§ 1.4.123 - L.R. 6 luglio 1990, n. 11.
Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:06/07/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, [...]
Art. 2.      1. I comuni che non hanno ancora provveduto alla stipula dei contratti a termine con il personale tecnico, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato [...]
Art. 3.      1. n rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo [...]
Art. 4.      1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, deve essere reso entro sessanta giorni dalla [...]
Art. 5.      1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1989 con la legge regionale 19 maggio 1988, n. 7, per le imprese che [...]
Art. 6.      1. All'onere di lire 40.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, di cui lire 20.000 milioni relative agli articoli 1 e 2 e [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.123 - L.R. 6 luglio 1990, n. 11.

Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

(G.U.R. n. 34 del 21 luglio 1990)

 

Art. 1.

     1. I comuni siciliani sono autorizzati a trasformare il rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato [2].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, che, a tal fine, possono essere prorogati [2].

     3. Il personale tecnico di cui al comma 1 può essere utilizzato oltre che per le attività previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, anche per compiti di istituto.

     4. Le modalità per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di cui al comma uno saranno disciplinate, in coerenza con i principi generali di accesso al pubblico impiego, con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

     5. Fino alla definizione delle predette procedure i contratti di lavoro sono suscettibili di ulteriori proroghe [3].

 

     Art. 2.

     1. I comuni che non hanno ancora provveduto alla stipula dei contratti a termine con il personale tecnico, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, possono farlo entro il 30 settembre 1990.

     2. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 1993 per i comuni che hanno pubblicato i relativi concorsi o avvisi di assunzione e per i quali, alla data del 21 luglio 1990, era scaduto il termine per la presentazione delle domande. Restano validi tutti gli atti amministrativi, a tal fine, legittimamente adottati [1].

 

     Art. 3.

     1. n rapporto di lavoro instaurato con i tecnici assunti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni, è trasformato a tempo indeterminato.

     2. E' autorizzata dal 1° luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

     3. Il personale di cui all'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni regionali nonchè presso le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia nonchè di comuni con particolari deficienze di organico, per le particolari esigenze riconnesse alle attività svolte dalle stesse [4].

     4. L'assegnazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, ivi compreso il personale assunto ai sensi del presente articolo, viene effettuata con le modalità relative al personale di ruolo previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

     5. Lo stato giuridico ed economico del personale assunto in forza del presente articolo è disciplinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. Il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, deve essere reso entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

     2. Fatta salva la responsabilità dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, questa si intende resa a tutti gli effetti in mancanza di pronunzia entro il suddetto termine.

 

     Art. 5.

     1. Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, prorogato al 31 dicembre 1989 con la legge regionale 19 maggio 1988, n. 7, per le imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione o domanda di modifica all'albo nazionale costruttori entro il 2 maggio 1988, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

     2. Le imprese di cui al comma 1, per poter concorrere agli appalti di importo superiore al limite di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, sono tenute a produrre, unitamente alla documentazione necessaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale attestino di aver provveduto a richiedere entro la suddetta data del 2 maggio 1988 l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

 

     Art. 6.

     1. All'onere di lire 40.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, di cui lire 20.000 milioni relative agli articoli 1 e 2 e lire 20.000 milioni relative all'articolo 3, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. L'onere predetto e quello ricadente negli esercizi successivi, valutato in lire 90.000 milioni in ragione di anno, trovano riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 - «Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[3] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[3] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[1] Comma aggiunto con art. 17 L.R. 5 febbraio 1992, n. 1 e successivamente così modificato con art. 2 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[4] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.