§ 1.2.23 - L.R. 14 gennaio 1991, n. 4.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia .


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:14/01/1991
Numero:4


Sommario
Art. 1 
Art. 2. 
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 1.2.23 - L.R. 14 gennaio 1991, n. 4.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia [1].

(G.U.R. n. 4 del 19 gennaio 1991)

 

Art. 1

     1. E' istituita in seno all'Assemblea regionale siciliana una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.

     2. Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.

     3. La Commissione è composta da tredici deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'Assemblea regionale siciliana [2].

 

     Art. 2.

     1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il Presidente, due vicepresidenti ed un segretario [3].

     2. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

 

     Art. 3. [4]

     1. Spetta alla Commissione:

     a) vigilare e indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e con altre associazioni criminali similari;

     b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione [5];

     c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli appalti; verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;

     d) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti corruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa; contribuire a rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

     e) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti cornativi e illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni accertate dei funzionari pubblici della legge e dei codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti del sistema regionale, nella definizione, nella implementazione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;

     f) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro lo mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

     g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

     h) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

     i) promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere" e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politico-mafiosa in Sicilia;

     1) vigilare sui procedimenti disciplinari incoati dalle amministrazioni locali concernenti materie relative ad incolpazioni per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione, tramite la Presidenza dell'Assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione siciliana.

     2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

 

     Art. 6.

     1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può, d'intesa con la Presidenza dell'Assemblea:

     a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali siciliani, gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

     b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a);

     c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

     d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

     2. Gli organi dell'Amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a collaborare con la Commissione, ottemperando alle richieste di questa. E' fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 di ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

     3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera a, la Commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana sulla propria attività. In caso di mancata presentazione della relazione annuale entro quattro mesi, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana assegna alla Commissione un termine non superiore a due mesi, dandone comunicazione all'Aula. Scaduto tale ulteriore temine, la Commissione decade. A seguito della decadenza, la Commissione può essere rinnovata per una sola volta nella medesima legislatura [6].

     2. La Presidenza dell'Assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo parlamentare, può chiamare la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

 

     Art. 8.

     1. I componenti della Commissione parlamentare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino in tutto o in parte i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

 

     Art. 10.

     1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente dell'Assemblea.

     2. Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste la predisposizione di studi e relazioni, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la Commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.

 

     Art. 11.

     1 . Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e vigilanza, la Commissione, previa intesa con la Presidenza dell'Assemblea, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore a nove, rimangono distaccati presso la Presidenza della Regione per tutto il periodo durante il quale la Commissione si avvale della loro attività.

     2. La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla Presidenza dell'Assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

     3. E' fatta salva in ogni caso la possibilità della Commissione di avvalersi del servizio ispettivo istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7. e successive modificazioni.

 

     Art. 12.

     1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.

[4] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 89 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.