§ 4.1.41 - L.R. 15 maggio 1986, n. 26.
Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico edilizia, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:15/05/1986
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [1]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  [4]
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 4.1.41 - L.R. 15 maggio 1986, n. 26.

Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a «Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive».

(G.U.R. n. 25 del 17 maggio 1986).

 

Art. 1.

     Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria già fissato al 30 novembre 1985 dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, deve intendersi prorogato in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione statale in materia.

     Restano pertanto valide a tutti gli effetti di legge le domande di sanatoria presentate dopo il 30 novembre 1985.

 

     Art. 2.

     Le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in esecuzione delle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7, 18 aprile 1981, n. 70 e 21 agosto 1984, n. 65, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie rilasciate a norma dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

 

     Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Dopo il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [1]

     Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole «al servizio di edifici già esistenti», sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     I fabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali potranno ottenere la sanatoria qualora gli occupatori in via preliminare avranno ottenuto la legittimazione del possesso dei terreni su cui insistono i manufatti.

     La legittimazione avverrà con le modalità previste agli articoli 21 e 24 delle norme regolamentari contenute nei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assentire la legittimazione dei terreni trazzerali in favore dei possessori catastali degli stessi suoli che non risultano in catasto come sede viaria.

     Il rilascio della concessione in sanatoria resta successivamente subordinato ai nulla osta degli enti interessati per i vincoli eventualmente gravanti.

 

     Art. 7.

     La certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, con le eventuali prescrizioni di adeguamento, prevista alla lett. b, del terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, può essere allegata anche per le opere di volume inferiore a 450 metri cubi. In tal caso essa sostituisce qualsiasi controllo, parere o approvazione di ordine statico di uffici statali o regionali.

     Per le opere che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti, l'attestazione di idoneità statica di cui al comma precedente è sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente; essa sostituisce qualsiasi controllo o parere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione:

     a) che l'ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10 per cento del volume preesistente;

     b) che l'ampliamento riguardi locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi e comunque inferiore al 5 per cento del volume preesistente.

 

     Art. 8.

     Nel quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole: «Decorso tale termine l'istanza si intende non accolta.

 

     Art. 9.

     Dopo il nono comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Le opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali di cui al decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, comprese quelle in zone inedificabili o pregiudizievoli per la tutela nonché le opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria con il solo adempimento di eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela del vincolo, quando i lavori eseguiti consistono in ristrutturazioni e modifiche. La predetta procedura si applica anche nel caso che le ristrutturazioni e modifiche hanno comportato aumento di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente, con esclusione per le zone di interesse archeologico e per gli edifici di interesse storico, artistico o architettonico.

 

     Art. 11.

     Nei comuni dichiarati da trasferire e/o da consolidare con provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici, l'Assessore regionale per i lavori pubblici predispone, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un programma di opere di consolidamento.

     Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziati, con carattere di priorità, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 70315 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

     Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, l'esame delle richieste di concessione o di autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nei comuni di cui al primo comma rimane sospeso fino a quando non verranno realizzati gli interventi previsti dal presente articolo [2].

 

     Art. 12.

     Dopo il decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     All'art. 26, comma dodicesimo, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole «previ i necessari accertamenti».

 

     Art. 14.

     L'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     L'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 17. [4]

     Al primo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole «si applicano le sanzioni di cui al capo I» sono sostituite dalle seguenti: «salve restando le sanzioni penali di cui al capo I, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate».

 

     Art. 18.

     Al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole «Gli insediamenti produttivi esistenti», sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[2] Si veda l'art. 32 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, di interpretazione della presente norma.

[3] Articolo abrogato con art. 56 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[4] Articolo così sostituito con art. 57 L.R. 15 maggio 1986, n. 27.