruppamento di unità di degenza nei giorni feriali.

     m) Nelle case di cura dotate di unità funzionale di ostetricia e ginecologia deve prevedersi la presenza in ciascun turno di una ostetrica in luogo di quella di un infermiere e quella di una vigilatrice d'infanzia o puericultrice in ciascun turno ogni otto culle neonatali.

     n) Il personale infermieristico addetto alle unità funzionali di degenza deve assicurare un tempo di assistenza pro die e per degente di 76'; il personale addetto alla terapia intensiva deve assicurare un tempo di assistenza tra i 500' e i 600' in relazione al tipo di cura intensiva; il personale addetto alla terapia subintensiva deve assicurare un tempo di assistenza compreso tra i 200' e 240'.

     o) Un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni.

     p) In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto; lo stesso rapporto può essere previsto in riferimento agli infermieri generici in organico alla data di entrata in vigore della presente legge.

     q) Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo del personale previsto alla lettera n per un turno diurno e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche.

     r) L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, sarà determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare sia in rapporto alla qualità che alla quantità.

     s) L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei tecnici della riabilitazione sarà determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura, con apposito decreto assessoriale.

     t) Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto in part-time.

     u) In relazione alla peculiarità delle funzioni è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20 per cento della relativa dotazione organica.

     v) n personale addetto ai servizi generali deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

     z) Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza potranno essere autorizzate in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura o reparti di esse, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico e riabilitativo, o destinate alle lunghe degenze.

     La casa di cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

     Ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986 le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali previsti nel presente schema allegato non si applicano alle case di cura già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vengano compromesse la funzionalità e l'efficienza della struttura e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

     Le case di cura già autorizzate che non abbiano i requisiti previsti dalla presente legge possono chiedere la deroga entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

     L'accertamento della compatibilità sulla funzionalità della struttura che richiede la deroga è demandato all'Assessorato regionale della sanità.

 


[1] Comma aggiunto con art. 35 L.R. 3 novembre 1993, n. 30.

[2] Comma abrogato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma abrogato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Allegato già modificato dall’art. 25 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.