§ 1.6.61 - L.R. 6 maggio 1981, n. 88.
Norme per l'applicazione in Sicilia del D.L. 27 maggio 1980, n. 153, convertito con la L. 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:06/05/1981
Numero:88


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito della Regione siciliana la disposizione del terzo comma dell'art. 2 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modifiche, con la L. 7 luglio 1980, n. 299, si applica ai piani di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Gli enti locali territoriali sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, [...]
Art. 4.      Tutti i soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, anche per le ferie, la malattia, il servizio militare, la maternità, il matrimonio, i permessi sindacali e di rappresentanza [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      I Comuni sono autorizzati ad attribuire ai soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, della L.R. 30 dicembre 1977, n. 109, il trattamento economico normativo e contrattuale dei dipendenti di [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.61 - L.R. 6 maggio 1981, n. 88.

Norme per l'applicazione in Sicilia del D.L. 27 maggio 1980, n. 153, convertito con la L. 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     Nell'ambito della Regione siciliana la disposizione del terzo comma dell'art. 2 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modifiche, con la L. 7 luglio 1980, n. 299, si applica ai piani di riorganizzazione adottati dagli enti locali a norma dell'art. 4 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modifiche, con la L. 8 gennaio 1979, n. 3, nonché alle deliberazioni riguardanti il trattamento del personale che, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti o disciplinato indennità in difformità da quanto stabilito dal D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, anche se le deliberazioni sono state annullate dagli organi di controllo per la difformità suindicata.

     Ai provvedimenti suddetti si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 2 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con la L. 7 luglio 1980, n. 299.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Gli enti locali territoriali sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 27 della L. 1 giugno 1977, n. 285, in esecuzione di delibere adottate entro il 31 luglio 1980, con onere a totale carico dei rispettivi bilanci, purché il rapporto di lavoro sia effettivamente iniziato entro il 31 dicembre 1980.

     Le delibere di proroga delle convenzioni debbono essere adottate dai rispettivi consigli.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni già scadute.

 

     Art. 4.

     Tutti i soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 8, anche per le ferie, la malattia, il servizio militare, la maternità, il matrimonio, i permessi sindacali e di rappresentanza istituzionale, godono dello stesso trattamento degli impiegati civili non di ruolo dello Stato e possono essere adibiti a compiti di istituto.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     I Comuni sono autorizzati ad attribuire ai soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, della L.R. 30 dicembre 1977, n. 109, il trattamento economico normativo e contrattuale dei dipendenti di uguale qualifica e mansione del Comune presso cui prestano servizio, a partire dalla data dell'effettivo utilizzo da parte del Comune medesimo.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] L'ultimo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge sono stati impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Articolo non promulgato né pubblicato.

[3] Modifica art. 19 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.