Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 14/07/2008 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto del regolamento |
Art. 2. Ambiti di applicazione |
Art. 3. Principali Definizioni |
Art. 4. Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa |
Art. 5. Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
§ IV.8.R/5 - R.R. 14 luglio 2008, n. 12.
Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse.
(B.U. 21 luglio 2008, n. 116)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c)
- Visto l’art. 44, comma 2,
- Visto il
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1222 del 08 luglio 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1. Finalità ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, è finalizzato a:
- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia;
- favorire l’applicazione della recente normativa di riforma del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili e nello specifico della produzione di energia elettrica dalle biomasse agricole locali (legge finanziaria 2008 e relativo allegato);
- favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse in particolare di origine agricola e forestale prodotte localmente;
- semplificare le procedure autorizzative per l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse soprattutto per quelle iniziative caratterizzate da una forte valenza territoriale in riferimento al bacino di reperimento della biomassa;
- individuare degli indicatori di sostenibilità agroambientale ed economica regionali nell’ambito dei quali le iniziative possono assumere carattere prioritario anche in relazione alla possibilità di accesso a finanziamenti pubblici;
Le finalità sopra richiamate verranno perseguite in maniera coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste in considerazione della sostenibilità ambientale, in particolare in termini di approvvigionamento della materia prima e di emissioni in atmosfera di polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio e microinquinanti.
Il presente regolamento è finalizzato a fornire degli indirizzi tecnici agli uffici competenti per l’espressione dei pareri autorizzativi alla realizzazione degli impianti a biomassa nell’ambito della Conferenza di servi di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/03.
Principali riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi applicabili alla materia oggetto del presente regolamento sono:
RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI
il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell’11 dicembre 1997 e l’impegno dell’Unione Europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai livelli del 1990 (per l’Italia la riduzione è del 6,5%);
RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI
Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 7 dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e l’incremento;
Libro Verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”, COM
(2006) 105, marzo 2006;
Libro Bianco “Una politica energetica per l’Unione Europea”, COM (95) 682, dicembre 1995.
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1999, n. 217 di approvazione del Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali che individua quattro filiere strategiche e definisce un programma di sviluppo per ciascuna di esse;
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005 che prevede l’Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del
Decreto Fiscale collegato alla finanziaria 2008 (Legge 22.11.2007 n. 222) che aggiorna il comma 382 della
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello stato (legge finanziaria 2008)” in cui, tra le altre cose, viene riformato il meccanismo di incentivazione alle fonti rinnovabili prevedendo, per le biomasse, la differenziazione dell'incentivo, in senso più favorevole, a favore degli impianti in grado di attivare la filiera di approvvigionamento agricola locale.
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Piano Energetico Ambientale Regionale adottato con Delibera di G.R. n. 827 del 8 agosto 2007.
Art. 2. Ambiti di applicazione
Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui all’art. 3, lett. c), per i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del
Gli indirizzi contenuti nel presente documento si applicano anche alle centrali ibride, così come definite all’art. 3, inclusi gli impianti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 387/03, sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del
Art. 3. Principali Definizioni
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c) biomassa di origine agro-forestale;
- materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- materiale vegetale prodotto da intereventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, refili, chips e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- oli vegetali ottenuti per trattamento esclusivamente meccanico, prodotti da piante
oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non raffinato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni;
d) utilizzo di reflui zootecnici tal quali o addizionati di biomasse per la produzione di biogas ovvero la c-digestione delle colture energetiche con effluenti zootecnici e scarti organici agroindustriali;
e) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
f) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
g) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
h) impianto di cogenerazione: sistema integrato che converte l’energia primaria nella produzione
congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. La produzione di energia elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore;
i) piano di approvvigionamento: documento, predisposto dal proponente dell’impianto, contenente le informazioni tecniche richiamate nell’Allegato 1.
Art. 4. Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa
Le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da biomasse ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03, art. 12, devono garantire:
1. la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/99, e con i vincoli di varia natura esistenti nell’area d’interesse. Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, dovrà essere richiesta la presentazione di un’analisi particolareggiata dell’impatto emissivo dell’impianto basata su modelli di ricaduta degli inquinanti al suolo;
2. l’utilizzo delle tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx, CO e polveri totali ed all’incremento dell’efficienza energetica, anche in relazione alla situazione locale della qualità dell’aria;
3. l’adozione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera così come indicato in allegato 1;
4. il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo ed all’adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali e territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l’Ente locale.
5. l’uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale condizione deve essere documentato con apposite convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti interessati, assistiti da garanzia fideiussoria bancaria, nonché da un’analisi di fattibilità tecnico-economica dell’intervento;
6. la minimizzazione dei costi di trasporto dell’energia e dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto proposto alle reti esistenti, nonché del traffico complessivamente indotto dalla nuova attività produttiva;
7. il riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
Sono ammessi in aree tipizzate come “agricole” solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in tal caso è necessario acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati, che dovranno esprimerlo entro sessanta giorni. Ai fini della espressione di tale parere, che il proponente deve allegare alla proposta localizzativa, il comune o i comuni interessati garantiscono un’idonea informazione della popolazione interessata.
Art. 5. Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa
Le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse devono garantire almeno il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia nonché. la coerenza del piano di approvvigionamento rispetto alla localizzazione dell’impianto ed alle risorse locali effettivamente disponibili.
Ai sensi del presente regolamento, le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse possono riferirsi ai seguenti elementi di priorità, tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia di libera concorrenza e fatti salvi gli obblighi di legge in materia di incentivazione alle fonti rinnovabili, gli stessi hanno carattere di priorità e non di esclusione.
1. piani di approvvigionamento che facciano riferimento, per almeno il 30%, da biomassa proveniente permanentemente da filiera corta ovvero nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro; vengono considerati prioritari gli impianti i cui piani di approvvigionamento facciano riferimento ai seguenti criteri. In tal caso, sono considerati ulteriori elementi di priorità, i seguenti:
- utilizzo di reflui zootecnici, residui agroindustriali e biomassa da colture dedicate per gli impianti a biogas;
- utilizzo delle biomasse residuali agricole e delle biomasse da colture dedicate per gli impianti di valorizzazione termica ed energetica;
- utilizzo delle biomasse residuali agricole per gli impianti di termovalorizzazione energetica.
2. intese di filiera o contratti quadro che devono indicare un prezzo di riferimento per ciascuna tipologia di biomassa, differenziato in un prezzo base (valore intrinseco assegnato alla materia prima) ed un prezzo plus (maggior valore assegnato alla materia prima derivante dal maggior incentivo da filiera corta). Il prezzo plus deve trasferire almeno il 30% del maggior valore dell’incentivo (certificato verde o conto energia) assicurato dalla filiera corta al valore della biomassa agricola (al netto degli oneri fiscali previsti dalla legge).
3.che venga assicurata la tracciabilità dell’approvvigionamento, in coerenza con la Legge finanziaria 2008 e dal relativo collegato. I proponenti dovranno dichiarare di adottare i seguenti criteri di tracciabilità :
- per le colture dedicate, regolari contratti di coltivazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di Politica Agricola Comunitaria (vedi riferimenti normativi di cui sopra);
- per la biomassa forestale, il prelievo da aree per le quali siano disponibili piani di assestamento forestale, ovvero gli stessi e/o opportuni piani di gestione forestale siano preventivamente elaborati ed approvati dagli organi competenti. Nell’ambito del piano di approvvigionamento deve essere esclusa la materia prima proveniente dagli habitat elencati nella direttiva habitat 92/43/CE.
Il carattere di priorità si manifesta in termini di:
- semplificazione dell’iter autorizzativo con riduzione dei termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni da 6 a 3 mesi;
- approvazione in Conferenza dei servizi del piano di approvvigionamento, fatta salva la verifica della congruità tecnica degli assunti progettuali;
- migliore posizione in graduatoria nel caso di richiesta di finanziamento pubblico a carattere Comunitario, nazionale o regionale.
Art. 6. Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica alle istanze presentate successivamente alla data in cui lo stesso acquista efficacia.
Allegato 1
EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. Agli impianti di combustione ricadenti nell’ambito di applicazione del presente regolamento si
applicano i limiti emissivi di cui alla Parte III dell’Allegato I alla Parte quinta del
2. Per il punto di emissione a servizio degli impianti di cui sopra con potenza termica nominale ³ a 6 MW devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di polveri totali, NOX (come NO2), O2 libero, nonché la temperatura, l’umidità, il CO e la portata volumetrica degli effluenti gassosi.
Per il punto di emissione a servizio degli impianti con potenza termica nominale < a 6 MW verrà valutata la necessità di monitorare in continuo gli inquinanti sopraccitati e quelli elencati ai punti 3 e 4 sulla base delle biomasse utilizzate e sulla localizzazione dell’impianto. Il posizionamento del punto di campionamento per il controllo in continuo delle emissioni, le procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura, la trasmissione e la visualizzazione dei dati trasmessi devono essere concordati in sede istruttoria con A.R.P.A. Puglia. In caso di modifica della trasmissione dati del sistema di rilevamento in continuo delle emissioni e di registrazione dei parametri di processo, l’Impresa deve presentare all’ARPA adeguata documentazione tecnica.
3. Per i parametri ossidi di zolfo (espressi come SO2) e carbonio organico totale (C.O.T.) sarà previsto un monitoraggio periodico da valutare in sede autorizzativa. In aggiunta verrà richiesto uno screening qualitativo/quantitativo con cadenza periodica sempre da valutare in sede autorizzativa per determinare i seguenti inquinanti: IPA, metalli, composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF), diossine e furani (PCDD + PCDF). Per tali inquinanti, IPA, metalli, composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl), composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF), diossine e furani (PCDD + PCDF), verrà valutata la concentrazione misurata e a seguito di tali risultati Provincia, Regione con A.R.P.A. potrà valutare la necessità di assegnare un limite massimo di emissione.
4. L'impresa deve, nella fase di avviamento dell’impianto, verificare l'intervallo di temperature di esercizio, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO.
5. Dovranno inoltre essere previsti campionamenti di parametri specifici individuati sulla base delle tecnologie e delle materie prime autorizzate anche a livello del sistema di abbattimento utilizzato.
6. Gli impianti che intendano trattare, anche solo in parte, rifiuti o combustibili derivati dai rifiuti dovranno adeguare il monitoraggio delle emissioni alla normativa specifica in vigore, ovvero alle norme sull'incenerimento e sul coincenerimento se gli impianti vi rientrano.
Piano di approvvigionamento
Il Piano di approvvigionamento è un documento, predisposto dal proponente dell’impianto, contenente almeno le seguenti informazioni:
- disponibilità in loco e modalità di approvvigionamento della biomassa, con indicazione dei bacini interessati. In tale fase devono essere valutati i costi, i consumi e le emissioni legati al trasporto della biomassa;
- presenza di eventuali habitat di cui alla direttiva 92/43/CE all’interno dei bacini di approvvigionamento interessati;
- eventuale utilizzo e quantificazione di fonti energetiche di origine fossile;
- potere calorifico della biomassa impiegata e contenuto in acqua (%);
- indicazione di coltivazione in proprio o acquisto c/o coltivazioni dedicate, ettari di superficie necessari nel caso di utilizzo di boschi o di coltivazioni ad hoc;
- indicazione, nel caso di utilizzo di biomassa da coltivazione ad hoc e dell’eventuale ricorso a pratiche irrigue;
- modalità di preparazione delle biomasse (es. cippatura);
- modalità di stoccaggio (nel caso di biomasse costituite da rifiuti, i criteri dovranno essere conformi alla normativa di settore);
- copia dei contratti di approvvigionamento, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
Il piano ha una validità temporale di 5 anni e può essere modificato o integrato – in modo non sostanziale e previo nulla osta da parte della Regione – prima della scadenza dal titolare dell’autorizzazione a fronte di comprovate ed impreviste esigenze di carattere tecnico- gestionale.
Prima della scadenza del piano il gestore formula alla Regione una nuova proposta di piano o conferma il piano esistente.