§ 30.6.02C - Legge 27 marzo 1969, n. 120.
Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:27/03/1969
Numero:120


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni dell'art. 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di [...]


§ 30.6.02C - Legge 27 marzo 1969, n. 120. [1]

Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi.

(G.U. 19 aprile 1969, n. 101)

 

     Art. unico.

     Le disposizioni dell'art. 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.