§ 20.1.4 - Legge 15 febbraio 1961, n. 83.
Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:20. Cimiteri e polizia mortuaria
Capitolo:20.1 cimiteri e polizia mortuaria
Data:15/02/1961
Numero:83


Sommario
Art. 1.      I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro [...]
Art. 2.      Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria e [...]


§ 20.1.4 - Legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri.

(G.U. 11 marzo 1961, n. 63).

 

 

     Art. 1.

     I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

     Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

     Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

     Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

     Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

     Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge.

     Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.