§ 1.2.32 - L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:28/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4
Art. 2.  Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di composizione della Commissione
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n.4 in materia di competenze della Commissione
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di relazione annuale della Commissione
Art. 5.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 1.2.32 - L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

(G.U.R. 9 marzo 2018, n. 11)

 

Art. 1. Modifiche al titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4

1. Il titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia".

 

     Art. 2. Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di composizione della Commissione

1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 le parole "quindici deputati" sono sostituite dalle parole "tredici deputati".

2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1991 le parole "tre vicepresidenti" sono sostituite dalle parole "due vicepresidenti".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n.4 in materia di competenze della Commissione

1. L'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

1. Spetta alla Commissione:

a) vigilare e indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e con altre associazioni criminali similari;

b) svolgere le attività di prevenzione e di contrasto della corruzione, della concussione e in genere di tutti i reati contro la pubblica amministrazione e delle illegalità nella Regione e negli enti del sistema regionale;

c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli appalti; verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;

d) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti corruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa; contribuire a rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

e) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti cornativi e illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni accertate dei funzionari pubblici della legge e dei codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti del sistema regionale, nella definizione, nella implementazione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;

f) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro lo mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

h) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

i) promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere" e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politico-mafiosa in Sicilia;

1) vigilare sui procedimenti disciplinari incoati dalle amministrazioni locali concernenti materie relative ad incolpazioni per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di relazione annuale della Commissione

1. All'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana sulla propria attività. In caso di mancata presentazione della relazione annuale entro quattro mesi, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana assegna alla Commissione un termine non superiore a due mesi, dandone comunicazione all'Aula. Scaduto tale ulteriore temine, la Commissione decade. A seguito della decadenza, la Commissione può essere rinnovata per una sola volta nella medesima legislatura.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata

1. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. I benefìci in favore degli imprenditori di cui al comma 2 sono concessi altresì qualora le richieste estorsive o provenienti dalla criminalità organizzata siano denunciate dal coniuge o parente fino al secondo grado dell'imprenditore o da altro soggetto, inserito a qualsiasi titolo nell'organizzazione dell'impresa, destinatario dell'attività estorsiva o della richiesta della criminalità organizzata. Il diritto ai benefìci resta subordinato alla costituzione di parte civile dell'imprenditore nel procedimento penale.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.